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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione «Soratte», riferita all'olio extravergine di oliva, per la  quale  e'  stata  inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista la domanda presentata dal Comitato Oli DOP Provincia di Roma, intesa  ad  ottenere  la  registrazione della denominazione «Soratte» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la nota protocollo n. 66192 del 7 novembre 2005 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale il Comitato Oli DOP Provincia di Roma, ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art.  5  del  predetto  regolamento  CEE  2081/92 come integrato dall'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Soratte» riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Comitato Oli DOP Provincia  di  Roma,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello  nazionale  della  denominazione  «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66162 del 7 novembre 2005, sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione «Soratte» riferita all'olio extravergine di oliva e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Soratte» riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  come  denominazione  di origine   protetta   ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Disciplinare  di  produzione  per  l'olio  a denominazione di origine protetta «Soratte»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata all'olio  extra  vergine  di  oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata all'olio  extra-vergine  di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:
 «Sirole» in percentuale di almeno il 10%;
 «Leccino» in percentuale del 40%;
 «Frantoio» in percentuale del 25%
 «Reale» in percentuale di almeno il 5%
 Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moraiolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
 Sono escluse altre varieta' di olivo.
 All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine «Soratte» deve appartenere alla categoria degli extra vergini (mediana dei difetti = 0 e mediana del fruttato > 0), ed in particolare deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Colore: dal giallo oro al verde chiaro;
 Odore:  fruttato  medio leggero con note vegetali erbacee, che lo distingue dagli altri oli delle zone limitrofe;
 Sapore:  armonico ed equilibrato al gusto, leggermente amaro e piccante   per  gli  oli  freschissimi  (ad  eccezione  delle  annate particolarmente siccitose);
 Acidita' totale espressa in acido oleico: inferiore o uguale a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;
 K 232: uguale o inferiore a 2;
 K 270: uguale o inferiore a 0,2;
 Numero  perossidi:  uguale o inferiore a 12 millequivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo di olio;
 Contenuto  di  polifenoli  totali espressi come acido caffeico milligrammi/kg:  uguale  o  superiore  a  70  p.p.m. (determinato con metodo  spettrofotometrico  fino ad approvazione del metodo ufficiale per il test dei polifenoli);
 Acido oleico: uguale o inferiore a 80%;
 Acido palmitico: uguale o inferiore a 15%;
 Acido linoleico: uguale o inferiore a 10%;
 Acido linolenico: uguale o inferiore a 0,9%.
 
 Art. 3.
 Nuovi impianti
 
 Per  i  nuovi  oliveti,  le  varieta' che possono concorrere alla produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di origine protetta «Soratte», sono:
 «Sirole» in percentuale di almeno il 40%;
 «Leccino» in percentuale del 20%;
 «Frantoio» in percentuale del 10%;
 «Reale» in percentuale di almeno il 10%.
 Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moraiolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
 Le  percentuali  delle varieta' di cui sopra, devono rispecchiare la   composizione   di   ciascun  oliveto  ricadente  nell'areale  di produzione di cui all'art. 4.
 Questa  composizione  varietale  e'  applicabile  anche  per  gli oliveti gia' in essere.
 
 Art. 4.
 Zona di produzione
 
 Le  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio  di oliva extra vergine  dalla  denominazione  d'origine  protetta  «Soratte»  devono essere  prodotte  nell'intero  territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Roma:
 Campagnano  di  Roma,  Civitella  S.  Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano,
 e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
 Capena,   Castelnuovo   di  Porto,  Fiano  Romano,  Filacciano, Nazzano,  Ponzano  Romano, Riano, Roma (zona di Boccea, di Cesano, di S. Maria di Galeria), S. Oreste, Torrita Tiberina.
 Sono  da  considerarsi  idonei  gli  oliveti ubicati nella fascia altimetrica compresa tra 50 e 600 m s.l.m. La delimitazione dell'area interessata e' la seguente:
 si  parte  dall'incrocio  della  via  Cassia con il confine del comune  di  Campagnano  di  Roma, in localita' «Ponte del Pavone»; si segue il confine della Provincia di Roma in direzione nord/est fino a raggiungere  l'autostrada  A1, in prossimita' del Km 513. Si percorre quindi,  l'autostrada in direzione sud/est; in prossimita' del Km 516 si  dirige  verso  est percorrendo la provinciale Nazzano-Filacciano, fino  ad  intercettare  la  curva  di livello di 50 m s.l.m. Si segue detta  quota  in direzione est fino ad incontrare il fiume Tevere, in localita'  Pendicoste;  lo percorre in direzione sud/est. Arrivati in localita'  Campo  del  Porto si segue il sentiero pedemontano fino ad incontrare  la strada provinciale Tiberina in direzione est. Si segue questa  strada  provinciale  fino  ad  intercettare di nuovo il fiume Tevere. Si segue l'andamento dello stesso fino ad incontrare il Fosso di  Prosciano,  nel  comune  di Nazzano; lo segue fino che questi non intercetta  l'autostrada  A1  in  prossimita'  del Km 525. Riprende a seguire  l'A1  in  direzione  sud  fino alla diramazione per Roma. La segue  in  direzione  Roma  fino  ad incontrare la strada provinciale Tiberina  in  prossimita'  della barriera Roma-Nord al Km 5. Segue la Tiberina, direzione sud, fino ad incontrare prima la SS3, Flaminia, e poi il Grande Raccordo Anulare di Roma, in localita' Castel Giubileo. Dal  Grande  Raccordo  Anulare  in  direzione prima ovest poi sud, si intercetta  la  via  Boccea; si segue questa in direzione nord/ovest, fino a raggiungere la localita' «Tragliata»; si percorre in direzione nord-nord/est  il  confine  del  comune  di  Roma, fino a raggiungere quello  del  comune  di  Campagnano  di  Roma. Lo segue, in direzione nord/est,  fino ad incontrare di nuovo il confine del comune di Roma. Di li' riprende il confine del comune di Roma, fino a raggiungere, in direzione  nord/ovest,  il  punto di partenza in localita' «Ponte del Pavone»,  all'incrocio  con  la  via  Cassia,  tramite  il confine di Campagnano di Roma, in direzione nord/est.
 
 Art. 5. Elementi  comprovanti  che  il  prodotto  e'  originario  della  zona
 geografica di cui all'art. 4
 
 La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di adempimenti  a  cui  si sottoporranno i produttori, in particolare la struttura di controllo verifichera' in ogni fase della produzione che siano  rispettate  le  metodiche  produttive individuate nel presente disciplinare   di   produzione  e  percio'  terra'  un  elenco  degli agricoltori,  dei frantoiani e degli imbottigliatori. La struttura di controllo  inoltre, terra' un elenco delle particelle catastali sulle quali   viene   coltivato   l'olivo   destinato   alla  produzione  a denominazione   di   origine   protetta.  I  soggetti  della  filiera comunicheranno  alla  struttura  di  controllo  le quantita' di olive prodotte,  le  quantita'  di  olive  molite  e  le  quantita' di olio effettivamente imbottigliato.
 
 Art. 6.
 Metodo di ottenimento del prodotto
 
 La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il confezionamento  dell'olio  extravergine  di oliva a Denominazione di Origine  Protetta «Soratte» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 4 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonche' l'arieggiamento alterino le  caratteristiche  tipiche  del  prodotto  e  ne  compromettano  la qualita'  e  per  garantire  il  controllo  e  la  tracciabilita'. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali  e  caratteristiche  della  zona  e,  comunque,  atte  a conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche caratteristiche.  La  densita'  massima  di  piante  sul terreno deve essere  di  555  piante  per  ettaro.  Per  la gestione del suolo, si eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti  organici  e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di ridurre  al  minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive.  La  produzione  massima di olive per ettaro non puo' superare gli  8000  kg negli oliveti specializzati intensivi, mentre in quelli promiscui  la produzione per pianta non dovra' superare gli 80 kg. Il periodo  di raccolta e' stabilito tra il primo giorno di ottobre e il 15 dicembre  di ciascuno anno. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta   «Soratte»   per  tutte  le  singole  cultivar  nella  fase fenologica  dell'invaiatura  deve  essere  effettuata  manualmente  o meccanicamente  in modo da non procurare ammaccature alle olive, ed a condizione  che  durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe  sul  terreno. E' vietato il ricorso a prodotti di abscissione. In  ogni  caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta   delle  olive  cadute  naturalmente  e  quella  sulle  reti permanenti.  Le  olive  raccolte,  devono essere messe in contenitori rigidi,  traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380 kg. Modalita' di oleificazione:
 Le operazioni d'estrazione dell'olio devono avvenire entro 48 ore dalla raccolta. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.  Le  olive  debbono  essere  sottoposte  a pulitura e lavaggio a temperatura  ambiente  per  eliminare  eventuali  residui  o sostanze estranee.   L'estrazione   dell'olio  extra-vergine  di  oliva,  puo' avvenire  soltanto  con  processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento  di  oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative   contenute   nel  frutto.  La  gramolatura  deve  essere effettuata  ad  una  temperatura della pasta di olive non superiore a 34° C  e  per  periodo  non  superiore a 50 minuti. Non e' consentito l'uso  di  frangitori  a  martelli  che provocano il surriscaldamento della  pasta.  E'  vietato  sia  l'uso  di  coadiuvanti  chimici  e/o biologici  che  l'uso  del  talco.  Non  e'  autorizzato il metodo di trasformazione  noto  come  «ripasso»  (doppia  centrifugazione della pasta  delle  olive  senza  interruzione).  E'  consentito procedere, successivamente,  al  processo  di  chiarificazione  e di filtrazione dell'olio. Immagazzinamento:
 L'olio  extra  vergine  di oliva «Soratte» viene immagazzinato in recipienti  di  acciaio  inox  o  terracotta vetrificata di capacita' massima  di  50  ettolitri. I contenitori possono essere mantenuti in battente di azoto.
 
 Art. 7.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico
 
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte»  possiede  proprieta'  e qualita' riconosciute fin dal 1500 come  attestato  da  numerosi documenti storici. Nel 1888 infatti, il marchese   Canali  ha  partecipato,  con  l'olio  dei  suoi  oliveti, all'Esposizione  Vaticana,  in occasione del 50° sacerdotale di Leone XIII,  ricevendo  un  premio  per  la  qualita'.  Nei vari comuni del comprensorio  di  produzione,  numerose  localita'  sono distinte nel catasto  con riferimenti alla coltura dell'olivo. Nel Soratte l'olivo non  e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto gli esperti  olivicoltori  hanno  adeguato  alle  piante  le  tecniche di coltivazione,  traendo  dall'olio  qualita'  uniche  ed apprezzate da sempre  dai  consumatori piu' esigenti. L'areale di produzione di cui all'art 4, costituisce un territorio ideale per l'olivicoltura, tanto da   influenzare   direttamente   le   qualita'  dell'olio  di  oliva extra-vergine  a  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte». E' proprio  l'influenza ambientale, oltre alla composizione varietale, a caratterizzare  significativamente  la  qualita' dell'olio. Una delle caratteristiche principali dell'olio Soratte e' data dal suo odore di fruttato  medio  leggero  con note vegetali erbacee, che lo distingue nettamente  dagli  altri  oli  delle zone limitrofe. Questo carattere organolettico   e'   ribadito  dall'attestato  di  partecipazione  al «Concorso  regionale  per  i  migliori oli extra-vergine di oliva del Lazio»,   dove   l'olio   del  Soratte,  nel  1995,  ha  ottenuto  il riconoscimento  di  secondo classificato nella categoria di «Fruttato Leggero».  Il  Monte  Soratte  costituisce  un'emergenza  di  calcare massiccio  che,  insieme con altri rilievi minori, va a delimitare la «caldera»  del  vulcano,  dal  cui  crollo si e' originato il lago di Bracciano. Il nome dell'olio e' riconducibile senz'altro al «candido» monte  Soratte,  come  lo  chiamava  Orazio, il piu' alto della zona, visibile  da  tutto  l'areale  di  produzione.  Il monte peraltro, in passato  sorvegliato  dai benedettini che abitavano il convento posto sull'altura, costituiva anche, con le sue pendici, un luogo di attiva produzione  di  olive.  Il  territorio  «Soratte»  Dop,  e'  una zona omogenea  di  produzione  dovuta  a  suoli di origine prevalentemente vulcanica.  I  terreni, secondo le quote, sono rocciosi, ciottolosi o quanto  meno  ricchi  di  scheletro,  cosi'  da  assicurare  oltre al perfetto  sgrondo  delle acque, l'assorbimento ed il mantenimento del calore  del  sole.  Tali  fattori  ambientali  ed  umani nell'area di produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di origine   protetta   «Soratte»   incidono   in   modo  univoco  sulle caratteristiche organolettiche e qualitative dell'olio prodotto.
 
 Art. 8.
 Controlli
 
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte»   per   l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura autorizzata,  in  conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 
 Art. 9.
 Confezionamento, etichettatura e logotipo
 
 L'olio  extra  vergine  di oliva «Soratte» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro scuro, in banda stagnata o ceramica di capacita' non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose  di  laminato  metallico  di  alluminio  ed idonei materiali sintetici  consentiti dalla legge, della capacita' di 10 ml., recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione progressiva  attribuita  dall'organismo  di  controllo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili,  oltre  al  simbolo  comunitario  e  relative menzioni (in conformita'   alle   prescrizioni   del  reg.  1726/98  e  successive modificazioni)  e  alle  informazioni  corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:
 la  dizione  «SORATTE»  in  Times New Roman, Bold con valore di riferimento 100%;
 2;-  la  sigla  «D.O.P.»  in Trebuchet MS Bold, che deve essere riportata   al   di   sopra   del  nome  «SORATTE»,  all'interno  del semicerchio, con valore di riferimento 43%;
 la  scritta «lio» in Times New Roman, Bold italic con valore di riferimento 64%;
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
 il logo della denominazione «Olio Soratte», e' costituito dalla sagoma  del  Monte  Soratte  sotto  un  cielo sfumato, inserita in un semicerchio all'interno del quale risalta l'acronimo D.O.P. Alla base sinistra  del  semicerchio  trova  posto  la scritta «LIO», preceduta dalla  raffigurazione  di  un'oliva  che  sostituisce la lettera o di olio, mentre alla base di tutta la rappresentazione grafica campeggia la scritta SORATTE.
 La  sagoma  del  Monte  Soratte,  di colore verde in quadricromia (C 100%,  M  55%,  Y 100%, K 0%), e' inserita in un semicerchio dello stesso  colore (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%). Tra il semicerchio e la sagoma  del  Monte,  il  cielo  sfumato  dal  100% allo 0% in celeste quadricromia  (C 80%, M 5%, Y 0%, K 0%). Le scritte «lio» (di olio) e «D.O.P.»  sono in giallo di quadricromia (C 0%, M 10%, Y 100%, K 0%), mentre  la  «O» (di olio) e' in verde sfumato - dal 100% allo 0% - di quadricromia (C 84%, M 29%, Y 100%, K 0%). La scritta «Soratte» e' in bianco su campo verde di quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%).
 
 ---->   Vedere Logo a pag. 47  <----
 
 Il  logo  se  stampato su fondo colorato dovra' essere circondato per  tutta  la  sua sagoma da un filo bianco dello spessore di almeno 0.75  pt.  Gli  elementi  sopra descritti non possono essere in alcun modo  separati.  Il  logo  si  potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata  di  produzione delle olive da cui si e' ottenuto l'olio, la scadenza  per  il consumo del prodotto e quanto utile ad identificare la   partita   alla   quale   appartiene  il  prodotto  stesso.  Alla denominazione  di origine protetta «Soratte» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato,  superiore,  genuino.  La  designazione  «Soratte»  deve figurare  in  lingua  italiana. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non abbiano significato laudativo  e  non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'uso di  nomi  di  aziende,  tenute  o  fattorie  e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con le olive raccolte negli oliveti facenti parte della azienda.
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