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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 3 |  | Testo  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  8 dell'11 gennaio 2006), coordinato con la legge  di  conversione  22  febbraio  2006,  n.  78 (in questa stessa Gazzetta   Ufficiale   alla  pag.  25),  recante:  «Attuazione  della direttiva   98/44/CE   in   materia  di  protezione  giuridica  delle invenzioni biotecnologiche». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Finalita'
 
 01.  Il  presente  decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
 1.  Il  presente  decreto  e'  adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul  brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con  legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita' biologica,  fatta  a  Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge  14 febbraio  1994,  n.  124,  tenendo conto in particolare del principio  dell'uso  sostenibile  delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione   dei   benefici  derivanti  dallo  sfruttamento  delle medesime,  dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione  della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile  1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di  esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati  con  legge  28 marzo  2001,  n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge 26 maggio 1978, n. 260 , reca: «Ratifica ed
 esecuzione  di  atti internazionali in materia di brevetti,
 firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963,
 a  Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973
 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.».
 - La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
 esecuzione   della  convenzione  sulla  biodiversita',  con
 annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.».
 - La  legge  28  marzo  2001,n. 145, reca: «Ratifica ed
 esecuzione  della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
 protezione   dei   diritti   dell'uomo   e  della  dignita'
 dell'essere  umano riguardo all'applicazione della biologia
 e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
 biomedicina,  fatta  a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del
 Protocollo  addizionale  del  12  gennaio 1998, n. 168, sul
 divieto di clonazione di esseri umani.».
 - La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed
 esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
 dell'Uruguay  Round,  adottati  a  Marrakech  il  15 aprile
 1994.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «materiale  biologico»:  un  materiale contenente informazioni genetiche,  autoriproducibile  o  capace  di riprodursi in un sistema biologico;
 b) «procedimento   microbiologico»:  qualsiasi  procedimento  nel quale  si  utilizzi  un  materiale  microbiologico,  che  comporta un intervento  su  materiale  microbiologico  o che produce un materiale microbiologico.
 2.  Un  procedimento  di  produzione  di  vegetali  o di animali e' essenzialmente  biologico  quando  consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
 3.  La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  regolamento  (CE)  n. 2100/94 e' pubblicato nella
 GUCE n. L. 227 del 1° settembre 1994.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Brevettabilita'
 
 1.  Sono  brevettabili  purche'  abbiano  i  requisiti di novita' e originalita' e siano suscettibili di applicazione industriale:
 a) un  materiale  biologico,  isolato dal suo ambiente naturale o prodotto  tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
 b) un  procedimento  tecnico  attraverso il quale viene prodotto, lavorato  o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
 c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico gia' brevettato;
 d) un'invenzione  relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o  diversamente  prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la  sua  struttura  e'  identica  a quella di un elemento naturale, a condizione  che  la  sua  funzione  e  applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto (( l'essere umano ))  e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;
 e) un'invenzione  riguardante  piante o animali ovvero un insieme vegetale,  caratterizzato  dall'espressione  di un determinato gene e non  dal  suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal  punto  di  vista  tecnico,  all'ottenimento  di  una determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento,  soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, comma 6.
 |  |  |  | Art. 4. Esclusioni
 
 1. Sono esclusi dalla brevettabilita':
 a) il  corpo  umano,  sin dal momento del concepimento e nei vari stadi  del  suo  sviluppo,  nonche'  la  mera  scoperta  di uno degli elementi  del  corpo  stesso,  ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale  di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita' (( dell'essere umano )) e dell'ambiente;
 b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano  o  animale  e  i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
 c) le  invenzioni  il  cui  sfruttamento commerciale e' contrario alla  dignita'  umana,  all'ordine  pubblico  e al buon costume, alla tutela della salute, (( dell'ambiente )) e della vita delle persone e degli  animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed  alla  prevenzione  di  gravi  danni ambientali, in conformita' ai principi  contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia  la  tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalita' della clonazione;
 2)  i  procedimenti  di  modificazione  dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
 3)  ogni  utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
 4)  i  procedimenti  di  modificazione  dell'identita' genetica degli  animali,  atti  a  provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita'  medica  sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;
 5)  le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali  ed  economiche,  ovvero  aventi  finalita' eugenetiche e non diagnostiche;
 d)  una  semplice  sequenza  di  DNA, una sequenza parziale di un gene,  utilizzata  per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo  che  venga  fornita  l'indicazione  e  la  descrizione  di una funzione  utile  alla  valutazione  del  requisito  dell'applicazione industriale  e  che  la  funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata;  ciascuna  sequenza  e'  considerata  autonoma  ai  fini brevettuali  nel  caso  di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;
 e) le   varieta'   vegetali   e   le  razze  animali,  nonche'  i procedimenti  essenzialmente  biologici  di  produzione  di animali o vegetali;
 f) le  nuove  varieta'  vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista  esclusivamente  nella  modifica  genetica di altra varieta' vegetale,  anche  se  detta  modifica e' il frutto di procedimento di ingegneria genetica.
 2.  E',  comunque,  escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
 |  |  |  | Art. 5. Procedimento
 
 1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, in sede di valutazione della  brevettabilita'  di  invenzioni  biotecnologiche,  al  fine di garantire  quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere  il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
 2.  La  provenienza  del  materiale  biologico di origine animale o vegetale,  che  sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della  richiesta  di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione  e  di  esportazione,  sia  in  relazione  all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.
 3.  La  domanda  di  brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto  o  utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata  dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e  utilizzazione,  della  persona  da  cui  e'  stato  prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.
 4.  La  domanda  di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto  o  utilizza  materiale  biologico contenente microrganismi o organismi  geneticamente  modificati,  deve  essere  corredata da una dichiarazione  che  garantisca  l'avvenuto  rispetto  degli  obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di  cui  ai  decreti  legislativi  12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.
 5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la  moltiplicazione  in  proprio  nella  sua  azienda,  di  materiale brevettato  di  origine  vegetale,  avviene  nel  rispetto  di quanto previsto  dall'articolo  14  del  regolamento  (CE)  n.  2100/94  del Consiglio,  del  27 luglio 1994, e secondo le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
 6.  Nel  caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la  modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e  da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,  n.  322, o di materiali biologici vegetali o animali cui  facciano  riferimento  i  disciplinari  adottati  in  Italia, in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e  sulla  indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n.  2081/92  e  n.  2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata  direttiva  98/95/CE,  e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il parere del Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali;  il Ministero si esprime,  previa  consultazione  della  commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975,   n.   974,  sentite  le  associazioni  di  produttori  di  cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni  dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa  richiesta.  Decorso  inutilmente  il  termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
 7.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, da  adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito  e  le  modalita'  per  l'esercizio  della  deroga di cui al paragrafo 2  dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra  forma  di commercializ-zazione di bestiame di allevamento o di altro  materiale  di  riproduzione  di  origine animale, da parte del titolare  del  brevetto  o  con  il  suo consenso. In particolare, il decreto  prevede  il  divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione  di  un'attivita'  di (( riproduzione )) commerciale, a meno che  gli  animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante   mezzi   esclusivamente   biologici  e  ferma  restando  la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca:
 «Attuazione   della  direttiva  98/81/CE  che  modifica  la
 direttiva  90/219/CE,  concernente  l'impiego  confinato di
 microrganismi  geneticamente  modificati,  (pubblicato  nel
 supplemento   ordinario  n.  133  alla  Gazzetta  Ufficiale
 italiana n. 126 del 1° giugno 2001)».
 - Il   decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,
 recante: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
 l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
 geneticamente  modificati,  e'  pubblicato  nel supplemento
 ordinario  n. 138/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 194
 del 22 agosto 2003.
 - Per  i riferimenti del regolamento (CE) n. 2100/94 si
 veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
 - La  direttiva 98/95/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
 201 del 17 luglio 1998.
 - Il  decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, reca:
 «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti
 la   commercializ-zazione   dei   prodotti  cementieri,  il
 catalogo  comune  delle  varieta'  delle  specie  di piante
 agricole e relativi controlli».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
 2001,  n.  322,  reca:  «Regolamento  recante  modifiche al
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
 1065,  in  attuazione  delle  direttive 98/95/CE e 98/96/CE
 concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri,
 il  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
 agricole e i relativi controlli».
 - Il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 e' pubblicato nella
 GUCE n. L. 208 del 24 luglio 1992.
 - Il  regolamento  (CEE) n. 2082/92 e' pubblicato nella
 GUCE n.L. 208 del 24 luglio 1992.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  12  agosto  1975,  n.  974,
 recante:  «Norme  per  la  protezione  delle nuove varieta'
 vegetali,  in  attuazione della delega di cui alla legge 16
 luglio 1974, n. 722».
 «Art.  18.  -  Per  i  pareri  che  il  Ministero delle
 politiche   agricole   e   forestali   deve   esprimere  in
 conformita'  delle  disposizioni  del  presente decreto, e'
 istituita   presso  il  Ministero  stesso  una  commissione
 consultiva   nominata   con   decreto  del  Ministro  delle
 politiche agricole e forestali.
 La commissione e' composta:
 1)  da  un  presidente  di  sezione  del Consiglio di
 Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che
 la presiede;
 2)  dal  direttore generale della produzione agricola
 del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 3)  dal direttore generale per la tutela dei prodotti
 agricoli   del   Ministero   delle   politiche  agricole  e
 forestali;
 4)  dal  direttore  generale  dell'economia montana e
 delle  foreste  del  Ministero  delle  politiche agricole e
 forestali;
 5)   dal  direttore  dell'istituto  conservatore  dei
 registri delle varieta' dei prodotti sementieri;
 6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
 7)  da  un  professore  ordinario  della  facolta' di
 agraria   di   una   Universita',  designato  dal  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale,
 designato   dal   Ministro   delle   politiche  agricole  e
 forestali;
 9)  da  un  esaminatore tecnico dell'ufficio centrale
 brevetti;
 10) da un funzionario del Ministero della sanita'.
 I  membri  di  cui  ai numeri da 2) a 6) possono essere
 sostituiti  da  funzionari  dei  rispettivi  servizi; per i
 membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un
 supplente.
 Con   provvedimento  motivato  dal  presidente  possono
 essere  chiamati a far parte della commissione, per l'esame
 delle  singole  questioni,  anche  esperti  particolarmente
 qualificati, in numero non superiore a tre.
 Le   funzioni  di  segretario  della  commissione  sono
 esercitate  da un funzionario del Ministero delle politiche
 agricole   e   forestali,   della  carriera  direttiva,  di
 qualifica non inferiore a direttore di sezione.
 La  commissione  dura  in  carica  un triennio e i suoi
 componenti possono essere confermati.
 In  caso  di mancato tempestivo rinnovo, la commissione
 continua  a  funzionare  fino  al  nuovo  provvedimento  di
 nomina.
 La  commissione,  prima di esprimere il proprio parere,
 puo'  sentire  gli  interessati  o  I loro rappresentanti i
 quali  devono  in  ogni  caso  essere  convocati  quando ne
 abbiano fatto richiesta».
 - La  direttiva  98/44/CE  del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del  6  luglio  1998  sulla protezione giuridica
 delle invenzioni biotecno-logiche, e' pubblicata nella GUCE
 n. L. 213 del 30 luglio 1998.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Licenza obbligatoria
 
 1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  rilascia  una licenza obbligatoria a favore:
 a) del   costitutore,   per   lo   sfruttamento   non   esclusivo dell'invenzione  protetta  dal  brevetto,  qualora  tale  licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;
 b) del   titolare   di   un  brevetto  riguardante  un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
 2.  Il  rilascio della licenza di cui al comma 1 e' condizionato al pagamento  di  un  canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 3.  In  caso  di concessione della licenza obbligatoria il titolare del  brevetto  ed  il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in  mancanza  di  accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
 4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subor-dinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:
 a) che  si  e'  rivolto  invano  al titolare del brevetto o della privativa   sui   ritrovati   vegetali   per   ottenere  una  licenza contrattuale;
 b) che   la  varieta'  vegetale  o  l'invenzione  costituisce  un progresso  tecnico  significativo, di notevole interesse economico (( ovvero  sanitario  o  sociale )) rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
 
 
 
 Riferimenti normativi.
 
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  71  e 72 del
 decreto  legislativo  10 febbraio  2005,  n.  30,  recante:
 «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
 «Art.  71  (Brevetto  dipendente).  -  1.  Puo'  essere
 concessa  licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal
 brevetto  non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei
 diritti  relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
 precedente.  In  tale caso, la licenza puo' essere concessa
 al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria
 a   sfruttare  l'invenzione,  purche'  questa  rappresenti,
 rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante
 progresso tecnico di conside-revole rilevanza economica.
 2.  La  licenza  cosi'  ottenuta non e' cedibile se non
 unitamente   al  brevetto  sull'invenzione  dipendente.  Il
 titolare   del   brevetto   sull'invenzione  principale  ha
 diritto,  a  sua  volta,  alla  concessione  di una licenza
 obbligatoria   a   condizioni   ragionevoli   sul  brevetto
 dell'invenzione dipendente.».
 «Art.  72  (Disposizioni comuni). - 1. Chiunque domandi
 la  concessione  di una licenza obbligatoria ai sensi degli
 articoli  70  e 71, deve provare di essersi preventivamente
 rivolto  al  titolare  del  brevetto  e di non avere potuto
 ottenere   da  questi  una  licenza  contrattuale  ad  eque
 condizioni.
 2.   La   licenza  obbligatoria  puo'  essere  concessa
 soltanto  contro corresponsione, da parte del licenziatario
 ed  a  favore  del  titolare del brevetto o dei suoi aventi
 causa,  di  un  equo  compenso  e purche' il richiedente la
 licenza  fornisca  le  necessarie garanzie in ordine ad una
 soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma  delle
 condizioni fissate nella licenza medesima.
 3.  La  licenza  obbligatoria  non puo' essere concessa
 quando  risulti  che  il  richiedente abbia contraffatto il
 brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
 4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno
 sfruttamento    dell'invenzione   diretto   prevalentemente
 all'approvvigio-namento del mercato interno.
 5.  La  licenza obbligatoria e' concessa per durata non
 superiore  alla  rimanente durata del brevetto e, salvo che
 vi  sia  il  consenso  del  titolare del brevetto o del suo
 avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda
 del  licenziatario  o con il ramo particolare di questa nel
 quale la licenza stessa viene utilizzata.
 6.   La  concessione  della  licenza  obbligatoria  non
 pregiudica  l'esercizio,  anche da parte del licenziatario,
 dell'azione  giudiziaria  circa la validita' del brevetto o
 l'estensione dei diritti che ne derivano.
 7.  Nel  decreto  di  concessione della licenza vengono
 determinati   l'ambito   la   durata,   le   modalita'  per
 l'attuazione,  le garanzie e le altre condizioni alle quali
 e' subordinata la concessione in relazione allo scopo della
 stessa, la misura e le modalita' di pagamento del compenso.
 In  caso  di  opposizione,  la  misura  e  le  modalita' di
 pagamento  del  compenso sono determinate a norma dell'art.
 80.
 8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del
 Ministero  delle  attivita'  produttive,  essere variate su
 richiesta   di  ognuna  delle  parti  interessate,  qualora
 sussistano validi motivi al riguardo.
 9.  Per la modificazione del compenso si applica l'art.
 80.
 10.  Nel  caso  in  cui il titolare del brevetto per il
 quale  sia  stata  concessa  licenza  obbligatoria o il suo
 avente  causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a
 condizioni  piu'  vantaggiose  di  quelle  stabilite per la
 licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla
 licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Nullita'
 
 1.  Gli  atti  giuridici  e  le  operazioni  negoziali  compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.
 |  |  |  | Art. 8. Estensione della tutela
 
 1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico   dotato,   in   seguito   all'invenzione,  di  determinate proprieta'  si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante   riproduzione   o   moltiplicazione  in  forma  identica  o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
 2.   La  protezione  attribuita  da  un  brevetto  relativo  ad  un procedimento  che consente di produrre un materiale biologico dotato, per  effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale  biologico  direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi  altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente  ottenuto  mediante  riproduzione  o  moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
 3.  Fatto  salvo (( quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4, )) comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un  prodotto  contenente o consistente in un'informazione genetica si estende  a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel  quale  l'informazione  genetica  e'  contenuta  e  svolge la sua funzione.
 |  |  |  | Art. 9. Limiti all'estensione della tutela
 
 1.  La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico   ottenuto   mediante  riproduzione  o  moltiplicazione  di materiale  biologico  commercializzato  nel  territorio  di uno Stato membro  dal  titolare  del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione    o    la    moltiplicazione   derivi   necessariamente dall'utilizzazione  per  la  quale  il  materiale  biologico e' stato commercializzato,  purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
 |  |  |  | Art. 10. Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
 
 1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto in  maniera  tale  da  consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione  stessa  oppure  implica  l'uso  di  tale  materiale, la descrizione  e'  ritenuta  sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:
 a) il  materiale  biologico e' stato depositato presso un ente di deposito  riconosciuto  non  oltre  la  data  di  presentazione della domanda  di  brevetto.  Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali  che  abbiano  acquisito  tale qualificazione ai sensi dell'articolo  7  del  Trattato  di  Budapest,  del  28 aprile  1977, ratificato  con  legge  14 ottobre  1985,  n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in   materia   di  brevetti,  di  seguito  denominato:  «Trattato  di Budapest»;
 b) sulle  caratteristiche  del  materiale biologico depositato la domanda  depositata  fornisce  tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
 c) nella  domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.
 2.   L'accesso  al  materiale  biologico  depositato  e'  garantito mediante il rilascio di un campione:
 a) fino  alla  prima  pubblicazione  della  domanda  di brevetto, unicamente  alle  persone  autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;
 b) tra  la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto,  a  qualsiasi  persona  che  ne  faccia  domanda  o,  se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;
 c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso e' stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.
 3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:
 a) a  non  rendere  accessibile  a  terzi  campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati;
 b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali  da  esso  derivati  esclusi-vamente a fini sperimentali, a meno  che  il  richiedente  o  il  titolare  del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.
 4.  In  caso  di  rifiuto  o  di  ritiro della domanda di brevetto, l'accesso  al  materiale  depositato viene limitato, su richiesta del depositante,  ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a  decorrere  dalla  data  del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.
 5.  Le  domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati  ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.
 6.  Se  il  materiale biologico depositato ai sensi (( del presente articolo  ))  non  e'  piu'  disponibile  presso  l'ente  di deposito riconosciuto,  e'  consentito  un  nuovo  deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
 7.   Ogni   nuovo   deposito   deve   essere  accompagnato  da  una dichiarazione  firmata  dal  depositante  attestante che il materiale biologico  che  e'  oggetto  del  nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta l'art. 7 del Trattato di Budapest, del 28
 aprile  1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610,
 recante:  «Ratifica  ed esecuzione del Trattato di Budapest
 sul   riconoscimento   internazionale   del   deposito  dei
 microrganismi   ai  fini  della  procedura  in  materia  di
 brevetti,  con regolamento di esecuzione firmato a Budapest
 il  28  aprile  1977,  e  delle  modifiche  al  regolamento
 adottate  dall'Assemblea  dell'Unione  di  Budapest  il  20
 gennaio   1981,   nel  corso  della  sua  seconda  sessione
 straordinaria:
 «Art.   7   (Acquisizione  dello  status  di  autorita'
 internazionale  di  deposito).  -  1.  a) Un'istituzione di
 deposito  acquisisce  lo status di autorita' internazionale
 di   deposito   in  virtu'  di  una  comunicazione  scritta
 indirizzata  al  Direttore  generale dello Stato contraente
 sul  territorio  del  quale  e'  situata  l'istituzione  di
 deposito   e   comprendente  una  dichiarazione  contenente
 assicurazioni  ai  termini  delle  quali  tale  istituzione
 soddisfa  e continuera' a soddisfare le condizioni elencate
 nell'art. 6.2). Tale status puo' parimenti essere acquisito
 in  virtu'  di  una  comunicazione  scritta  indirizzata al
 Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di
 proprieta' industriale e comprendente detta dichiarazione;
 b) la   comunicazione   contiene  anche  informazioni
 sull'istituzione  di deposito, conformemente al Regolamento
 d'esecuzione,  e  puo' indicare la data alla quale dovrebbe
 avere  effetto  lo  status  di  autorita' internazionale di
 deposito.
 2.   a) Se   il  Direttore  generale  constata  che  la
 comunicazione  comprende  la  dichiarazione richiesta e che
 tutte  le  informazioni  richieste  sono state ricevute, la
 comunicazione    viene    pubblicata   a   breve   scadenza
 dall'Ufficio internazionale;
 b) lo  status di autorita' internazionale di deposito
 si  acquista  a  decorrere  dalla  data della pubblicazione
 della  comunicazione o, qualora sia stata indicata una data
 in  virtu' del paragrafo 1. b) e questa sia posteriore alla
 data  della  pubblicazione della comunicazione, a decorrere
 da tale data.
 3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della
 procedura contemplata ai paragrafi 1 e 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Relazione al Parlamento
 
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con i Ministri   della   salute,  delle  politiche  agricole  e  forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  una  relazione sull'applicazione del decreto medesimo.
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni finanziarie
 
 ((  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.   Le   Amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita' previste  dal  presente  decreto  con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
 |  |  |  | Art. 13. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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