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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78 |  | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva   98/44/CE   in   materia  di  protezione  giuridica  delle invenzioni   biotecnologiche,   e'   convertito   in   legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6258):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),   dal   Ministro  senza  portafoglio  per  le
 politiche   comunitarie  (La  Malfa),  dal  Ministro  delle
 attivita' produttive (Scajola) l'11 gennaio 2006.
 Assegnato   alle   commissioni   riunite  X  (Attivita'
 produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'11
 gennaio  2006  con  pareri delle commissioni I, II, III, V,
 VII,  VIII,  XIII, XIV e della commissione parlamentare per
 le questioni regionali
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite X e XII, in sede
 referente, il 18 e 19 gennaio 2006.
 Esaminato  in au1a il 23 gennaio 2006 e approvato il 26
 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3760):
 Assegnato  alle  commissioni  riunite 10ª (Industria) e
 12ª  (Sanita),  in  sede  referente, il 30 gennaio 2006 con
 pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 13ª, 14ª e
 della commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 31 gennaio 2006.
 Esaminato  dalle commissioni riunite 10ª e 12ª, in sede
 referente, il 31 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 2006.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  3,  e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
 dell'11 gennaio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
 GENNAIO 2006, N. 3
 
 All'articolo 1, al comma 1 e' premesso il seguente:
 «01.  Il  presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».
 All'articolo  3,  al  comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».
 All'articolo 4, al comma 1:
 alla  lettera  a),  le  parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;
 alla  lettera  c),  alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».
 All'articolo   5,   al   comma   7,  secondo  periodo,  la  parola: «produzione» e' sostituita dalla seguente: «riproduzione».
 All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».
 All'articolo  8,  al  comma  3,  le  parole:  «l'articolo  4»  sono sostituite   dalle  seguenti:  «quanto  disposto  dall'articolo  3  e dall'articolo 4».
 All'articolo 10:
 al comma 3, lettera a), la parola: «e» e' soppressa;
 al  comma  6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
 L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  12  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  Dall'attuazione del presente  decreto  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.   Le   Amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita' previste  dal  presente  decreto  con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
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