Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 79
Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, e' individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1.
2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 e' determinata in 33 unita'.
3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalita' di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
4. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita', previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante «Disposizioni
in materia di personale civile del Ministero della difesa,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge
28 dicembre 1995, n. 549», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997:
«Art. 1. - 1. La dotazione organica del personale
civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle
qualifiche funzionali e relativi profili professionali,
rideterminata in 50.250 unita' dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, e' fissata in
43.000 unita', da raggiungere a conclusione del processo di
ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro
otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto
delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una
integrazione funzionale.
2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei
dirigenti generali e dei dirigenti, dei professori
ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale
ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina,
nonche' dei commissari di leva, si provvede, con le
modalita' e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle
funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri
atti ad assicurare il rispetto delle specifiche
attribuzioni.».
- Si riportano i commi 93 e 95 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del 31 dicembre 2004:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al
cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore
della presente legge e quelle connesse a processi di
trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche
ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza,
compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di
applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti
di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le
regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2,
della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e
quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle
procedure di mobilita', anche intercompartimentale.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente le modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
1998, n. 210», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 109 del 12 maggio 2000:
«8. La partecipazione alle valutazioni comparative e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
al titolo di studio posseduti dai candidati.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis,
3, 3-bis e 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale
non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.».



 
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30
novembre 2004.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 16 dicembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
23 febbraio 2005; il 9, 16 marzo 2005; ed approvato il 21
luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6023):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 29 luglio 2005 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il
21 settembre 2005; il 12, 19 ottobre 2005; il 19, 31
gennaio 2006; il 1° febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XI commissione (Lavoro), in
sede legislativa, il 2 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni I, IV, V, VII.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 2
febbraio 2006 ed approvato, con modificazioni, il 7
febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3234 - B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 9 febbraio 2006.
 
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