| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo  e  ogni  singola  regione  o  provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal l° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto (CUP);
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il 1° Programma delle opere strategiche, che include - nel Corridoio   plurimodale   tirrenico  -  nord-Europa,  tra  i  sistemi ferroviari  -  l'«asse  ferroviario  Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»,  per  il  quale  indica  un  costo  di 4.379,555 meuro e disponibilita' pari a 785,014 Meuro;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   come  integrato  dal  decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15,   comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  190/2002  -  e'  stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  30 giugno  2005, n. 310, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione  istruttoria  della  tratta  ferroviaria  Finale  Ligure  - Andora, proponendo l'approvazione del progetto preliminare;
 Vista  la  successiva  nota 1° luglio 2005, n. 312, con la quale il citato  Ministero  ha  trasmesso gli allegati alla predetta relazione istruttoria;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2003, n. 78  e  n. 79, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente - della «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi» e della «tratta Genova   Voltri   -   Brignole»,   entrambi   inclusi   nella  citata infrastruttura          strategica          «asse         ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano  (Sempione)»,  mentre  con  delibera 3 agosto  2005,  n.  118,  ha approvato l'adeguamento del costo della suddetta «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi»;
 Considerato  che  l'intervento  «Raddoppio  della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia:  tratta  Finale  Ligure  -  Andora»  e'  compreso nell'Intesa   generale   quadro   tra   Governo  e  regione  Liguria, sottoscritta    il   6 marzo   2002,   nell'ambito   del   «Corridoio Tirrenico-Nord Europa» alla voce «Linea Genova-Ventimiglia: raddoppio delle tratte S. Lorenzo-Andora e Andora-Finale Ligure»;
 Considerato  che  l'intervento  in  questione e' ricompreso, con il costo   arrotondato   di   1.540   Meuro,  nella  ricognizione  delle infrastrutture  in  fase istruttoria di cui all'allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2009, sul quale questo Comitato  si  e' espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005, n.   79,   riservandosi  pero'  di  adottare  le  proprie  definitive determinazioni   sull'elenco  degli  interventi  aggiuntivi  in  esso ricompresi  anche in relazione all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non e' ancora intervenuta;
 Considerato  che  l'asset  di  riferimento del progetto in esame e' rappresentato  dalla  linea  ferroviaria Genova-Ventimiglia e che, in particolare,  il  progetto  e' incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fondamentale del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;
 Considerato  che  il  progetto  «Raddoppio  della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia:  tratta  Finale  Ligure  -  Andora»  e'  altresi' incluso  -  con il costo di 1.540,3 meuro - nel Piano delle priorita' degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004 che questo Comitato,  con  delibera  20 dicembre  2004,  n. 91, ha approvato per l'anno  2005  e,  in  via  programmatica,  per gli anni successivi, e considerato  in  particolare che il progetto stesso e' ricompreso tra gli  interventi  per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede  di  quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che hanno  trovato  esplicitazione nel 4° addendum al citato Contratto di programma, attualmente in fase di formalizzazione;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto
 
 delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia si inserisce nel piu'  vasto  programma  di  sviluppo  dell'offerta  ferroviaria sulle relazioni tra il sud-ovest e il nord-est dell'Europa soprattutto, per quanto   riguarda   le   merci,  in  vista  della  crescente  domanda proveniente  dai porti del bacino mediterraneo per i traffici diretti agli insediamenti industriali del nord e dell'est europeo;
 che il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia e' classificato, nel citato PPI, tra gli obiettivi strategici di superamento dei colli di bottiglia sulle linee e sui nodi e che con la sua realizzazione si raggiunge:
 l'aumento della capacita' di traffico;
 la  riduzione  dei tempi di percorrenza conseguente all'aumento di velocita' commerciale della linea;
 che  il  progetto, unitamente al «raddoppio Andora - S. Lorenzo a mare»,  al  quale  e'  stata data priorita' di realizzazione e per il quale  sono  state  concluse  le  procedure  di gara, contribuisce al completamento del raddoppio della suddetta linea;
 che  l'opera  consiste  nella  realizzazione di una nuova linea a doppio  binario,  compresa  tra  la  stazione  di  Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea storica;
 che  il  tracciato  presenta  una  lunghezza complessiva di circa 31+910  km,  di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto, con pendenza  massima  del  7,37 per mille e velocita' massima pari a 200 km/h;
 che  sono  previste, oltre alle citate stazioni di Finale Ligure, oggetto di restyling, e di Andora, una stazione ad Albenga, e fermate impresenziate  a  Pietra  Ligure,  Borghetto  S.  Spirito  e Alassio, quest'ultima in galleria;
 che  il tracciato dell'intervento e' stato definito in attuazione dell'Accordo  di  programma  stipulato  in  data 19 gennaio 1998 «per l'approvazione  della  prima fase del progetto definitivo delle opere di  raddoppio  del  tratto  di  ferrovia  Finale  Ligure Marina - San Lorenzo  al Mare della linea Genova-Ventimiglia» tra il Ministero dei trasporti,  le  Ferrovie dello Stato, la regione Liguria, le province di Imperia e di Savona ed i comuni interessati dal tracciato;
 che  il  progetto  preliminare  dell'opera,  che  costituisce  un aggiornamento  del  progetto  del  quale  era  stata  riconosciuta la compatibilita'  ambientale  con  decreto interministeriale DEC/VIA n. 2535  del 29 luglio 1996, e' stato trasmesso in data 10 marzo 2003 da RFI  S.p.a.,  in  qualita'  di  soggetto  aggiudicatore, alla regione Liguria e alle amministrazioni interessate;
 che  la regione Liguria, con delibera di giunta 6 giugno 2003, n. 619,  ha  espresso parere favorevole di massima, con prescrizioni, in merito   alla   localizzazione   urbanistica  dell'opera,  sentiti  i competenti   uffici   regionali,   la   provincia   di   Savona,   la Soprintendenza  per  i  beni  architettonici e per il paesaggio della Liguria e i comuni interessati;
 che  successivamente  -  soprattutto  ad iniziativa dei comuni di Alassio  e  di  Albenga,  che  avevano  gia' segnalato criticita' nei pareri  allegati  alla  delibera  regionale  -  sono stati effettuati approfondimenti  progettuali  a cura di RFI per la parte di tracciato che  interessa  detti  comuni  ed i comuni di Borghetto S.S. e Pietra Ligure;
 che  tali approfondimenti hanno portato a ipotesi di modifiche in gran parte di carattere altimetrico ritenute condivisibili dagli enti interessati  e  che  hanno  formato  oggetto  di  un  supplemento  di istruttoria  da  parte  della  regione,  che con delibera 15 febbraio 2005, n. 217, ha integrato le valutazioni espresse con la delibera n. 619/2003;
 che  tra  le  modifiche  progettuali ipotizzate da RFI e ritenute condivisibili dalla regione e' incluso l'abbassamento della quota del piano  del  ferro  a  - 2.55 nella tratta che attraversa il comune di Alassio,  in  modo  da mantenere la funzionalita' della stazione e da escludere  nel  contempo la demolizione di fabbricati e la deviazione del rio Candi;
 che  nel  frattempo hanno confermato la valutazione positiva gia' espressa  sul  progetto  del  1996 il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  -  Commissione  speciale  VIA,  ritenendo di carattere   non   sostanziale  le  modifiche  apportate  al  progetto precedentemente  sottoposto  a  VIA,  e  il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  quest'ultimo  facendo  proprie  le prescrizioni formulate  dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria e  dalla  Soprintendenza  per i beni architettonici e il paesaggio di Genova;
 che  il  progetto  preliminare e' stato inviato agli enti gestori delle interferenze;
 che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni  da  formulare  in  sede  di  approvazione del progetto, esponendo   le   motivazioni   in  caso  di  mancato  recepimento  di osservazioni   avanzate  nella  fase  istruttoria,  ed  evidenzia  le principali interferenze;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;
 che  la  modalita'  prevista  per  l'affidamento dei lavori e' il ricorso a contraente generale;
 che   il  tempo  complessivo  dall'espletamento  delle  attivita' progettuali   ed   autorizzatine  residue  alla  messa  in  esercizio dell'opera e' stimato in circa 85 mesi;
 che il CUP assegnato al progetto e' J71J04000000008;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  del progetto predisposto da RFI ammonta a 1.540,3 meuro   dei   quali   1.326,71   per   opere,  impianti  tecnologici, acquisizione  aree  e  opere compensative; 100 per imprevisti e 113,6 per  servizi  di  ingegneria  e  alta sorveglianza, nonche' per costi interni e spese generali dei soggetto aggiudicatore;
 che  il  costo  delle diverse categorie di opere e' stato desunto sulla  base  di  un  costo  tipologico di riferimento, individuato in relazione   ad   opere  similari  gia'  realizzate  o  frequentemente impiegate negli interventi ferroviari;
 che   sulla   base  delle  valutazioni  specifiche  condotte  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati determinati in  34.775.666  euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o attivita'  di  progettazione  di cui alle prescrizioni proposte dagli organi  istituzionali  competenti al netto della riduzione per minori demolizioni  connesse all'abbassamento della livelletta nel comune di Alassio;
 che  tale  aumento  di costo viene sostanzialmente compensato dal decremento  delle indennita' patrimoniali imputabili all'abbassamento della fermata di Alassio e pari a 34.936.591 euro;
 che,  pertanto,  il  costo  complessivo  finale dell'intervento a seguito  dell'accoglimento  delle prescrizioni, viene ad attestarsi a 1.540,1 Meuro;
 che   la   copertura  finanziaria  e'  prevista  nell'ambito  dei finanziamenti   degli  investimenti  ferroviari  inclusi  nel  citato Contratto  di  Programma 2001-2005 e piu' specificatamente, secondo i dati  desunti  direttamente  dai  relativi  atti e cosi' parzialmente assicurata:
 Contratto  di Programma 2001-2005 (Legge finanziaria 2001) 55,8 Meuro;
 2°  addendum al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2003) 564,0 Meuro.
 La  copertura  residua  di  920,6  meuro  e'  posta a carico del 4° addendum  al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2005), sul cui schema  questo Comitato si e' espresso con delibera n. 88/2005 e che, come specificato in premessa, e' ancora in fase di formalizzazione;
 Delibera:
 
 1. Approvazione progetto preliminare.
 1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato  - da ultimo - dal decreto  legislativo  n. 330/2004, e' approvato - con le prescrizioni proposte  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai    fini   dell'attestazione   di   compatibilita'   ambientale   e dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio il progetto preliminare     del     «Raddoppio     della     linea    ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora».
 E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
 1.2 Ai sensi dei citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002,  l'importo  di  1540,1 Meuro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.
 1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione  del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte  integrante  della  presente  delibera.  Il progetto definitivo verra'  inoltre  sviluppato prevedendo - nella parte di tracciato che attraversa  il  comune  di  Alassio  - l'abbassamento della quota del piano del ferro a - 2,55.
 2. Copertura finanziaria.
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera' a  confermare che l'importo di 1540,1 meuro, corrispondente al limite di  spesa  sopraindicato,  trova copertura nel Contratto di programma con  RFI  2001-2005 e nei relativi «addendum», riportando comunque in apposito  prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria di  detto  costo  fermo  restando  che,  qualora necessaria, la quota complessiva  relativa  alla  citata  infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano-(Sempione)  da  porre a carico delle risorse    destinate    all'attuazione   del   1°   programma   delle infrastrutture  strategiche non potra' superare - salva compensazione con  altra  opera  -  quella  indicata  nella  richiamata delibera n. 121/2001.
 3. Disposizioni finali.
 3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti   componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con  la presente delibera.
 3.2 La commissione VIA procedera' - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto   definitivo   alle   prescrizioni   del   provvedimento  di compatibilita'  ambientale  e  ad  effettuare gli opportuni controlli sull'esatto  adempimento  dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.
 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla verifica   di  ottemperanza  alle  prescrizioni  che  debbono  essere recepite in tale fase.
 Il   soggetto   aggiudicatore   procedera'   alla   verifica  delle prescrizioni  che  debbono  essere  attuate  nelle  fasi  successive, fornendo  assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.3  Il  suddetto  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione del progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo  -  tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti    degli    eventuali    subcontraenti   e   subaffidatari, indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
 3.5  Il  codice  unico  di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento,  ai  sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione  amministrativa  e  contabile riguardante l'intervento stesso.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365
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