Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005
1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tratta Finale Ligure-Andora. (Deliberazione n. 91/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal l° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include - nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord-Europa, tra i sistemi ferroviari - l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)», per il quale indica un costo di 4.379,555 meuro e disponibilita' pari a 785,014 Meuro;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 30 giugno 2005, n. 310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria della tratta ferroviaria Finale Ligure - Andora, proponendo l'approvazione del progetto preliminare;
Vista la successiva nota 1° luglio 2005, n. 312, con la quale il citato Ministero ha trasmesso gli allegati alla predetta relazione istruttoria;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2003, n. 78 e n. 79, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente - della «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi» e della «tratta Genova Voltri - Brignole», entrambi inclusi nella citata infrastruttura strategica «asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)», mentre con delibera 3 agosto 2005, n. 118, ha approvato l'adeguamento del costo della suddetta «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi»;
Considerato che l'intervento «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» e' compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Liguria, sottoscritta il 6 marzo 2002, nell'ambito del «Corridoio Tirrenico-Nord Europa» alla voce «Linea Genova-Ventimiglia: raddoppio delle tratte S. Lorenzo-Andora e Andora-Finale Ligure»;
Considerato che l'intervento in questione e' ricompreso, con il costo arrotondato di 1.540 Meuro, nella ricognizione delle infrastrutture in fase istruttoria di cui all'allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria 2006-2009, sul quale questo Comitato si e' espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005, n. 79, riservandosi pero' di adottare le proprie definitive determinazioni sull'elenco degli interventi aggiuntivi in esso ricompresi anche in relazione all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non e' ancora intervenuta;
Considerato che l'asset di riferimento del progetto in esame e' rappresentato dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e che, in particolare, il progetto e' incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fondamentale del Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;
Considerato che il progetto «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora» e' altresi' incluso - con il costo di 1.540,3 meuro - nel Piano delle priorita' degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004 che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi, e considerato in particolare che il progetto stesso e' ricompreso tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che hanno trovato esplicitazione nel 4° addendum al citato Contratto di programma, attualmente in fase di formalizzazione;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia si inserisce nel piu' vasto programma di sviluppo dell'offerta ferroviaria sulle relazioni tra il sud-ovest e il nord-est dell'Europa soprattutto, per quanto riguarda le merci, in vista della crescente domanda proveniente dai porti del bacino mediterraneo per i traffici diretti agli insediamenti industriali del nord e dell'est europeo;
che il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia e' classificato, nel citato PPI, tra gli obiettivi strategici di superamento dei colli di bottiglia sulle linee e sui nodi e che con la sua realizzazione si raggiunge:
l'aumento della capacita' di traffico;
la riduzione dei tempi di percorrenza conseguente all'aumento di velocita' commerciale della linea;
che il progetto, unitamente al «raddoppio Andora - S. Lorenzo a mare», al quale e' stata data priorita' di realizzazione e per il quale sono state concluse le procedure di gara, contribuisce al completamento del raddoppio della suddetta linea;
che l'opera consiste nella realizzazione di una nuova linea a doppio binario, compresa tra la stazione di Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea storica;
che il tracciato presenta una lunghezza complessiva di circa 31+910 km, di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto, con pendenza massima del 7,37 per mille e velocita' massima pari a 200 km/h;
che sono previste, oltre alle citate stazioni di Finale Ligure, oggetto di restyling, e di Andora, una stazione ad Albenga, e fermate impresenziate a Pietra Ligure, Borghetto S. Spirito e Alassio, quest'ultima in galleria;
che il tracciato dell'intervento e' stato definito in attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 19 gennaio 1998 «per l'approvazione della prima fase del progetto definitivo delle opere di raddoppio del tratto di ferrovia Finale Ligure Marina - San Lorenzo al Mare della linea Genova-Ventimiglia» tra il Ministero dei trasporti, le Ferrovie dello Stato, la regione Liguria, le province di Imperia e di Savona ed i comuni interessati dal tracciato;
che il progetto preliminare dell'opera, che costituisce un aggiornamento del progetto del quale era stata riconosciuta la compatibilita' ambientale con decreto interministeriale DEC/VIA n. 2535 del 29 luglio 1996, e' stato trasmesso in data 10 marzo 2003 da RFI S.p.a., in qualita' di soggetto aggiudicatore, alla regione Liguria e alle amministrazioni interessate;
che la regione Liguria, con delibera di giunta 6 giugno 2003, n. 619, ha espresso parere favorevole di massima, con prescrizioni, in merito alla localizzazione urbanistica dell'opera, sentiti i competenti uffici regionali, la provincia di Savona, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e i comuni interessati;
che successivamente - soprattutto ad iniziativa dei comuni di Alassio e di Albenga, che avevano gia' segnalato criticita' nei pareri allegati alla delibera regionale - sono stati effettuati approfondimenti progettuali a cura di RFI per la parte di tracciato che interessa detti comuni ed i comuni di Borghetto S.S. e Pietra Ligure;
che tali approfondimenti hanno portato a ipotesi di modifiche in gran parte di carattere altimetrico ritenute condivisibili dagli enti interessati e che hanno formato oggetto di un supplemento di istruttoria da parte della regione, che con delibera 15 febbraio 2005, n. 217, ha integrato le valutazioni espresse con la delibera n. 619/2003;
che tra le modifiche progettuali ipotizzate da RFI e ritenute condivisibili dalla regione e' incluso l'abbassamento della quota del piano del ferro a - 2.55 nella tratta che attraversa il comune di Alassio, in modo da mantenere la funzionalita' della stazione e da escludere nel contempo la demolizione di fabbricati e la deviazione del rio Candi;
che nel frattempo hanno confermato la valutazione positiva gia' espressa sul progetto del 1996 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale VIA, ritenendo di carattere non sostanziale le modifiche apportate al progetto precedentemente sottoposto a VIA, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali quest'ultimo facendo proprie le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Genova;
che il progetto preliminare e' stato inviato agli enti gestori delle interferenze;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;
che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' il ricorso a contraente generale;
che il tempo complessivo dall'espletamento delle attivita' progettuali ed autorizzatine residue alla messa in esercizio dell'opera e' stimato in circa 85 mesi;
che il CUP assegnato al progetto e' J71J04000000008;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo del progetto predisposto da RFI ammonta a 1.540,3 meuro dei quali 1.326,71 per opere, impianti tecnologici, acquisizione aree e opere compensative; 100 per imprevisti e 113,6 per servizi di ingegneria e alta sorveglianza, nonche' per costi interni e spese generali dei soggetto aggiudicatore;
che il costo delle diverse categorie di opere e' stato desunto sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato in relazione ad opere similari gia' realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari;
che sulla base delle valutazioni specifiche condotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati determinati in 34.775.666 euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o attivita' di progettazione di cui alle prescrizioni proposte dagli organi istituzionali competenti al netto della riduzione per minori demolizioni connesse all'abbassamento della livelletta nel comune di Alassio;
che tale aumento di costo viene sostanzialmente compensato dal decremento delle indennita' patrimoniali imputabili all'abbassamento della fermata di Alassio e pari a 34.936.591 euro;
che, pertanto, il costo complessivo finale dell'intervento a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni, viene ad attestarsi a 1.540,1 Meuro;
che la copertura finanziaria e' prevista nell'ambito dei finanziamenti degli investimenti ferroviari inclusi nel citato Contratto di Programma 2001-2005 e piu' specificatamente, secondo i dati desunti direttamente dai relativi atti e cosi' parzialmente assicurata:
Contratto di Programma 2001-2005 (Legge finanziaria 2001) 55,8 Meuro;
2° addendum al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2003) 564,0 Meuro.
La copertura residua di 920,6 meuro e' posta a carico del 4° addendum al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2005), sul cui schema questo Comitato si e' espresso con delibera n. 88/2005 e che, come specificato in premessa, e' ancora in fase di formalizzazione;
Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «Raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora».
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
1.2 Ai sensi dei citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 1540,1 Meuro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.
1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Il progetto definitivo verra' inoltre sviluppato prevedendo - nella parte di tracciato che attraversa il comune di Alassio - l'abbassamento della quota del piano del ferro a - 2,55.
2. Copertura finanziaria.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera' a confermare che l'importo di 1540,1 meuro, corrispondente al limite di spesa sopraindicato, trova copertura nel Contratto di programma con RFI 2001-2005 e nei relativi «addendum», riportando comunque in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria di detto costo fermo restando che, qualora necessaria, la quota complessiva relativa alla citata infrastruttura «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano-(Sempione) da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche non potra' superare - salva compensazione con altra opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.
3. Disposizioni finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.
3.2 La commissione VIA procedera' - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.
Il soggetto aggiudicatore procedera' alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.3 Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
3.5 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 63 a pag. 87 <----
 
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