Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 febbraio 2006, n. 78 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6258): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (La Malfa), dal Ministro delle attivita' produttive (Scajola) l'11 gennaio 2006. Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita' produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali Esaminato dalle commissioni riunite X e XII, in sede referente, il 18 e 19 gennaio 2006. Esaminato in au1a il 23 gennaio 2006 e approvato il 26 gennaio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3760): Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria) e 12ª (Sanita), in sede referente, il 30 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31 gennaio 2006. Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 12ª, in sede referente, il 31 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006. Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3
All'articolo 1, al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche». All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano». All'articolo 4, al comma 1: alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»; alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente». All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» e' sostituita dalla seguente: «riproduzione». All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale». All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4». All'articolo 10: al comma 3, lettera a), la parola: «e» e' soppressa; al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo». L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». |
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