Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 marzo 2006, n. 80 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 marzo 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6259): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Baccini) l'11 gennaio 2006. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17, 19, 23, 24 gennaio 2006. Esaminato in aula il 16, 19, 30 gennaio 2006; il 14,15, 16, 22 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3793): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalita), 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 28 febbraio 2006. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2006. Esaminato in aula ed approvato il 28 febbraio 2006. Avvertenza:
Il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 4 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4
All'articolo 1: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse; i commi 4 e 5 sono soppressi; al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi; i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi. Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis- - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: "137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato". 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri". All'articolo 4, al comma 2: dopo il capoverso 1-bis, e' inserito il seguente: "1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali"; al capoverso 1-ter, dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono inserite le seguenti: "e delle finanze". All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica". All'articolo 6: al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: "o ingravescenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti". L'articolo 8 e' soppresso. All'articolo 9, al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". L'articolo 10 e' soppresso. All'articolo 11, al comma 1, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti". Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi. All'articolo 17, al comma 1, le parole: "e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse gia' stanziate" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)". All'articolo 18: al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153"; al comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo" e le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri". Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi. All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) e' soppressa. Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi. Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti: "Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178). - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere". Art. 34-ter. - (Utilizzazione di somme). - 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Art. 34-quater. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". Art. 34-quinquies. - (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio. 2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni: a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento"; b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. Art. 34-sexies. - (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui al-l'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente camma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Art. 34-septies. - (Disposizioni concernenti le autorita' portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di' cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 34-octies. - (Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88). - 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". |
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