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| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Accordo  quadro  sul superamento del termine indicato all'articolo 2, comma  3,  dell'AQN  in  materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. |  | 
 |  |  |  | A  seguito  del  parere  favorevole  espresso  il 7 febbraio 2006 dall'Organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore sul testo dell'ipotesi  di  accordo  relativo  al  rinvio  del termine indicato all'art.  2,  comma  3 dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di TFR e di previdenza   complementare   per   i   dipendenti  pubblici  e  della certificazione positiva resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei conti,  il  giorno 2 marzo 2006, alle ore 11, nella sede dell'ARAN ha avuto  luogo l'incontro tra l'ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido   Fantoni   (firmato)   e   i   rappresentanti  delle  seguenti Confederazioni: CGIL (firmato);
 CISL (firmato);
 UIL (firmato);
 CONFSAL (firmato);
 CONFEDIR (firmato);
 RdB/CUB (non firmato);
 CIDA (firmato);
 COSMED (firmato);
 CISAL (firmato);
 USAE (firmato);
 CGU (firmato);
 CONFINTESA (con riserva) (firmato);
 Visto  l'AQN  29 luglio  1999  in  tema  di  TFR  e  di  Fondi di previdenza complementare;
 Vista la legge n. 335/1995;
 Visto  il decreto legislativo n. 124/1993 e successive aggiunte e modificazioni
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 20 dicembre 1999;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2 marzo  2001  modificativo ed integrativo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
 Visto  l'AQN  dell'8 maggio  2002  che  ha  prorogato  il termine d'opzione al 31 dicembre 2005;
 Considerato   che   sono   tuttora  in  atto  le  iniziative  per l'istituzione   dei  Fondi  pensione  complementare  per  i  pubblici dipendenti;
 Viene  sottoscritto  il  seguente  accordo  sul  superamento  del termine  indicato  nell'art.  2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi pensione complementare.
 Articolo unico
 
 Il  termine  del 31 dicembre 2001, indicato dall'art. 2, comma 3, dell'AQN  29 luglio  1999,  e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2010  salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.
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