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| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Definizione,   ai   sensi  dell'articolo 1,  comma  98,  della  legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  per  le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio  economico-finanziario,  volti  a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  l'art.  1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le aziende  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64  del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e   successive  modificazioni,  e'  fatto  divieto  di  procedere  ad assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
 Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali  di  cui  all'art.  2,  commi  1  e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri  e  i  limiti  per  l'assunzioni  a  tempo  indeterminato nel triennio 2005-2007;
 Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate le  misure  delle  economie di spesa lorda che gli stessi enti devono garantire per ciascun anno;
 Tenuto  conto,  altresi',  che,  lo stesso comma 98, dispone che il Ministero  delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il  Ministero  dell'economia e delle finanze, individua per le camere di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici  indicatori  di  equilibrio  economico-finanziario, volti a fissar  criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;
 Ritenuto  opportuno  che  il  risparmio  di  spesa che le camere di commercio  sono  chiamate  a  garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006  e  2007  possa  essere  adeguatamente  ottenuto  attraverso  il contingentamento del «turn over»;
 Considerato   che  detto  contingentamento  rappresenta  il  limite massimo  entro  il  quale  le  camere di commercio possono effettuare assunzioni;
 Ritenuto  opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite, alle  camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti dal tasso di sostituzione del personale cessato;
 Ritenuto  opportuno  stabilire  che  la  distribuzione  dei residui avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;
 Considerata  l'opportunita'  di  avvalersi di un apposito gruppo di lavoro,    costituito   da   rappresentanti   delle   amministrazioni interessate,  per la gestione della distribuzione dei residui per gli anni 2005, 2006 e 2007;
 Ritenuto   opportuno   considerare  gli  indicatori  di  equilibrio economico  finanziario  citati  dal comma 98, della legge 30 dicembre 2004,   n.  311  oltre  ai  parametri  che  attengono  all'efficienza gestionale delle camere di commercio;
 Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in  rapporto  al  numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro  delle  imprese,  ai  profili professionali del personale da assumere,  all'essenzialita' dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
 Ritenuto  opportuno  considerare  quali  indicatori  di  equilibrio economico-finanziario  il  rapporto  tra  i  costi del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unita' di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero delle  imprese  attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici predetti   vengono  sommati  per  determinare  l'indice  generale  di equilibrio economico-finanziario;
 Ritenuto  opportuno,  ai  fini  del  calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007, rispettivamente  la  media  dei  dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;
 Ritenuto  opportuno  che il risparmio di spesa che l'Unioncamere e' chiamata  a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere  adeguatamente  perseguito  attraverso il contingentamento del «turn over»;
 Considerato  che  questo  contingentamento  rappresenta  il  limite massimo entro il quale l'Unioncamere puo' effettuare assunzioni;
 Ritenuto  opportuno  considerare  quale  indicatore  di  equilibrio economico-finanziario  dell'Unioncamere  l'indice  medio, per ciascun triennio  considerato,  rappresentato  dal  rapporto  tra i costi del personale ed entrate correnti;
 Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite, l'arrotondamento  per  eccesso  se l'indicatore sopra citato e' al di sotto  dell'indice  medio  nazionale  del  sistema  delle  camere  di commercio;
 Ritenuto  opportuno  che  nel caso di procedure di reclutamento sia garantito  in  via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure di   mobilita'   con   riguardo  a  quelle  connesse  a  processi  di trasformazione  e  soppressione  di  amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;
 Acquisita  l'intesa  del  Ministro  della  funzione  pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute  nell'art.  1,  comma  98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   la   definizione   di   specifici   indicatori  di  equilibrio economico-finanziario,   volti   a   fissare  criteri  e  limiti  per consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato.
 2.  Le  disposizioni  del  presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di  equilibrio  economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale  in  ragione di una unita' ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
 2.  Le  camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano  un  indice  generale  di equilibrio economico-finanziario superiore  a  41  possono assumere personale in ragione di una unita' ogni   cinque  cessate  cumulativamente  dal  servizio  nel  triennio 2004-2006.
 3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  3, non e' consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art.  2,  comma  1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le camere  richiamate  nel  medesimo comma dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.
 2.  Le  domande  presentate  dalle camere di commercio ai sensi del comma  1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:
 a) indice   generale   di   equilibrio  economico-finanziario  in rapporto  all'indice  medio  nazionale  calcolati  sulla  base  delle modalita' di cui all'art. 5;
 b) tipologia ed essenzialita' dei servizi ai quali sono destinate le unita' di personale;
 c) andamento  del  turn-over del triennio considerato ai fini del calcolo dell'indice di cui alla lettera a);
 d) differenza  tra  pianta  organica  approvata  e  personale  in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
 e) reclutamento di personale mediante mobilita' esterna.
 3.  Le  eventuali  quote  residue  derivanti  dall'applicazione del disposto  dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007, dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sentito  il  gruppo di lavoro, unitamente a quelli riferite all'annualita' 2006.
 4.  Le  camere  di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla distribuzione  di  tali  quote  residue  solo  se  il  proprio indice generale  di  equilibrio  economico-finanziario  presenta, rispetto a quello  calcolato  per  l'anno  2005,  un miglioramento non inferiore all'8%.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  E'  costituito, per le finalita' di cui al presente decreto, un gruppo  di  lavoro  presso  il  Ministero delle attivita' produttive, senza  oneri  a  carico  dello  stesso  Ministero,  e composto da due rappresentanti  del  Ministero  dell'attivita' produttive, di cui uno con  funzioni  di  presidente,  uno  del  Ministero  dell'economia  e finanze,   uno  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  uno dell'Unioncamere.
 2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo delle  quote  residue,  presentate  dalle singole camere di commercio entro  il  30 novembre  di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri individuati  all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilita' di  assumere  personale avvalendosi delle richiamate quote residue di cui all'art. 3.
 3.  Le  quote  residue  di  cui  all'art.  3  sono riassegnate, con provvedimento  del Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna camera di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice medio  di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003, definito   come   rapporto   tra  spese  per  il  personale  a  tempo indeterminato ed entrate correnti.
 2.  Il  gruppo  di lavoro calcola, altresi', per ciascuna camera di commercio  l'indice  medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2001-2003,   definito  come  rapporto,  espresso  in  millesimi,  tra personale  a  tempo  indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero  delle  imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 3.  Il  gruppo  di lavoro determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna camera di commercio, inteso come la somma  degli  indici  di  cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio nazionale.
 4.  Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  con riferimento, rispettivamente, al triennio 2002-2004 e 2003-2005.
 |  |  |  | Art. 6. 1.   Le  assunzioni  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del  decreto  legislativo  31 marzo  2001,  n. 165, in coerenza con i quali   le   camere  provvedono  alla  determinazione  delle  proprie dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed il personale in servizio non deve superare il 20%.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  ciascuno  degli  anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere puo' assumere  personale  entro  percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.
 2.  E'  consentito  procedere  ad  arrotondamenti  per  eccesso, se l'indice   di   equilibrio   economico-finanziario  dell'Unioncamere, definito  ai  sensi  del  comma  3,  e' al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio.
 3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere, per  ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Scajola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 234
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