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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Autorizzazione,  all'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' - Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione  protetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Gran  Suino  Padano»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 settembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 settembre  2005,  relativo alla protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione «Gran Suino Padano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  legge  Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la comunicazione dall'Associazione temporanea di imprese tra Associazione  nazionale  allevatori  suini  (ANAS),  Unione nazionale produttori suini (U.NA.PRO.S.) e Associazione industriali delle carni (ASS.I.CA),  con  sede  presso  ANAS,  via Lazzaro Spallanzani n. 4 - 00161 Roma, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto  di  che  trattasi, l'Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione  e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;
 Considerato  che  l'organismo  Istituto  Parma  Qualita' - Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta   risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che l'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' - Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il  piano  di  controllo predisposto per la denominazione «Gran Suino Padano»,  allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo privato di controllo Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta,  con  sede  in  Langhirano  (Parma),  via Roma 82/b-82/c e' autorizzato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della legge n. 526/1999,  a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Gran  Suino  Padano»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per l'Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione  e  designazione protetta del rispetto delle prescrizioni previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai sensi  del  comma  4  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999 qualora l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta  non  puo'  modificare  la denominazione sociale, il proprio statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema qualita',   le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema  tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Gran Suino  Padano»,  cosi'  come  depositati  presso  il  Ministero delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  nel  relativo  disciplinare  di  produzione  e  che  sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Gran Suino  Padano»,  venga  apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti  dal  disciplinare  allegato  al  decreto  ministeriale del 5 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  «Gran  Suino  Padano»  da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,   l'organismo   di   controllo   Istituto  Parma Qualita - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e designazione protetta, e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo  della  denominazione «Gran Suino Padano» anche mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta   immette   nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Gran  Suino  Padano»  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente  resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Gran Suino Padano».
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo   autorizzato   Istituto   Parma  Qualita'  -  Istituto consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione protetta, e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalle  regioni  nel  cui ambito territoriale  ricade  la zona di produzione della denominazione «Gran Suino  Padano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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