Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Valore simbolico dei siti italiani UNESCO

1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.



Nota all'art. 1:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
Priorita' di intervento

1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorita' di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.
 
Art. 3.
Piani di gestione

1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalita' complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.



 
Art. 4.
Misure di sostegno

1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali ai siti medesimi;
d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche' l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto e' adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformita' alle disposizioni dettate in materia dal Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 4:
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 agosto 1978, n. 233, dispone:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguame gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».



 
Art. 5. Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per
i sistemi turistici locali

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2221):

Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 aprile
2003.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
referente, il 17 febbraio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 3ª, 5ª, 8ª, e 10ª e commissione parlamentare per
questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
4, 24 marzo 2004; il 7 aprile 2004 e 6 luglio 2004.
Relazione presentata l'8 luglio 2004 (atto n. 2221-A
relatore sen. Favaro).
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede
deliberante, il 16 dicembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª, 10ª, e commissione parlamentare
per questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
19 gennaio 2005 ed approvato l'8 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5614):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 14 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, III, V, VIII, IX, X e commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
3, 9 marzo 2005, 31 gennaio 2006.
Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura), in
sede legislativa, il 2 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni I, III, V, VIII, IX, X e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 2 e 7 febbraio 2006 ed approvato con modificazioni l'8
febbraio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 2221-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
deliberante, l'8 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 13ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 9 febbraio 2006.
 
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