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| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 11 marzo 2006, n. 81 |  | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006,    n.   2,   recante   interventi   urgenti   per   i   settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti  per  i  settori  dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 11 marzo 2006
 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3723):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  e  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
 (Alemanno), l'11 gennaio 2006.
 Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
 agroalimentare),  in  sede referente, l'11 gennaio 2006 con
 parere    delle    commissioni    1ª    (per    presupposti
 costituzionali),  1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita', il 12 e 17 gennaio 2006.
 Esaminato  dalla  9ª commissione il 17, 18, 19, 24, 25,
 26 e 31 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula il 1°- 8 febbraio 2006 ed approvato
 il 9 febbraio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6352):
 Assegnato  alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
 referente,  il 14 febbraio 2006 con pareri del comitato per
 la  legislazione  e  delle  commissioni  I, II, III, V, VI,
 VIII, IX, X, XI, XII e XIV e della commissione parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato dalla IX commissione il 14 febbraio 2006.
 Esaminato in aula il 14 e 16 febbraio 2006 ed approvato
 con modificazioni il 22 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3723-B):
 Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
 agroalimentare), in sede referente, il 23 febbraio 2006 con
 parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e 14ª.
 Esaminato dalla 9ª commissione il 28 febbraio 2006.
 Esaminato  in  aula il 28 febbraio 2006 ed approvato il
 1° marzo 2006.
 
 Il  Presidente  della Repubblica, a norma dell'articolo 74,
 1°  comma,  della  Costituzione,  con messaggio motivato in
 data  3  marzo  2006,  ha  chiesto  alle  Camere  una nuova
 deliberazione  sul  progetto  di  legge  il cui riesame, ai
 sensi  dell'art. 136 del Regolamento del Senato e dall'art.
 71 del Regolamento della Camera ha iniziato il proprio iter
 al:
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3723-B-bis):
 Assegnato  alla  9ª  commissione (Agricoltura), in sede
 referente, il 3 marzo 2006 con pareri delle commissioni 1ª,
 4ª e 5ª.
 Esaminato dalla 9ª commissione il 7 marzo 2006.
 Esaminato in aula e approvato, il 7 marzo 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6352-B):
 Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
 referente,  l'8  marzo  2006 con pareri del comitato per la
 legislazione  e  delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII,
 IX,  X,  XI,  XII  e  XIV  e  parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla XIII commissione l'8 marzo 2006.
 Esaminato in aula e approvato l'8 marzo 2006.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
 dell'11 gennaio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 25.
 |  |  |  | ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2
 
 All'articolo 1, e' premesso il seguente: "Art.  01. - (Disposizioni in materia di previdenza agricola) - 1 Per il  triennio  2006-2008  sono  sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo  3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 2.  Dal  1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni  contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate; a)  nei  territori  montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva  compete  nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b)' nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  nonche'  i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise  e  Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento. 3.  Al  fine  di  verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione  dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ONPS),  ivi  compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi  dell'articolo,  13  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione  di  tre  esperti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e uno dal Ministro delle politi-che agricole  e  forestali.  La  Commissione  presenta  al Presidente del Consiglio  dei  ministri  le  proposte per l' estinzione dei predetti debiti  entro  il  31  luglio  2006.  Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti  carichi  contributivi  risultanti  alla  data del 30 giugno 2005. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo  dei  contributi  agricoli  unificati,  dovuti  per  tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e'  quella  indicata  al-l'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 5.  La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini dei calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati. 6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere  all'INPS  per  via  telematica trimestralmente, entro il mese  successivo  al  trimestre  di  riferimento, le dichiarazioni di manodopera   agricola  con  i  dati  retributivi  e  le  informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali. 7.  Entro  il  30  giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono  ripresentare  per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'  previste  dall'articolo  44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 8.  A  decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all' articolo  5  del  decreto  legislativo  11  agosto 1993, n. 375, deve essere  trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.   Ai   datori  di  lavoro  che  assumono  operai  a  tempo determinato  e'  fatto  obbligo  di  inserire  nel  predetto  modello l'indicazione  del  tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche'  il  presunto  fabbisogno  di manodopera. L'INPS procede alla verifica   delle   denunce  aziendali  con  priorita'  a  quelle  che presentano   valori   di  manodopera  impiegata  inferiori  a  quelli calcolati  sulla  base  dei  valori  medi  d'impiego  di  manodopera, conforme-mente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 9.  I  datori  di  lavoro  agricolo  effettuano  le  comunicazioni di assunzione,  di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,  rispettivamente,  dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  .1996,  n.  608,  e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21  della  legge  29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per  via  telematica  esclusivamente  alle sedi INPS territorialmente competenti.  L'INPS  provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal  presente  comma  al servizio-- competente di cui all'articolo 1, comma  2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede  di  lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 'sul lavoro (INAIL). 10.  A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni   legislative   e   della contrattazione   collettiva   applicata,   anticipano  ai  lavoratori agricoli  prestazioni  temporanee a carico dell'INPS, possono portare in  compensazione,  in  sede  di  dichiarazione  mensile, gli importi anticipati.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  effettuare  le dichiarazioni  di  cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per i1  tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e  successive  modificazioni,  e degli altri soggetti abilitati  dalle vi-genti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del per-sonale dipendente del settore agricolo. 11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente  dotazione  organica  di  personale,  istituisce  un'apposita struttura  centrale  e  periferica dedicata alla previdenza agricola, con  il  compito  di  attuare  le  relative  normative  e  gestire  i conseguenti   rapporti   con   le   aziende,   i  lavoratori  e  loro rappresentanti,  sia  con riferimento al versante della contribuzione sia  con  riferimento  al versante delle prestazioni. La struttura, a livello  centrale,  e'  affidata  ad  un  dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale. 12.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  i  controlli  finalizzati all'emersione   del   lavoro  irregolare  in  agricoltura,  l'INPS  e l'Agenzia  perle  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA), con le risorse umane    gia'    assegnate    a   legislazione   vigente,   procedono sistematicamente  all'integrazione  delle  proprie  banche  dati, con particolare  riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e  agli  allevamenti  realizzati  per  ciascun  anno  solare  e  alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni. 13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari  a 304 milioni di euro per l'amo 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a)  quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per  Panno  2007  e  a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2; b)  quanto  a  262  milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro  per  l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni   di   euro   annui  a  decorrere  dall'anno  2009,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al Fondo  per  le  aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  come rideterminata dalle tabelle  D  e  'F  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266. Ai fini dell'invarianza  del  fabbisogno  e  dell'indebitamento  netto  delle pubbliche  amministrazioni,  l'importo  relativo  al limite di cui al comma  33  dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto  di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo  1  della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in  misura  corrispondente  ad  una riduzione dei pagamenti per spese relative  a  investimenti  fissi  lordi  di  130  milioni di euro; il predetto  Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per ranno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro. 14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. 16.  Ai fini della regolarita' contributiva le disposizioni contenute al  comma  7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  nonch6 all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006. 17.  Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1a16". All'articolo 1: i commi 1 e 2 sono soppressi; al  comma  4  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006"; al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)  la  tariffa  in  euro e' sostituita dalla seguente: "0,01 ""; il comma 7 e' soppresso. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art.  1-bis.  - (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura) - 1.  Per  l'anno  2006  il  contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre  1949,  n.  851,  a  favore  del  Comitato  Nazionale  per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro  750.000.  Al  relativo  onere,  pari  a euro 466.000 per l'anno 2006j-si    provvede    mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. 2.   Le  somme  assegnate  all'  AGEA,  destinate  all'attuazione  di interventi  e  misure  sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto  corrente  n.  20082  acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato  e  intestato  all'  AGEA  medesima. Nell'ambito dello stato di previsione  dell'  AGEA  per  l'anno  2006  e'  istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e  misure  nazionali  nel  settore  agri-colo  e agroaiimentare". Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, sono individuati  gli  interventi  e  le  misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata. 3.  Le  assegnazioni  all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10,  commi  20  e  21,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49, convertito,  con  modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo  2,  commi  1  e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis  del  decreto-legge  9  settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del   decreto-legge   1°   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 4.  All'articolo  17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro  sono  trasferite  le  risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla  tutela  ed  ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite". 5.  All'articolo  2  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis.  La  copertura  assicurativa per le produzioni zootecniche di cui  al  presente  decreto  deve  intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa". 6.  Ove  non  diversamente  disposto,  i  diritti all'aiuto di cui al regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti  da;  contratti  associativi  di  soccida,  sono  assegnati dall'AGEA  per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante. 7.  All'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.  202, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e trasformazione  di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera  e  degli  esercenti  attivita'  di commercio all'ingrosso di carni  avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni contributo o premio  di  previdenza  e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico  dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi  sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". 8.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione di interventi urgenti diretti  a  fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato  "Fondo  per  l'emergenza avicola con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita': a)  interventi,  in  conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari   sugli   aiuti   di   Stato   per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C   244  del  1°  ottobre  2004,  per  fare  fronte  all'interruzione dell'attivita' avi-cola e ai conseguenti danni economici e sociali; b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11; c)   programmi  finalizzati  alla  realizzazione  di  interventi  per l'abbandono  dell'attivita'  produttiva,  come  previsto  dal punto 9 degli  orienta-menti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000; d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie; e)  interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di benessere degli   animali,   per   l'abbattimento  degli  avicoli  in  caso  di sovraffollamento   delle  strutture  produttive  o  di  blocco  della movimentazione dei capi. 9.  All'articolo  2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1)  al  primo periodo, dopo le parole: "e' concessa al proprietario", sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,"; 2)   al   secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "prodotti  zootecnici contaminati,  al  proprietario  sono  inserite  le  seguenti:  "o  al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,"; 3)  al  terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali di  cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o il soccidario"; b)  al  camma  8,  dopo  il  primo  periodo, e' inserito il seguente: "L'indennita'  non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti  assunti  dalle  autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali". 10.   Nell'ambito   di   programmi   di   prevenzione,  controllo  ed eradicazione   della   influenza   aviaria   realizzati   a   livello comunitario,  nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che  esercitano  attivita'  di  alleva  mento  avicolo una indennita' compensativa   della  perdita  di  reddito  o  delle  maggiori  spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento. 11.  A  favore  delle  imprese  agricole  che esercitano attivita' di alleva-mento  avicolo  sottoposte  a restrizioni della movimentazione degli  animali  o  a  fermo  produttivo  a  seguito  di provvedimenti sanitari  e'  concessa  una  indennita'  per  i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12. 12.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali e il Ministro della  salute  adottano,  con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni  attuative  dei  commi  8,  10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8. 13.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  8, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello  complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui  finanziamento  concorre  lo  Stato, di cui all'articolo 1, comma 164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. 14.  Alla  maggiore  spesa  di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte: a)  quanto  a  25  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b)  quanto  a  10  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma   3-quater,   del   decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.  202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; c)  quanto  a  10  milioni  di euro, nell'ambito delle disponibilita' dell'AGEA  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  27  maggio  1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato; d)  quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilita'  in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di  cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come  rifinanziata  dalla  tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006; e)  quanto  a  25  milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008,  nel-l'ambito  dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15.  Per  fare  fronte  al  rafforzamento del sistema di sorveglianza della  filiera  avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione  di  euro  al  Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro  all'Ispettorato  centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'  autorizzazione di spesa, per l'anno 2006,  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Art.  1-ter.  -  (Disposizioni  in favore delle imprese ubicate nelle province  di  Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990). -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000  di  euro,  per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione  dei  contributi  previdenziali  e  dei premi assicurativi, relativi  agli  anni  1990;  1991  e  1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16  dicembre  1990  e  ubicate  nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.  Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente  periodo,  il  termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   e'   fissato  al  30  settembre  2006  e  il  termine  per  la rateizzazione  di  cui  al  terzo  periodo  del  predetto comma 17 e' fissato  al  1°  ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite  un  versamento  in  conto entrata nei bilancio dello Stato a valere  sulle  risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo  61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un  importo  equivalente  ai  fini  della  invarianza dei saldi per i medesimi anni". All'articolo 2: al  comma  1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente. e della tutela del   territorio",   sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  da  tre presidenti  di  regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.  Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi attribuita, per l'anno 2006,  una  dotazione  finanziaria  annuale  di 65,8 milioni di euro, finalizzata  ad  assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche'  ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu'   efficace   realizzazione   degli   obiettivi   della   riforma dell'organizzazione  comune  di  mercato  dello zucchero. Al relativo onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266"; dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis.  La  quota  di  raffinazione  di  zucchero  di  canna greggio spettante   all'Italia   a   partire   dall'anno   2007   nell'ambito dell'organizzazione  comune  di  mercato dello zucchero e' attribuita con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,   n.  241,  prevedono  la  assegnazione  della  quota  suddetta garantendo  l'unitarieta'  della  quota  stessa  e  la  priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza". Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: "Art.  2-bis.  - (Etichettatura del miele). -1. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "1)  sull'etichetta  devono  essere  indicati  il  Paese  o  i  Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;". Art. 2-ter. - (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo  supplementare). - 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5,  comma  2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006. Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. Per il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  3 del decreto legislativo  30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera   .agroener=  getica,  e'  incentivata  la  produzione  e  la commercializzazione  di  bioetanolo,  per  un  periodo  di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008. 2.  Dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono  obbligati  ad  immettere  al  consumo  biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di  un  contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente  articolo,  in  misura  pari all' 1 per cento dei carburanti diesel  e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, e' incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010. 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di con-certo  con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il  Ministro  delle  attivita'  produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  stabilite le modalita' per l'invio da parte dei   produttori   di   carburanti   diesel   e   -di   benzina,  con autocertificazione,  dei  dati relativi all'immissione in consumo- di biocarburanti  di  origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati  relativi  all'immissione  in  consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresi stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. 4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10  del  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi,    l'integrazione    della    filiera   agroenergetica,   la valorizzazione,     la     produzione,    la    trasformazione,    la commercializzazione,  la  distribuzione  di  biomasse  agricole  e di biocarburanti  di  origine  agricola.  Gli imprenditori agricoli e le imprese  di  produzione  e  di  distribuzione  di  biocarburanti  e i soggetti  interessati,  pubblici  o  privati,  stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. 5.  Il  CIPE,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina  dei  con-tratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione  competente  per  la  loro  stipula. I contratti di programma  agroenergetici  hanno  rilevanza  territoriale nazionale e sono  finalizzati  alla  creazione  di  occupazione aggiuntiva, anche mediante  l'attivazione  di  nuovi  impianti. E' assicurata priorita' nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori  agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. 6.  La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o  contratti  ad  essi  equiparati,  o  di  un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale: a)  nei  bandi  pubblici  per  i finanziamenti delle iniziative e dei pro-getti  nel  settore  della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b)  nei  contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 7.  Le  pubbliche  amministrazioni  stipulano  contratti o accordi di programma  con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e di biocarburanti di origine agricola,  la  ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 8.  Ai  fini  dell'articolo  21,  comma  5, del testo unico di cui al decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale. 9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale  assicura  la  precedenza, per una quota annuale fino al 30 per  cento,  all'energia  elettrica  prodotta da biomasse o da biogas oggetto  di  un'intesa  di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto   di  programma  agroenergetico,  stipulati  ai  sensi  del presente articolo. 10.  Gli  operatori  della  filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti  di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine realizzano un sistema  di  identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie  a  ricostruire  il  percorso del biocarburante attraverso tutte  le  fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare  riferimento alle informazioni relative alla bio-massa ed alla  materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione. 11.  All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e calorica"; b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali% sono inserite le seguenti: "e fotovoltaiche". Art.  2-quinquies. - (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18  maggio  2001,  n.  228). -1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  la  vendita  al  dettaglio  esercitata  su  superfici all'aperto  nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di  cui  gli  imprenditori  agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'"". All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.  All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238"". All'articolo 4: . al comma 4, le parole: "Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del  21  dicembre  1989" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CEE)  n.  4045189  del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni"; dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis.   Al   fine   di  migliorare  l'efficienza  del  sistema  per l'identificazione   e   la   registrazione   degli   animali   e   la tracciabilita'  dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il  Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni  e  i  compiti  gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si  avvalgono  della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" quale  ente  strumentale  di  assistenza tecnica al sistema nazionale delle  anagrafi  animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai  fini  della  promozione  internazionale  del  sistema  Italia  di tracciabilita'  degli  alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano  direttamente  alla societa' consortile "Consorzio anagrafi animali",  con  provvedimento  amministrativo,  funzioni,  servizi  e risorse relativi a tali compiti. 4-ter.  La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello  svolgimento  della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di  un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri  competenti,  il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita'  riconducibili  a  quanto  previsto  dal comma 4-bis, anche altre  amministrazioni  ed  enti  dello Stato possono avvalersi della societa'  consortile  "Consorzio  anagrafi  animali", d'intesa con il Ministero  della  salute  ed  il Ministero delle politiche agricole e forestali.  Quale  contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali  di  struttura  della  predetta  societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA  assegna  alla  societa'  medesima  un  contributo a decorrere dall'anno  2006  di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4-quater.  Al  fine  di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva  ed  assicurare  una  migliore  informazione ai consumatori, e' fatto  divieto  ai  pubblici  esercizi  di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. 4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater,   si   applica   a   carico  degli  esercenti  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). - All'Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione, istituito dall'articolo  i-quater  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito,.  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta  il  compito di assi-curare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare,  dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta'    industriale   e   di   proprieta'   intellettuale,   di coordinamento  e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di   assistenza  alle  imprese  per  la  tutela  contro  le  pratiche commerciali sleali. 2.  Per  il  pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla  contraffazione,  l'Alto  Commissario  si  avvale di un comitato tecnico  composto  da  non  piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi,  conta-bili  e  ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori  universitari  ordinari  e  gli  avvocati  del libero foro nonche'  tra  esperti  di  particolare e comprovata qualificazione in materia,  ivi  compresi  quelli  di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146,  e  successive  modificazioni.  Le  eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3.   E'   altresi  assegnato  all'Ufficio  dell'Alto  Commissario  un contingente  di  15  unita'  di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,   n.   165,   e   successive   modificazioni,   e'.   collocato obbligatoriamente  in  posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4.   Con   propri   atti  regolamentari  interni  l'Alto  Commissario disciplina   il   funzionamento   e  l'organizzazione  dell'attivita' dell'Ufficio di cui al comma 3. 5.  I  Vice  Alto  Commissari  sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dai  rispettivi  organi  di autogoverno  anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6.  All'articolo  1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo  le  parole:  "e'  autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole:  "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006". 7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro  per  l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  relativa  al  "Fondo  per  interventi  strutturali di politica economica"   istituito  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  5,  del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8.  In  conformita'  a  quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  nelle  risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo  del  programma  di  microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e'  trasformato  nel  Comitato  nazionale  italiano permanente per il Microcredito,  senza  oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato,  gia'  costituito  presso il Ministero degli affari esteri, durano  in  carica  quattro  anni e possono essere rinnovati una sola volta". All'articolo 5: al   comma   1,  dopo  le  parole:  "di  cui  all'articolo  28  del>, "dall'articolo  5  del"  e  "previste dal" sono inserite le seguenti: "regolamento  di  cui  al";  le  parole:  "cosi come modificato" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito"; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali  la  costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di  ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali sono determinate  le  modalita' per le erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005. 1-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro  500..000  a  decorrere  dall'anno  2006,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle (manze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente  utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e, a decorrere  dall'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.   11  Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 1-quater.  Per  l'anno  2006  sono  confermati  gli  obiettivi  e gli strumenti  di  intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27 maggio 2005, n. 100, nei limiti  delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima  di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23  dicembre  2005, n. 266. Con decreto del- Ministro delle politiche agricole  e  forestali  si  provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'. 1-quinquies.  Il  naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso dell'anno  2005  ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al  ritiro  definitivo  con  priorita' della domanda presentata dagli interessati  entro  il  31  marzo  2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie   del  programma  comunitario  Strumento  finanziario  di orientamento della pesca (SFOP). 1-sexies.  In  via  sperimentale  per  l'anno  2006 agli imprenditori ittici  esercenti  attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto  dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione  del presente decreto, il Ministro del-l'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro delle politiche agri-cole e forestali,  emana  il  decreto  di  cui  all'articolo 34 del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le  percentuali  di  compensazione,  per un onere complessivo massimo determinato  nei  li-miti  di  12  milioni di euro per l'anno 2006, a valere  sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l' autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per  l'anno  2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo. 1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni  di  euro  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo  1,  comma  1,  della  legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  come  determinate  dalla  tabella  C  della legge 23 dicembre  2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005". Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art.  5-bis. - (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, in materia di distretti produttivi). - 1. Al comma  369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "ai  sistemi  produttivi locali, distretti industriali" sono inserite le seguenti: "e della pesca". 2.  La  disposizione  recata  dal comma 1 si applica nel rispetto del limite  di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005. Art.  5-ter.  -  (Interventi  di  semplificazione  nel  settore della pesca).  -  1.  I  certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m  14  del  18  gennaio  1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture,  dei  dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei  ganci  idrostatici,  nonche'  le visite periodiche agli apparati radio  a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le  unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione   del  presente  decreto,  la  data*  di  scadenza  delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio. 2.   Costituisce   prova  dell'avvenuto  imbarco  delle  provviste  e dotazioni  di  bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura  semplificata  prevista dalla circolare del Ministero delle finanze  -  Direzione  generale  delle dogane n. 3081918 divisione XV dell' 11 aprile 1973. 3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  tariffe  sanitarie  di cui al decreto  del  Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento  ordinario.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in  banchina  possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale. 4.   Al   codice   della   navigazione  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a)  all'articolo  146,  primo  comma, dopo la parola: "sovraordinate" sono  aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di  Mazara  del  Vallo  e  Salerno,  per  i  quali  le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi"; b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per  i  pescherecci  d'altura  il  libro  giornale nautico, parte I, inventario  di  bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di  navigazione,  giornale  di  macchina  sono  unificati in un unico libro.  I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca"; c)  all'articolo  176,  primo  comma, dopo le parole: "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca". 5.  In  caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati  a  bordo  di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota  l'assenza  in  un  apposito registro vidimato Ball' autorita' marittima   d'iscrizione  della  nave;  in  tal  caso  e'  consentito l'esercizio  delle  attivita'  di  pesca,  purche'  sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'. 6.  All'articolo  6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "ad eccezione delle unita'  da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita' in   esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di  idoneita'  deve intendersi prorogata fino alla vi-sita intermedia triennale  del  certificato  di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio. 7.  Al  regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera"; b)  all'  articolo  273,  secondo  comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente: "b.  motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera". 8.  Per  le  unita'  da  pesca che hanno installato apparati radio in WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo  di  tale  apparecchiatura  anche  da  parte  di personale abilitato  con  certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe E. 9.  Per  il  personale  di  bordo  dei  pescherecci,  il rilascio del libretto  sanitario  previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio  1999, n. 271. 10.  Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato. .Art.  5-quater.  -  (.Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel  settore  ittico).  -  1.  All'articolo  2,  comma 7, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  le  parole:  "1  pertinenti contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro"  sono  sostituite dalle seguenti:  "i.  contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,"". All'articolo 7, al comma 1: nella lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";  le  parole:  "del  29 settembre 2003 del Consiglio" sono sostituite  dalle  seguenti: "del Consiglio, del 29 settembre 2003" e le  parole:  "9  novembre  2005"  sono sostituite dalle seguenti: "11 novembre 2005"; nella lettera b),.la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";  le  parole:  "del  29 settembre 2003 del Consiglio" sono sostituite  dalle  seguenti: "del Consiglio, del 29 settembre 2003" e le  parole:  "9  novembre  2005"  sono sostituite dalle seguenti. "11 novembre 2005". Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art.  7-bis.  -  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  prelievo supplementare). - 1.  In  attuazione  dell'articolo  10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue  provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare   nella   campagna   2002/2003   che   rientrano  nelle fattispecie  di  cui  all'articolo  9,  comma  3, lettera c-bis), del predetto   decreto-legge   n.  49  del  2003.  L'AGEA  provvede  alla restituzione    del   prelievo   supplementare   nei   limiti   delle disponibilita'   gia'   assegnate   alla   stessa   AGEA   ai   sensi del-l'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. 2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "della regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia"".
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