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| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 79 |  | Istituzione  del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del personale civile dell'Amministrazione  della  difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle  medesime  dotazioni,  necessarie  per  assicurare la riduzione della  spesa  complessiva  relativa  ai  posti  in organico, ai sensi dell'articolo  1,  comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede  di  contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi  dell'articolo  13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999,  e' individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue   estere,   da  ascrivere  all'area  funzionale  C,  posizione economica C1.
 2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 e' determinata in 33 unita'.
 3.  L'assunzione  del personale del profilo professionale di cui al comma  1  avviene  per  pubblico  concorso,  per  titoli  ed esami. I requisiti  per  la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalita'  di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro  della  difesa,  di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita'   e  della  ricerca,  per  la  funzione  pubblica  e dell'economia  e  delle  finanze.  Limitatamente  al  requisito della cittadinanza,  si  applica  l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
 4. Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze armate   nelle   missioni   all'estero,   assicurando  la  necessaria continuita'   didattica  nell'addestramento  tecnico-linguistico  del personale  militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive  modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale di  cui  al  comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi  previsto,  e  comunque  entro il limite di spesa di 416.245 euro annui,  a  decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per titoli  ed  esami  determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti   il   Ministro   per   la  funzione  pubblica,  il  Ministro dell'economia   e  delle  finanze  ed  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle relative  domande,  hanno  maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito  una  specifica  professionalita'  nell'espletamento di attivita'  di  insegnamento  equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto  scuola  ovvero  a  quelle,  inerenti alle stesse attivita', previste  dalle  direttive  addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo  16 luglio  1997, n. 265, recante «Disposizioni
 in  materia di personale civile del Ministero della difesa,
 a  norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge
 28 dicembre   1995,  n.  549»,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997:
 «Art.  1.  -  1.  La  dotazione  organica del personale
 civile   del   Ministero  della  difesa,  inquadrato  nelle
 qualifiche  funzionali  e  relativi  profili professionali,
 rideterminata  in  50.250 unita' dal decreto del Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1997, e' fissata in
 43.000 unita', da raggiungere a conclusione del processo di
 ristrutturazione  dello strumento militare e comunque entro
 otto  anni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
 decreto,  secondo  criteri  atti  ad assicurare il rispetto
 delle   specifiche   attribuzioni,   nell'ottica   di   una
 integrazione funzionale.
 2.  Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei
 dirigenti   generali   e   dei  dirigenti,  dei  professori
 ordinari,  straordinari ed associati delle Accademie navale
 ed  aeronautica  e  dell'Istituto idrografico della Marina,
 nonche'  dei  commissari  di  leva,  si  provvede,  con  le
 modalita' e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle
 funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri
 atti   ad   assicurare   il   rispetto   delle   specifiche
 attribuzioni.».
 -  Si riportano i commi 93 e 95 dell'art. 1 della legge
 30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge   finanziaria  2005)»,  pubblicata  nel  supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
 del 31 dicembre 2004:
 «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
 Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
 le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
 modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
 enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
 modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
 e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
 legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
 2002,  n.  289,  apportando  una riduzione non inferiore al
 cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero
 dei  posti  in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
 comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
 predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
 di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
 sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
 rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
 ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
 attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
 all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
 dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
 logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
 interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
 disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
 ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
 del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
 competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
 pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
 nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
 base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
 qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
 alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
 alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
 predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
 6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
 al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
 organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
 personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
 dei  commi  da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte salve le
 previsioni  di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi
 53,  ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del
 30 novembre  2004,  le  mobilita'  che l'amministrazione di
 destinazione  abbia  avviato alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge  e  quelle  connesse  a  processi di
 trasformazione  o soppressione di amministrazioni pubbliche
 ovvero  concernenti  personale  in situazione di eccedenza,
 compresi  i  docenti  di  cui  all'art.  35, comma 5, terzo
 periodo,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
 concorso  delle  autonomie  regionali  e locali al rispetto
 degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
 al   presente  comma  costituiscono  principi  e  norme  di
 indirizzo  per  le  predette amministrazioni e per gli enti
 del  Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
 delle  rispettive  dotazioni  organiche secondo l'ambito di
 applicazione  da definire con il decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
 «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
 articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
 pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
 di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
 divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
 indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
 categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
 assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
 personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
 regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
 nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
 Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
 assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
 70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
 30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
 della  legge  27 marzo  2004,  n.  77, e nell'art. 2, comma
 2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
 n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
 professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
 14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
 altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
 del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
 quelle  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
 effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
 procedure di mobilita', anche intercompartimentale.»
 -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo  2000, n. 117,
 recante  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica  19 ottobre  1998,  n.  390,
 concernente  le  modalita'  di espletamento delle procedure
 per  il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
 dei  ricercatori  a  norma dell'art. 1 della legge 3 luglio
 1998,  n.  210»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
 serie generale - n. 109 del 12 maggio 2000:
 «8.  La  partecipazione alle valutazioni comparative e'
 libera,  senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
 al titolo di studio posseduti dai candidati.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis,
 3,  3-bis  e  3-ter  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
 recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997:
 «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
 personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
 potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
 fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
 ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
 servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
 di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
 pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
 fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
 alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
 2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
 personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
 dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
 omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
 del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
 entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
 della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
 data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
 per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
 31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
 assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
 servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
 al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
 31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
 ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
 al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
 2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
 inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
 previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
 riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
 autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
 prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
 addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
 concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
 ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
 Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
 pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
 unita'  sono tenuti a realizzare una riduzione di personale
 non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
 al 31 dicembre 2002.
 2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
 percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
 comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
 risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
 precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
 a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
 polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
 predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
 riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
 bimestre di ogni anno.
 3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
 riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
 all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
 rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
 personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
 Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
 e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
 economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
 necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
 particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
 nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
 semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
 determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
 delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
 obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
 cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
 comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
 trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
 possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
 presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
 disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
 assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
 3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
 autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
 generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
 ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
 reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
 del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
 decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
 criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
 assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
 specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
 adempimento dei compiti istituzionali.
 3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
 obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
 funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
 di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
 una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
 riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
 definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
 principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
 compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
 eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
 da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
 sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
 dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
 istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
 effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
 l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
 procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
 razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
 anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
 pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
 ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
 contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
 apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
 oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
 classificazione  del  personale, certificata dai competenti
 organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
 dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
 compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
 45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
 puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
 caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
 riprendono le trattative.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad  euro  416.245  annui  a  decorrere  dall'anno  2006,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo  parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa, e, quanto ad euro  10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3234):
 
 Presentato  dal  Ministro  della difesa (Martino) il 30
 novembre 2004.
 Assegnato   alla   4ª  commissione  (Difesa),  in  sede
 deliberante,   il   16   dicembre  2004  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 7ª.
 Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
 23  febbraio  2005; il 9, 16 marzo 2005; ed approvato il 21
 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6023):
 
 Assegnato   alla   XI  commissione  (Lavoro),  in  sede
 referente,  il  29 luglio 2005 con pareri delle commissioni
 I, IV, V, VII.
 Esaminato  dalla  XI commissione, in sede referente, il
 21  settembre  2005;  il  12,  19  ottobre  2005; il 19, 31
 gennaio 2006; il 1° febbraio 2006.
 Assegnato  nuovamente  alla XI commissione (Lavoro), in
 sede  legislativa,  il  2  febbraio  2006  con pareri delle
 commissioni I, IV, V, VII.
 Esaminato  dalla commissione, in sede legislativa, il 2
 febbraio   2006  ed  approvato,  con  modificazioni,  il  7
 febbraio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3234 - B):
 
 Assegnato   alla   4ª  commissione  (Difesa),  in  sede
 deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª.
 Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, ed
 approvato il 9 febbraio 2006.
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