| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare gli articoli 4 e 5;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  l'ordinamento  del  Ministero dell'economia e delle finanze, istituito  dall'art.  23  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  le  disposizioni  relative  all'istituzione  degli uffici di livello dirigenziale non generale del soppresso Ministero del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica contenute nel decreto ministeriale  8 giugno  1999  e  successivi  decreti  ministeriali di modifica   ed   integrazione   emanati   in  data  8 settembre  1999, 19 dicembre 2000, 15 maggio 2001, 25 luglio 2001 e 16 luglio 2003;
 Visto  il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del menzionato Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,  di  approvazione  del  regolamento concernente le articolazioni organizzative degli stessi Dipartimenti dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 Vista  la  legge  9 luglio  1990,  n.  185, recante nuove norme sul controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei materiali d'armamento;
 Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108, recante «Disposizioni in materia  di  usura»  ed,  in  particolare,  l'art.  6  inerente  alla disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 agosto  1998,  n.  319, recante «Riordino  dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1,  della legge 17 dicembre 1997, n. 433», ed, in particolare, l'art. 5,  comma  2,  il  quale  stabilisce che le disposizioni dettate, tra l'altro,  dalla  menzionata legge n. 108/1996 «vanno intese nel senso che i compiti attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 luglio 2000,  n.  287,  di  approvazione  del  regolamento di attuazione del citato art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
 Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);
 Considerato  che  la  procedura  amministrativa  di cui alla citata legge  n.  185/1990,  finalizzata  all'autorizzazione,  da  parte del Ministero degli affari esteri di concerto con questa amministrazione, delle aziende produttrici di materiali di armamento all'esportazione, importazione  e  transito  degli  stessi  armamenti,  e'  attualmente attribuita  alla  competenza della direzione III del Dipartimento del Tesoro,  competente  in  materia  di  affari  economici  e finanziari internazionali;
 Ritenuto  che la suddetta materia, in base alla disposizione di cui all'art.  1  della stessa legge n. 185/1990, risponda prevalentemente all'esigenza  del Governo di mantenere il controllo su tali attivita' nel  quadro dei «fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della  lotta  contro  il terrorismo» e che possa, quindi, inquadrarsi piu'  razionalmente  e  armonicamente  nell'alveo  delle attribuzioni della   direzione   V   del  suddetto  Dipartimento,  concernenti  la prevenzione  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario a scopo di riciclaggio   nonche'   l'istruzione   di  procedimenti  sanzionatori relativi a riciclaggio, valutano ed embarghi;
 Considerata, inoltre, la necessita' di adeguare le competenze della direzione  V  -  ufficio  VI  alle modifiche normative intervenute in ordine alla titolarita' dell'albo dei mediatori creditizi;
 Su proposta del direttore generale del Tesoro;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Nelle  more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  generale  previsto dall'art. 2 del decreto   legislativo  3 luglio  2003,  n.  173,  ferma  restando  la declaratoria  delle  materie  attribuite  alle  direzioni  in  cui si articola  il  Dipartimento del Tesoro indicata all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, le competenze degli  uffici sotto elencati delle direzioni III e V, per i motivi di cui alle premesse, sono ridefinite come segue: Direzione III - Ufficio XII
 «Rapporti  istituzionali  con la Banca europea per gli investimenti (BEI)  e  preparazione  dei  lavori dei relativi organi deliberativi. Coordinamento  Paesi  del  Mediterraneo (dossier iniziative G8 per il Medio Oriente e Nord Africa allargato; Partenariato euromediterraneo; FEMIP).   Coordinamento   Balcani   (analisi   economica  e  gestione iniziative multi-bilaterali con le IFI e la Commissione europea)». Direzione V - Ufficio I
 «Affari   generali   -  Organizzazione  dei  servizi  comuni  della Direzione  -  Gestione  del personale addetto a tali servizi - Budget della  direzione - Segreteria del capo della direzione - Rapporti con lo  SDAG  e  con  l'ufficio di controllo di gestione dipartimentale - stato  di  previsione  e  conto consuntivo delle entrate del Tesoro - entrate  del  capo X - trattazioni della residua materia dei danni di guerra  -  rimborso  rendite  ad  enti  previdenziali  -  adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti)». Direzione V - Ufficio III
 «Esame  e  valutazione  delle  ipotesi  di  violazione  in  materia valutaria. Presentazione della relazione alla commissione consultiva. Esame  e  valutazione  dei  pareri  della  commissione  consultiva  e proposta  di  definizione  dei contesti. Predisposizione dei relativi provvedimenti.   Ufficio   di   segreteria   della   commissione  per l'assegnazione  dei  contributi  previsti  dall'art. 15 della legge 7 marzo   1996,  n.  108  (fondo  antiusura).  Tenuta  dell'albo  delle fondazioni  e  delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno  dell'usura. Esame dei requisiti di legge delle richieste di iscrizione.  Cancellazione  in  seguito  alla  perdita dei requisiti. Predisposizione  dei  decreti  di classificazione delle operazioni di finanziamento  e  di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi  dell'art.  2  della legge 7 marzo 1996, n. 108. Emanazione del provvedimento   di   sospensione   e  cancellazione  dall'elenco  dei mediatori  e  consulenti creditizi, previa verifica della perdita dei requisiti». Direzione V - Ufficio VI
 «Notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di riciclaggio, valutario e embarghi. Vigilanza sull'effettivo versamento delle somme corrisposte  a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate, e  acquisizione  delle  quietanze relative. Pagamento del premio agli scopritori  di  infrazioni  valutarie. Predisposizione dei decreti di annullamento,  revoca  o  modifica  di  provvedimenti precedentemente adottati.  Adempimenti  connessi  con  la  custodia, il realizzo e la restituzione   dei  valori  sequestrati.  Adempimenti  connessi  alla riscossione  dei  crediti  erariali  in  materia e insinuazioni nelle procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto».
 Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  controlli  secondo la normativa vigente.
 Roma, 12 gennaio 2006
 Il Ministro: Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 febbario 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334
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