Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana», intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 61407 del 22 febbraio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61407 del 22 febbraio 2006, sopra citata;
Decreta:

Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana».
 
Art. 2.
La denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta
«farina di castagne della lunigiana»

Art. 1.
Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» e' riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

2.1 La specie e le cultivar.
La D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» e' attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie Castanea sativa (Mili.) delle varieta' di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola. 2.2 Caratteristiche del prodotto.
Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di Castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:
Umidita' massima del 13%;
Vellutata al tatto e fine al palato;
Colore che puo' variare dal bianco all'avorio;
Sapore dolce al palato;
Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di Castagne della Lunigiana» ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un corpo unico ed e' interamente compreso nel territorio della Comunita' Montana della Lunigiana.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di produzione

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. e' prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3. 5.1 - produzione delle castagne.
La densita' delle piante da frutto in produzione non puo' superare le 160 unita' per ettaro. La resa produttiva massima non puo' superare 3.500 Kg. per ettaro.
La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (tradizionale data di inizio della raccolta in corrispondenza della festa di San Michele) e il 15 dicembre. 5.2 - essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.
Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».
I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o «canniccio»), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1-2 cm l'una dall'altra.
L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di venticinque giorni.
Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non puo' superare il 32% in peso. 5.3 - molitura delle castagne essiccate.
I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.
L'energia per il funzionamento delle macine potra' essere sia elettrica che idraulica.
La macinatura non potra' essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.
Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare piu' di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.
Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.
Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta «Farina di Castagne della Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, definito al punto 4.3. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, pedologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. L'intera zona di produzione, ricoperta per quasi due terzi da selve di castagni, e' situata a Nord della Regione Toscana, che fino a sessanta anni fa deteneva, tra le regioni italiane, l'assoluto-primato in fatto di produzione di castagne. L'areale identificato risulta costituito da un unico corpo corrispondente interamente al territorio dell'attuale comunita' montana della Lunigiana i cui confini geografici corrispondono, quasi interamente, a quelli naturali, formati dagli spartiacque montani che delimitano la zona dalle altre valli limitrofe. Il territorio stesso e' caratterizzato da un'architettura tipica degli impianti di essiccazione (gradili), sparsi ovunque nei castagneti, e di mulini ad acqua che rappresentano l'architettura rurale storica della Lunigiana. La particolare specificita' orografica della Lunigiana e' legata alla cerchia di alture, che delimita tutto intorno l'orizzonte all'osservatore, costituita da tre sistemi montuosi: Appennino tosco-emiliano, Alpi Apuane e nel settore nord-ovest dall'Appennino Ligure. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia e' all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco, ma dal regime tipicamente torrentizio. Dal punto di vista litologico, la dorsale occidentale e quella orientale della Lunigiana, che rappresentano le aree piu' ampie, si caratterizzano per una sostanziale omogeneita', con una prevalenza di arenarie quarzoso-feldspatiche. Il terzo sottosistema di paesaggio, maggiormente rappresentato nel territorio in questione e coincidente con la depressione centrale della Val di Magra, si caratterizza per la presenza soprattutto di rocce calcaree, conglomerati e depositi alluvionali.
E' l'archeologia a testimoniare la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i piu' antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione» attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contributo a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la piu' «ricca» massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la piu' gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.
Norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti vennero stabilite a questo scopo in tutti gli statuti delle varie Comunita', dalla Rocca Sigillina a Tresana ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli (statuto del 1391). Nelle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessita' di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.
Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattona), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padleti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.
Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, bastera' riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.
Perfino la Madonna, in una sua apparizione del XVI secolo elesse un tronco di castagno a sua dimora, ed ancora oggi, al santuario di Gaggio di Podenzana, quel polveroso tronco di castagno riceve l'omaggio di migliaia di pellegrini.
L'inizio della raccolta (29 settembre) riportata all'art. 5, corrisponde esattamente al giorno di San Michele: epoca in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varieta' piu' precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale e' noto il detto «per San Michelo la castagna nel panero».

Art. 7.
Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.
Etichettatura

La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di produzione.
La «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in sacchetti di plastica trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti di plastica possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.
Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.
Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, e' il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:
a) il logo della «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P. come descritto nell'art. 10;
b) la data di confezionamento e la data di scadenza che non puo' essere superiore ad un anno.
In etichetta e sulle confezioni e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compreso gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari. E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo atti a trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.
Prodotti trasformati e/o elaborati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF). Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta In assenza di un Consorzio di tutela incaricoto, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

Art. 10.
L o g o

Il logo del prodotto, come da riproduzione sopra riportata, e' costituito da:
la dicitura «Farina di Castagne della Lunigiana» che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, e' seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;
un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 C). Lo sfondo e' rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare piu' del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine protetta»; la scritta e' in carattere Tahoma e di colore nero;
il logo della D.O.P. ai sensi del regolamento n. 1726/98 e' sovrapposto alla striscia bianca e rossa, sul bordo destro del simbolo grafico comunitario della D.O.P.
Le dimensioni minime del logo sono di nove cm. di larghezza e otto cm. di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.
La dicitura «Farina di Castagne» deve essere riportata in lingua italiana.

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