Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 marzo 2006
Adeguamento annuale dei compensi corrisposti ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto, in particolare, il comma 3-ter dell'art. 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come introdotto dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005 concernente le modalita' di corresponsione dei compensi di cui al citato art. 3, comma 3-ter;
Considerato che ai sensi del citato art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, la misura del compenso deve essere adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, applicando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente;
Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006, con la quale l'ISTAT ha rilevato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005 e' pari all'1,7%;
Decreta:

Art. 1. Adeguamento annuale dei compensi corrisposti a norma dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.

1. Il compenso spettante per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da erogarsi secondo le modalita' ed i criteri di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005, e' rideterminato nella misura di 0,51 euro per ogni singola dichiarazione, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005. L'Agenzia delle entrate provvede al pagamento della fattura emessa dai soggetti interessati utilizzando i fondi gia' messi a disposizione sul capitolo 3890 per l'esercizio 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro: Tremonti
 
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