IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 4 e 5; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto l'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dall'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le disposizioni relative all'istituzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione emanati in data 8 settembre 1999, 19 dicembre 2000, 15 maggio 2001, 25 luglio 2001 e 16 luglio 2003; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del menzionato Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative degli stessi Dipartimenti dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura» ed, in particolare, l'art. 6 inerente alla disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante «Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale stabilisce che le disposizioni dettate, tra l'altro, dalla menzionata legge n. 108/1996 «vanno intese nel senso che i compiti attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287, di approvazione del regolamento di attuazione del citato art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); Considerato che la procedura amministrativa di cui alla citata legge n. 185/1990, finalizzata all'autorizzazione, da parte del Ministero degli affari esteri di concerto con questa amministrazione, delle aziende produttrici di materiali di armamento all'esportazione, importazione e transito degli stessi armamenti, e' attualmente attribuita alla competenza della direzione III del Dipartimento del Tesoro, competente in materia di affari economici e finanziari internazionali; Ritenuto che la suddetta materia, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della stessa legge n. 185/1990, risponda prevalentemente all'esigenza del Governo di mantenere il controllo su tali attivita' nel quadro dei «fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e della lotta contro il terrorismo» e che possa, quindi, inquadrarsi piu' razionalmente e armonicamente nell'alveo delle attribuzioni della direzione V del suddetto Dipartimento, concernenti la prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio nonche' l'istruzione di procedimenti sanzionatori relativi a riciclaggio, valutano ed embarghi; Considerata, inoltre, la necessita' di adeguare le competenze della direzione V - ufficio VI alle modifiche normative intervenute in ordine alla titolarita' dell'albo dei mediatori creditizi; Su proposta del direttore generale del Tesoro; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta:
Art. 1. Nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ferma restando la declaratoria delle materie attribuite alle direzioni in cui si articola il Dipartimento del Tesoro indicata all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, le competenze degli uffici sotto elencati delle direzioni III e V, per i motivi di cui alle premesse, sono ridefinite come segue: Direzione III - Ufficio XII «Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e preparazione dei lavori dei relativi organi deliberativi. Coordinamento Paesi del Mediterraneo (dossier iniziative G8 per il Medio Oriente e Nord Africa allargato; Partenariato euromediterraneo; FEMIP). Coordinamento Balcani (analisi economica e gestione iniziative multi-bilaterali con le IFI e la Commissione europea)». Direzione V - Ufficio I «Affari generali - Organizzazione dei servizi comuni della Direzione - Gestione del personale addetto a tali servizi - Budget della direzione - Segreteria del capo della direzione - Rapporti con lo SDAG e con l'ufficio di controllo di gestione dipartimentale - stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro - entrate del capo X - trattazioni della residua materia dei danni di guerra - rimborso rendite ad enti previdenziali - adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti)». Direzione V - Ufficio III «Esame e valutazione delle ipotesi di violazione in materia valutaria. Presentazione della relazione alla commissione consultiva. Esame e valutazione dei pareri della commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti. Predisposizione dei relativi provvedimenti. Ufficio di segreteria della commissione per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondo antiusura). Tenuta dell'albo delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Esame dei requisiti di legge delle richieste di iscrizione. Cancellazione in seguito alla perdita dei requisiti. Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Emanazione del provvedimento di sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori e consulenti creditizi, previa verifica della perdita dei requisiti». Direzione V - Ufficio VI «Notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di riciclaggio, valutario e embarghi. Vigilanza sull'effettivo versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate, e acquisizione delle quietanze relative. Pagamento del premio agli scopritori di infrazioni valutarie. Predisposizione dei decreti di annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente adottati. Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati. Adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali in materia e insinuazioni nelle procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto». Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli secondo la normativa vigente. Roma, 12 gennaio 2006 Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbario 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334 |