Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 febbraio 2006
Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le aziende fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007;
Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti devono garantire per ciascun anno;
Tenuto conto, altresi', che, lo stesso comma 98, dispone che il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissar criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;
Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che le camere di commercio sono chiamate a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente ottenuto attraverso il contingentamento del «turn over»;
Considerato che detto contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale le camere di commercio possono effettuare assunzioni;
Ritenuto opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite, alle camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti dal tasso di sostituzione del personale cessato;
Ritenuto opportuno stabilire che la distribuzione dei residui avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;
Considerata l'opportunita' di avvalersi di un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate, per la gestione della distribuzione dei residui per gli anni 2005, 2006 e 2007;
Ritenuto opportuno considerare gli indicatori di equilibrio economico finanziario citati dal comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 oltre ai parametri che attengono all'efficienza gestionale delle camere di commercio;
Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all'essenzialita' dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unita' di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario;
Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007, rispettivamente la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;
Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che l'Unioncamere e' chiamata a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente perseguito attraverso il contingentamento del «turn over»;
Considerato che questo contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale l'Unioncamere puo' effettuare assunzioni;
Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti;
Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite, l'arrotondamento per eccesso se l'indicatore sopra citato e' al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio;
Ritenuto opportuno che nel caso di procedure di reclutamento sia garantito in via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure di mobilita' con riguardo a quelle connesse a processi di trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;
Acquisita l'intesa del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unita' ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le camere di commercio che, secondo la disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di equilibrio economico-finanziario superiore a 41 possono assumere personale in ragione di una unita' ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio 2004-2006.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, non e' consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso.
 
Art. 3.
1. Eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 1, sono rassegnati, a livello nazionale, tra le camere richiamate nel medesimo comma dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il gruppo di lavoro di cui all'art. 4.
2. Le domande presentate dalle camere di commercio ai sensi del comma 1, sono prese in esame dal gruppo di lavoro tenendo conto, con riferimento al singolo ente camerale, dei seguenti parametri:
a) indice generale di equilibrio economico-finanziario in rapporto all'indice medio nazionale calcolati sulla base delle modalita' di cui all'art. 5;
b) tipologia ed essenzialita' dei servizi ai quali sono destinate le unita' di personale;
c) andamento del turn-over del triennio considerato ai fini del calcolo dell'indice di cui alla lettera a);
d) differenza tra pianta organica approvata e personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) reclutamento di personale mediante mobilita' esterna.
3. Le eventuali quote residue derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 2, sono riassegnate, nel corso del 2007, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il gruppo di lavoro, unitamente a quelli riferite all'annualita' 2006.
4. Le camere di cui all'art. 2, comma 2, possono concorrere alla distribuzione di tali quote residue solo se il proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario presenta, rispetto a quello calcolato per l'anno 2005, un miglioramento non inferiore all'8%.
 
Art. 4.
1. E' costituito, per le finalita' di cui al presente decreto, un gruppo di lavoro presso il Ministero delle attivita' produttive, senza oneri a carico dello stesso Ministero, e composto da due rappresentanti del Ministero dell'attivita' produttive, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dell'economia e finanze, uno del Dipartimento della funzione pubblica ed uno dell'Unioncamere.
2. Il gruppo di lavoro esamina le richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue, presentate dalle singole camere di commercio entro il 30 novembre di ciascuno anno, tenendo conto dei parametri individuati all'art. 3, e formula pareri in merito alla possibilita' di assumere personale avvalendosi delle richiamate quote residue di cui all'art. 3.
3. Le quote residue di cui all'art. 3 sono riassegnate, con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2.
 
Art. 5.
1. Per l'anno 2005, il gruppo di lavoro calcola per ciascuna camera di commercio, tenendo conto dei dati forniti da Unioncamere, l'indice medio di equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato ed entrate correnti.
2. Il gruppo di lavoro calcola, altresi', per ciascuna camera di commercio l'indice medio di equilibrio dimensionale per il triennio 2001-2003, definito come rapporto, espresso in millesimi, tra personale a tempo indeterminato in servizio presso la stessa ed il numero delle imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Il gruppo di lavoro determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario di ciascuna camera di commercio, inteso come la somma degli indici di cui ai commi 1 e 2, e quindi l'indice medio nazionale.
4. Per gli anni 2006 e 2007 il gruppo di lavoro calcola gli indici di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento, rispettivamente, al triennio 2002-2004 e 2003-2005.
 
Art. 6.
1. Le assunzioni di cui al presente decreto devono essere effettuate nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in coerenza con i quali le camere provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, tenendo conto che la differenza tra le stesse ed il personale in servizio non deve superare il 20%.
 
Art. 7.
1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l'Unioncamere puo' assumere personale entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 33% delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. E' consentito procedere ad arrotondamenti per eccesso, se l'indice di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere, definito ai sensi del comma 3, e' al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio.
3. Per indice di equilibrio economico finanziario dell'Unioncamere, per ciascun triennio considerato, si intende il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 234
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone