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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Adeguamento  annuale  dei compensi corrisposti ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - articolo 3, comma 3-ter,  del  decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto,  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 Visto,  in  particolare,  il  comma  3-ter  dell'art. 3, del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come introdotto  dall'art.  2,  comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  in  base  al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in via  telematica  delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio   dello  Stato,  di  euro  0,5  per  ciascuna  dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze 13 luglio   2005  concernente  le  modalita'  di  corresponsione  dei compensi di cui al citato art. 3, comma 3-ter;
 Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  3, comma 3-ter, del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998, la misura del compenso deve essere adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze, applicando la variazione dell'indice dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente;
 Vista  la  comunicazione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del  20 gennaio  2006,  con  la  quale  l'ISTAT  ha  rilevato  che la variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005 e' pari all'1,7%;
 Decreta:
 
 Art. 1. Adeguamento  annuale  dei  compensi  corrisposti a norma dell'art. 3, comma  3-ter,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
 1998, n. 322.
 
 1.  Il  compenso  spettante  per  l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma  3-ter,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni, da erogarsi secondo le modalita'  ed i criteri di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005, e' rideterminato nella misura di 0,51 euro  per  ogni  singola dichiarazione, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005. L'Agenzia delle entrate  provvede  al  pagamento  della  fattura  emessa dai soggetti interessati  utilizzando  i  fondi  gia'  messi  a  disposizione  sul capitolo 3890 per l'esercizio 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro: Tremonti
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