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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 304 |  | Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento   di   terreni  e  di  esercizi  commerciali,  a  norma dell'articolo  1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;
 Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni
 
 1.  L'articolo  30,  comma  6,  del  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente   della   Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
 2.  Nell'articolo  47,  comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente   della   Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e'  soppresso  il  periodo:  «l'osservanza  della formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note al preambolo:
 
 - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
 23 agosto 1988, n. 400:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni:
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) adeguamento  delle procedure alle nuove tecnologie
 informatiche.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 - La    legge   24 novembre   2000,   n.   340,   reca:
 «Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
 semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
 semplificazione 1999.».
 - La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: «Modifiche al
 libro   sesto   del  codice  civile  e  norme  di  servizio
 ipotecario,  in riferimento alla introduzione di un sistema
 di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
 immobiliari.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
 1991, n. 305, reca: «Regolamento concernente la concessione
 dell'utenza  del  servizio d'informatica per l'accesso alla
 base  informativa del catasto terreni, del catasto edilizio
 urbano e del catasto geometrico.».
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in   materia   edilizia»,   come  modificato  dal  presente
 regolamento:
 «Art.   30.   (L)  (Lottizzazione  abusiva).  -  (legge
 28 febbraio  1985,  n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile
 1985,  n.  146,  articoli 1,  comma 3-bis,  e 7-bis decreto
 legislativo  18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109). -
 1.   Si   ha  lottizzazione  abusiva  di  terreni  a  scopo
 edificatorio  quando  vengono iniziate opere che comportino
 trasformazione  urbanistica  od edilizia dei terreni stessi
 in    violazione   delle   prescrizioni   degli   strumenti
 urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
 leggi   statali   o   regionali   o   senza  la  prescritta
 autorizzazione;  nonche'  quando  tale trasformazione venga
 predisposta  attraverso  il  frazionamento  e la vendita, o
 atti  equivalenti,  del  terreno  in lotti che, per le loro
 caratteristiche  quali  la  dimensione  in  relazione  alla
 natura  del  terreno  e  alla  sua destinazione secondo gli
 strumenti   urbanistici,   il  numero,  l'ubicazione  o  la
 eventuale  previsione  di  opere  di  urbanizzazione  ed in
 rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in
 modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
 2.  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica sia in
 forma   privata,   aventi   ad   oggetto   trasferimento  o
 costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti
 reali  relativi  a  terreni sono nulli e non possono essere
 stipulati  ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
 ove  agli  atti  stessi  non sia allegato il certificato di
 destinazione   urbanistica   contenente   le   prescrizioni
 urbanistiche    riguardanti    l'area    interessata.    Le
 disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si applicano
 quando   i  terreni  costituiscano  pertinenze  di  edifici
 censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche' la
 superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
 inferiore a 5.000 metri quadrati.
 3.  Il  certificato  di  destinazione  urbanistica deve
 essere   rilasciato   dal   dirigente  o  responsabile  del
 competente  ufficio comunale entro il termine perentorio di
 trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
 Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
 se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
 condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
 strumenti urbanistici.
 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
 nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una
 dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
 attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
 la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
 strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero
 l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
 dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di
 strumenti attuativi.
 5.  I  frazionamenti  catastali dei terreni non possono
 essere  approvati  dall'agenzia  del  territorio  se non e'
 allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
 degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato
 depositato presso il comune.
 6. (Abrogato).
 7.  Nel  caso in cui il dirigente o il responsabile del
 competente  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di
 lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la
 prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
 proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
 comma  1  dell'art.  29,  ne  dispone  la  sospensione.  Il
 provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
 in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
 stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
 fine nei registri immobiliari.
 8.  Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non intervenga la
 revoca  del  provvedimento  di  cui  al  comma  7,  le aree
 lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio
 disponibile  del comune il cui dirigente o responsabile del
 competente  ufficio  deve provvedere alla demolizione delle
 opere.  In  caso  di  inerzia  si applicano le disposizioni
 concernenti  i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
 8.
 9.  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
 quali  sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
 7,  sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
 pubblica  ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
 allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
 o  della  sopravvenuta  inefficacia  del  provvedimento del
 dirigente   o   del  responsabile  del  competente  ufficio
 comunale.
 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
 stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti
 uffici  del  catasto  dopo  il  17 marzo  1985,  e  non  si
 applicano   comunque   alle   divisioni   ereditarie,  alle
 donazioni  fra  coniugi  e fra parenti in linea retta ed ai
 testamenti,  nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
 estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in   materia   edilizia»,   come  modificato  dal  presente
 regolamento:
 «Art.  47  (L)  (Sanzioni  a carico dei notai) - (legge
 28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 21). - 1 Il ricevimento e
 l'autenticazione  da parte dei notai di atti nulli previsti
 dagli  articoli 46  e  30  e  non convalidabili costituisce
 violazione  dell'art.  28  della legge 16 febbraio 1913, n.
 89,  e  successive modificazioni, e comporta l'applicazione
 delle sanzioni previste dalla legge medesima.
 2.  Tutti  i  pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
 disposto  dall'art.  30,  sono esonerati da responsabilita'
 inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modificazioni  all'articolo  7  della  legge  12 agosto 1993, n. 310, concernenti   la  soppressione  dell'obbligo  di  comunicazione  alle questure.
 
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e' sostituito dai seguenti:
 «1.  I  notai  che  ricevono  atti  o autenticano scritture private aventi  ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n.  499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al  questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti  contraenti,  o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
 1-bis.  Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita'  di  verificare  se  un  atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del   decreto-legge   8 giugno   1992,   n.   306,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere  al  notaio  rogante  o  autenticante copia dell'atto e al notaio  competente  copia  di  ogni  altro  atto  o contratto che sia connesso  o  comunque  collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto
 1993,  n.  310,  recante  «Norme  per  la trasparenza nella
 cessione  di partecipazioni e nella composizione della base
 sociale  delle societa' di capitali, nonche' nella cessione
 di  esercizi  commerciali e nei trasferimenti di proprieta'
 dei  suoli»,  come  modificato  dal presente regolamento, a
 decorrere dal 1° gennaio 2007:
 «Art.  7.  - 1. I notai che ricevono atti o autenticano
 scritture   private  aventi  ad  oggetto  trasferimenti  di
 terreni  nei  comuni  nei  quali  vige il sistema del libro
 fondiario  di  cui  al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
 comunicano,   entro  il  mese  successivo  a  quello  della
 stipula,  al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i
 dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti,
 al bene compravenduto e al prezzo indicato.
 1-bis.   Qualora   sulla   base  di  elementi  comunque
 acquisiti  vi  sia  la  necessita' di verificare se un atto
 negoziale  sia  stato  posto  in  essere  per  le finalita'
 indicate nell'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al
 notaio  rogante  o autenticante copia dell'atto e al notaio
 competente  copia  di  ogni  altro atto o contratto che sia
 connesso  o  comunque collegato con l'atto negoziale per il
 quale e' stata fatta inizialmente la richiesta.
 2.  Al  notaio  che  nel  termine  indicato nel comma 1
 omette  ripetutamente  di  effettuare  le comunicazioni, si
 applicano  le  sanzioni  previste dall'art. 147 della legge
 16 febbraio 1913, n. 89.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Consultazione  a  distanza  degli  archivi dei Servizi di pubblicita' immobiliare
 
 1.  Il  Ministero  dell'interno  e  l'Agenzia del territorio, entro trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento,   stipulano  una  convenzione  per  la  consultazione  a distanza  degli  archivi dei Servizi di pubblicita' immobiliare, come disciplinata  dal  decreto in data 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze  e  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il  decreto  interministeriale  10 ottobre  1992  del
 Ministro   delle   finanze  e  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
 16 dicembre 1992, reca «Istituzione nelle conservatorie dei
 registri   immobiliari   del  servizio  telematico  per  la
 trasmissione  via  cavo  delle  note  di  trascrizione,  di
 iscrizione   e  delle  domande  di  annotazione  e  per  le
 interrogazioni  a distanza sugli archivi informatici di una
 o  piu'  conservatorie  automatizzate  nonche'  procedure e
 specifiche tecniche.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Trasmissione periodica delle trascrizioni
 
 1.  L'Agenzia  del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la  trasmissione  mensile  al  predetto  Ministero dei dati contenuti nelle formalita' di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i  trasferimenti  di  terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio   2006,  che  definisce  altresi'  il  rimborso  dei  costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.
 2.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli, Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25
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