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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Farina  di Castagne della Lunigiana», per la quale e' stata  inviata  istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda presentata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina di  Castagne  della  Lunigiana»,  intesa ad ottenere la registrazione della  denominazione  «Farina  di Castagne della Lunigiana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 61407 del 22 febbraio 2006 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con la quale il Comitato promotore D.O.P. «Farina di  Castagne  della  Lunigiana»,  ha  chiesto  la protezione a titolo transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Farina di Castagne  della  Lunigiana»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore D.O.P.  «Farina di Castagne della Lunigiana, assicuri la protezione a titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Farina di  Castagne  della Lunigiana», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61407 del 22 febbraio 2006, sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» e' riservata al  prodotto  ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Farina di Castagne  della  Lunigiana»,  come  denominazione di origine protetta ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Disciplinare  di  produzione  della  denominazione d'origine protetta «farina di castagne della lunigiana»
 
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 
 La  Denominazione  di  Origine Protetta «Farina di Castagne della Lunigiana»  e'  riservata  alla  farina di castagne che risponde alle condizioni  e  ai  requisiti  definiti  nel  presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 
 2.1 La specie e le cultivar.
 La D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» e' attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni  della  specie Castanea sativa (Mili.) delle varieta' di cui si  riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese,   Fosetta,   Marzolina,   Moretta,   Primaticcia,  Rigola, Rossella, Rossola. 2.2 Caratteristiche del prodotto.
 Al  momento  dell'immissione  al  consumo  la «Farina di Castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:
 Umidita' massima del 13%;
 Vellutata al tatto e fine al palato;
 Colore che puo' variare dal bianco all'avorio;
 Sapore dolce al palato;
 Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 La  zona  di  produzione  della  D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana»  ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana,  Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo,  Podenzana,  Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
 L'areale della zona di produzione e' costituito da un corpo unico ed  e'  interamente  compreso  nel territorio della Comunita' Montana della Lunigiana.
 
 Art. 4.
 Origine del prodotto
 
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei   produttori   e   dei   confezionatori,  nonche'  attraverso  la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto. Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate  al  controllo  da  parte  dell'organismo  di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 Metodo di produzione
 
 La  «Farina  di  Castagne della Lunigiana» D.O.P. e' prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi  («gradili»),  e  mulini  tradizionali  situati  nell'area indicata nell'art. 3. 5.1 - produzione delle castagne.
 La  densita'  delle  piante  da  frutto  in  produzione  non puo' superare  le  160  unita'  per ettaro. La resa produttiva massima non puo' superare 3.500 Kg. per ettaro.
 La  raccolta  delle  castagne  deve  avvenire tra il 29 settembre (tradizionale  data  di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre. 5.2 - essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.
 Le  castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».
 I  «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto,  ad  un'altezza  di  circa  2-2,50 m, poggia su traverse la grata  (o  «canniccio»),  formata  da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1-2 cm l'una dall'altra.
 L'essiccazione  delle castagne per la produzione della «Farina di Castagne  della  Lunigiana»  D.O.P.  deve  avvenire a fuoco lento con l'utilizzo  esclusivo  di legna di castagno, per un periodo minimo di venticinque giorni.
 Dopo  il  processo  di  essiccazione,  le  castagne devono essere pulite  dalla  loro  buccia  esterna,  con le tradizionali macchine a battitori,  e  ventilate  a  macchina  o  con tecniche tradizionali e ripassate  a  mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne  secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non puo' superare il 32% in peso. 5.3 - molitura delle castagne essiccate.
 I  mulini  destinati  alla  macinatura  delle castagne secche, da trasformare  in  «Farina  di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.
 L'energia  per  il  funzionamento  delle macine potra' essere sia elettrica che idraulica.
 La  macinatura  non  potra'  essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.
 Il  mulino,  al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la  pietra  e  la  faccia  riscaldare,  con la conseguente perdita al prodotto  finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia  vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.
 Il  quantitativo  di  castagne secche macinate al giorno, il nome del  fornitore  e  la  durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.
 Le   operazioni   di  coltivazione,  essiccazione,  macinatura  e confezionamento  devono  avvenire  nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.
 
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 
 La  denominazione  d'origine  protetta  «Farina di Castagne della Lunigiana»  si  caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente   dal   castagno  coltivato  e  dalle  caratteristiche pedoclimatiche  dell'areale  di produzione, definito al punto 4.3. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le  condizioni  climatiche  determinano  la  dolcezza  del frutto. Le particolari  caratteristiche  orografiche, morfologiche, pedologiche, idrografiche  e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un  ambiente  particolarmente  adatto  a  determinare la dolcezza del castagno,  che  prospera  ovunque,  dal  fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. L'intera zona di produzione, ricoperta per quasi due  terzi  da  selve  di  castagni,  e' situata a Nord della Regione Toscana,  che  fino  a  sessanta  anni  fa  deteneva,  tra le regioni italiane,  l'assoluto-primato  in  fatto  di  produzione di castagne. L'areale   identificato   risulta   costituito   da  un  unico  corpo corrispondente   interamente  al  territorio  dell'attuale  comunita' montana della Lunigiana i cui confini geografici corrispondono, quasi interamente, a quelli naturali, formati dagli spartiacque montani che delimitano  la zona dalle altre valli limitrofe. Il territorio stesso e'   caratterizzato  da  un'architettura  tipica  degli  impianti  di essiccazione (gradili), sparsi ovunque nei castagneti, e di mulini ad acqua   che   rappresentano   l'architettura   rurale  storica  della Lunigiana.  La particolare specificita' orografica della Lunigiana e' legata alla cerchia di alture, che delimita tutto intorno l'orizzonte all'osservatore,   costituita  da  tre  sistemi  montuosi:  Appennino tosco-emiliano,  Alpi  Apuane e nel settore nord-ovest dall'Appennino Ligure. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per  strette  e  profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia  e'  all'origine  di  un reticolo idrografico abbondante e ricco,  ma  dal  regime  tipicamente  torrentizio. Dal punto di vista litologico,   la   dorsale   occidentale  e  quella  orientale  della Lunigiana,  che  rappresentano  le aree piu' ampie, si caratterizzano per  una  sostanziale  omogeneita',  con  una  prevalenza di arenarie quarzoso-feldspatiche.    Il   terzo   sottosistema   di   paesaggio, maggiormente  rappresentato nel territorio in questione e coincidente con  la  depressione centrale della Val di Magra, si caratterizza per la  presenza  soprattutto  di rocce calcaree, conglomerati e depositi alluvionali.
 E'  l'archeologia  a  testimoniare  la  presenza  del  castagno  in Lunigiana  dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo.  I  reperti  rinvenuti  nei  pressi  della  Pieve  di  Sorano (Filattiera),  laddove  era  posto  un  insediamento bizantino su una preesistente  fattoria  romana, sono tra i piu' antichi conosciuti in Italia,  e  soprattutto  testimoniano  come  una rapida «rivoluzione» attuata  nell'agricoltura,  sostituendo alla quercia il castagno, che trovando  il  suo  ambiente  ideale  ha mantenuto la sua presenza nei secoli  ed  ha  contributo a garantire alle popolazioni una sicura ed importante  fonte  alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha  conservato  usi  e  costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore  italiano.  Nella festa della Ricca, la piu' «ricca» massaia del  paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel  calpestare  nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di  ottenere  la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa,  la  piu'  gioiosa  e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle  castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa  terra  non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.
 Norme  precise  e sanzioni per salvaguardare i castagneti vennero stabilite  a questo scopo in tutti gli statuti delle varie Comunita', dalla  Rocca Sigillina a Tresana ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli  (statuto  del  1391).  Nelle cronache quattrocentesche di Giovanni  Antonio  da  Faie, viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia  locale  e  la  necessita' di non perdere la produzione delle  castagne  che  rappresentavano  «per  i  due  terzi  il pan di Lunigiana».  Lo  stesso  autore riferisce anche della poca differenza tra  il  prezzo  della  farina  di  frumento e quello della farina di castagne.
 Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti  a  base  di  farina  di  castagne,  fra cui si evidenziano la pattona  (pattona),  focaccine  (cian),  frittelle  cotte  in padella (fritei, padleti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca).  Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.
 Infine,  per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana,  bastera'  riflettere  sul  fatto  che  qui  i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.
 Perfino  la Madonna, in una sua apparizione del XVI secolo elesse un  tronco  di castagno a sua dimora, ed ancora oggi, al santuario di Gaggio  di  Podenzana,  quel  polveroso  tronco  di  castagno  riceve l'omaggio di migliaia di pellegrini.
 L'inizio  della  raccolta  (29  settembre)  riportata all'art. 5, corrisponde  esattamente  al  giorno  di San Michele: epoca in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varieta' piu'  precoci.  Anche  nei proverbi utilizzati nell'areale e' noto il detto «per San Michelo la castagna nel panero».
 
 Art. 7.
 Controlli
 
 I  controlli  sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti  da  una  struttura  di  controllo  conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 
 Art. 8.
 Etichettatura
 
 La  «Farina  di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione.
 La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in  sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I  sacchetti  di  plastica  possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.
 Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo  da  impedire  che  il  contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.
 Il  sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve  riportare  la  dicitura  stampigliata  in  fusione  «Farina  di Castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il  colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, e' il seguente:  bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg  e  rosso  per  quella  da  5  Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:
 a) il  logo  della  «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. come descritto nell'art. 10;
 b) la  data  di  confezionamento  e la data di scadenza che non puo' essere superiore ad un anno.
 In  etichetta  e  sulle  confezioni  e'  vietata l'indicazione di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quella  prevista dal presente disciplinare,   ivi  compreso  gli  aggettivi  «extra»,  «superiore», «fine»,  «scelta», «selezionata» e similari. E' vietato inoltre l'uso di  indicazioni aventi significato laudativo atti a trarre in inganno il consumatore.
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati e/o elaborati
 
 I  prodotti  per  la cui preparazione e' utilizzata la «Farina di Castagne  della  Lunigiana»  D.O.P.,  anche  a seguito di processi di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali  (MiPAF).  Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad  iscriverli  in  appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della  denominazione  protetta  In  assenza di un Consorzio di tutela incaricoto,  le  suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione  del regolamento (CEE) 2081/92.
 
 Art. 10.
 L o g o
 
 Il  logo  del  prodotto, come da riproduzione sopra riportata, e' costituito da:
 la  dicitura  «Farina  di  Castagne  della Lunigiana» che deve essere  apposta  al  di  sopra  del  simbolo  grafico e riportata con caratteri  chiari  ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno  doppie  rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La  dicitura,  di  carattere  Tahoma  e  di  colore nero, e' seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;
 un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due  castagne  sovrapposte,  con la castagna in primo piano inclinata verso  sinistra  e  la  seconda  raffigurata  in  modo  verticale. Le castagne  sono  ambedue  di  colore  marrone  (pantone n. 1807 C) con riflesso  sulla  parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n.  50%  1807  C)  con  il  fondo  della  castagna di colore nocciola (pantone  n.  5035  C).  Lo sfondo e' rappresentato da tre strisce di uguali  dimensioni,  che  comunque  non possono occupare piu' del 40% della  superficie  totale  del  logo,  con  i  colori  della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine  protetta»;  la  scritta  e'  in carattere Tahoma e di colore nero;
 il  logo  della  D.O.P. ai sensi del regolamento n. 1726/98 e' sovrapposto  alla  striscia  bianca  e  rossa,  sul  bordo destro del simbolo grafico comunitario della D.O.P.
 Le  dimensioni  minime  del  logo sono di nove cm. di larghezza e otto cm. di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.
 La  dicitura «Farina di Castagne» deve essere riportata in lingua italiana.
 
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