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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77 |  | Misure  speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,  paesaggistico  e  ambientale,  inseriti  nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Valore simbolico dei siti italiani UNESCO
 
 1.  I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla  base  delle  tipologie  individuate  dalla  Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi  il  16 novembre  1972,  dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  per  l'educazione,  la  scienza  e  la cultura (UNESCO),  di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro   unicita',   punte  di  eccellenza  del  patrimonio  culturale, paesaggistico  e  naturale  italiano  e  della sua rappresentazione a livello internazionale.
 
 
 
 Nota all'art. 1:
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Priorita' di intervento
 
 1.   I   progetti   di   tutela  e  restauro  dei  beni  culturali, paesaggistici  e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti  italiani  UNESCO  acquisiscono  priorita' di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.
 |  |  |  | Art. 3. Piani di gestione
 
 1.  Per  assicurare  la  conservazione  dei  siti italiani UNESCO e creare  le  condizioni  per  la  loro  valorizzazione  sono approvati appositi piani di gestione.
 2.  I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative  modalita'  attuative,  nonche'  le  azioni  esperibili  per reperire  le  risorse  pubbliche  e private necessarie, in aggiunta a quelle  previste  dall'articolo 4,  oltre  che  le opportune forme di collegamento  con  programmi  o  strumenti  normativi  che perseguano finalita'  complementari,  tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
 3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla  predisposizione  dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi  interventi  sono  raggiunti  con  le  forme  e le modalita' previste  dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di seguito denominato «Codice».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
 recante  il  codice  dei beni culturali e del paesaggio, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
 2004.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Misure di sostegno
 
 1.  Ai  fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di  un  corretto  rapporto  tra  flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
 a) allo   studio   delle   specifiche   problematiche  culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti  italiani  UNESCO,  ivi  compresa  l'elaborazione  dei  piani di gestione;
 b) alla  predisposizione  di servizi di assistenza culturale e di ospitalita'  per  il  pubblico,  nonche' servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
 c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali ai siti medesimi;
 d) alla  diffusione  e  alla  valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso  il  sostegno  ai  viaggi  di  istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.
 2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche' l'ammontare di risorse rispettivamente  destinato,  nel limite delle autorizzazioni di spesa previste  dal  presente  articolo,  sono  determinati con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa con il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con la Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al  comma  1,  lettera c), il decreto e' adottato previo parere della Commissione  di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformita' alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
 3.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c)  e  d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 4.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari  a  500.000  euro  per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando:
 a) quanto  a  500.000  euro  per  l'anno  2006,  l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 b) quanto  a  300.000  euro  per  l'anno  2007,  l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca;
 c) quanto  a  300.000  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 5.    A    decorrere   dall'anno   2009,   agli   oneri   derivanti dall'applicazione  del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
 «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
 Stato  in  materia  di bilancio», pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale del 28 agosto 1978, n. 233, dispone:
 «Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
 tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
 programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
 presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
 disegno di legge finanziaria.
 2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
 di  cui  al  comma  2  dell'art.  3, dispone annualmente il
 quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
 nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
 periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
 dalla  legislazione vigente al fine di adeguame gli effetti
 finanziari agli obiettivi.
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
 finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
 competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
 bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
 contabili pregresse specificamente indicate;
 b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
 degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
 determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
 imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
 vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
 essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
 conseguenti all'andamento dell'inflazione;
 c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
 leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
 quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
 considerati;
 d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
 quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
 e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
 riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
 pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;
 g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
 11-bis e le corrispondenti tabelle;
 h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
 ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
 rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
 dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
 modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
 personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
 compreso nel regime contrattuale;
 i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
 alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
 i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
 riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
 ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
 caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
 dei saldi di cui alla lettera a);
 i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
 riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
 direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
 esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
 microsettoriale;
 i-quater) norme   recanti   misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.
 4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
 delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
 nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
 copertura di nuove o maggiori spese.
 5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
 Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
 ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
 nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
 nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
 11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
 delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
 e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
 autorizzazioni di spesa corrente.
 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
 copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
 disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
 determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
 correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
 determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
 documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
 deliberato dal Parlamento.
 6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
 finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
 adottati   nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi  dell'art.
 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
 le  ulteriori  misure  correttive  da adottare ai sensi del
 comma 3, lettera i-quater).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Commissione  consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali
 
 1.  La  Commissione  consultiva  per  i  piani di gestione dei siti UNESCO  e  per  i  sistemi  turistici  locali,  costituita  presso il Ministero  per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni  previste  dal  decreto  27 novembre  2003,  rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e  si  esprime  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
 2.  I  componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro  funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione.
 3.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2221):
 
 Presentato  dal  sen.  Asciutti  ed  altri il 18 aprile
 2003.
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione), in sede
 referente, il 17 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
 1ª,  3ª,  5ª,  8ª,  e  10ª  e  commissione parlamentare per
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  7ª commissione, in sede referente, il
 4, 24 marzo 2004; il 7 aprile 2004 e 6 luglio 2004.
 Relazione  presentata  l'8 luglio  2004 (atto n. 2221-A
 relatore sen. Favaro).
 Nuovamente  assegnato  alla  7ª  commissione,  in  sede
 deliberante,   il   16   dicembre  2004  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª, 10ª, e commissione parlamentare
 per questioni regionali.
 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
 19 gennaio 2005 ed approvato l'8 febbraio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5614):
 
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
 referente, il 14 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 I,  III,  V,  VIII, IX, X e commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla VII commissione, in sede referente, il
 3, 9 marzo 2005, 31 gennaio 2006.
 Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura), in
 sede  legislativa,  il  2  febbraio  2006  con pareri delle
 commissioni   I,   III,   V,  VIII,  IX,  X  e  commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  VII commissione, in sede legislativa,
 il  2  e 7 febbraio 2006 ed approvato con modificazioni l'8
 febbraio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2221-B):
 
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione), in sede
 deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 13ª.
 Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed
 approvato il 9 febbraio 2006.
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