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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 3 marzo 2006 |  | Modifica  degli  stampati  di  specialita'  medicinali  contenenti il principio attivo «Paroxetina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
 Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione, dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, attuazione della direttiva 2000/38/CE in materia di farmacovigilanza;
 Visto  il  parere  formulato  dal  Pharmacovigilance  Working Party dell'EMEA  (Agenzia  europea dei medicinali) a dicembre 2005 relativo ad  un'aggiornamento delle informazioni di sicurezza sui risultati di studi  clinici  riguardanti  le  malformazioni congenite maggiori nei bambini  nati  da  donne  trattate  con  Paroxetina  durante il primo trimestre di gravidanza;
 Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a modificare  gli  stampati  delle specialita' medicinali contenenti il principio attivo Paroxetina;
 Determina:
 
 Art. 1.
 1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate con  procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale  o  di  mutuo riconoscimento,   contenenti   il  principio  attivo  Paroxetina,  di integrare  gli  stampati  secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.
 2.  Le  modifiche  di  cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita' medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio illustrativo  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente determina.
 3. Trascorso il termine di cui al comma 2 riferito alle specialita' medicinali  contenenti  il  principio attivo Paroxetina, non potranno piu'  essere  dispensate  al  pubblico  confezioni che non rechino le modifiche  indicate  dalla  presente  determina.  Pertanto,  entro la scadenza  del  termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.
 4. Gli stampati delle specialita' medicinali contenenti la sostanza attiva:  Paroxetina  autorizzata  con  procedura nazionale o di mutuo riconoscimento,  successivamente alla data di entrata in vigore della presente   determina,   dovranno   riportare  anche  quanto  indicato nell'allegato I della presente determina.
 La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 marzo 2006
 Il dirigente: Venegoni
 |  |  |  | Allegato I 
 MODIFICHE  DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE  DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI
 PAROXETINA.
 
 4.6 Gravidanza e allattamento
 Alcuni  studi  epidemiologici hanno indicato un lieve aumento nel rischio  di  malformazioni  cardiovascolari (ad es. difetti del setto ventricolare,   piu'   raramente   del   setto   atriale)   associati all'assunzione   di   paroxetina   durante   il  primo  trimestre  di gravidanza.  Il  meccanismo  e'  sconosciuto.  I dati indicano che il rischio  di  partorire  un  neonato con un difetto cardiovascolare, a seguito  dell'esposizione  materna  alla  paroxetina, e' inferiore al 2/100,  a  fronte  del  rischio  atteso,  pari a circa 1/100 per tali difetti  nella  popolazione generale. I dati disponibili non indicano un aumento del rischio complessivo di malformazioni congenite.
 La  paroxetina  deve essere somministrata in gravidanza solo quando strettamente indicato. Il medico, all'atto della prescrizione, dovra' valutare  l'opzione di trattamenti alternativi in donne in gravidanza o  che  stiano  pianificando  una  gravidanza.  L'interruzione brusca durante  la  gravidanza  deve  essere  evitata  (vedere  «Sintomi  da sospensione  osservati in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina», sezione 4.2 «Posologia e modo di somministrazione»).
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