Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 13 febbraio 2006, n. 76 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6067): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 13 settembre 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XII. Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre, 17 novembre e 1° dicembre 2005. Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3705): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª. Relazione presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3705/A - sen. Provera). Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006. Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006. |
| ACCORDO
COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"; RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia aiutera' a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi; DESIDEROSI di promuovere reciproche conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici; HANNO convenuto quanto segue:
Articolo 1 II presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attivita' che migliorino una reciproca conoscenza, promuovano i rispettivi patrimoni culturali' delle Parti Contraenti, rafforzino una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, su basi prioritarie e di reciprocita', in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi culturali e l'arricchimento sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.
Articolo 2 Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti multilaterali, che potrebbero essere inseriti nell'ambito dei programmi di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
Articolo 3 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso l'aumento del numero di cattedre e lettorati.
Articolo 4 Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.
Articolo 5 Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuovera' le attivita' delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali' dell'altra Parte Contraente. A dette istituzioni verra' dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.
Articolo 6 Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, incoraggeranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali degli organismi di cui all'Articolo 5 del presente Accordo.
Articolo 7 Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base della reciprocita', promuoveranno e sosterranno tutte le attivita' afferenti a tale scopo.
Articolo 8 Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra universita' e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo sviluppo di intese specifiche, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, personale dell'amministrazione del settore educativo ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.
Articolo 9 Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti. Le Parti Contraenti incoraggeranno altresi' gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse, le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
Articolo 10 Le Parti Contraenti promuoveranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonche' mostre d'arte e di design ad intervalli regolari.
Articolo 11 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte Contraente Incentivi appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.
Articolo 12 Le Parti Contraenti incoraggeranno una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, finalizzata alla protezione, conservazione e restauro dei beni culturali ed alla gestione del paesaggio culturale.
Articolo 13 Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e conoscenze specialistiche e attraverso l'organizzazione di simposi, seminari e progetti di ricerca in comune.
Articolo 14 Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici corsi di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi appositamente concordati.
Articolo 15 Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.
Articolo 16 Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali ed ogni ulteriore settore concordato dalle Parti Contraenti.
Articolo 17 La cooperazione scientifica e tecnologica sara' sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso: a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori; b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche; c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attivita' congiunte; d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca; e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse; f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; g. corsi di formazione; e h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.
Articolo 18 Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Allegato, che e' parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attivita' congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
Articolo 19 Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.
Articolo 20 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' nel campo delle pari opportunita' fra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Articolo 21 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
Articolo 22 Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica attraverso viaggi di studio, competizioni e altre iniziative appropriate.
Articolo 23 Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.
Articolo 24 Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista che si riunira' alternativamente nei due Paesi con il compito di esaminare il progresso della cooperazione e di redigere Programmi Esecutivi pluriennali.
Articolo 25 Eventuali divergenze tra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Accordo e nell'Annesso verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o negoziati.
Articolo 26 Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovra' avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.
Articolo 27 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e in seguito sara' rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo. La denuncia di questo Accordo non incidera' sulla validita' e durata dei programmi o attivita' in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.
IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo Fatto a Roma, il 22 settembre 2004, in due originali nelle lingue italiana, thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Letizia Moratti Ministro dell' Istruzione, Universita' e Ricerca
PER IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA SorajaK Kasemsuvan Vice Ministro degli Affari Esteri
ANNESSO
Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia in materia di Proprieta' intellettuale. Con riferimento all'Articolo 18 del presente Accordo le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione: le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale, nonche' ogni opera tutelata dal diritto di autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' alleseguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista. 1.2 Ai fini del presente Accordo, alla "proprieta' intellettuale" si da' il significato indicato nell'Articolo 2 della "Convenzione che istituisce IOrganizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di proprieta' intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo istitutiva dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. - 1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione di diritti e introiti tra le due Parti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte Contraente puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte Contraente. 1.4 Le controversie in materia di proprieta' intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tre le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati. 1.5 La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. Ciascuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sara' responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo. 2. Ripartizione dei diritti 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformita' a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente alla citazione del proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo: 2.2.1 Ai ricercatori e agli scienziati che si recano in uno dei due paesi contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori' di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel paese ospitante. 2.2.2 Se la proprieta' intellettuale e' stata creata nel territorio di una delle Parti Contraenti ed in seguito a ricerche congiunte da loro svolte, entrambe le Parti Contraenti negozieranno al fine di stabilire una giusta ed equa distribuzione di benefici e introiti, e dei diritti relativi alla proprieta' intellettuale che possono derivare nei paesi delle Parti Contraenti e in paesi terzi. Nei suddetti negoziati le Parti Contraenti terranno in considerazione il contributo prestato da ciascun partecipante ai fini della creazione della proprieta' intellettuale e i benefici potenziali derivanti. 2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo e' dalle leggi dell'altra Parte Contraente, i partecipanti di entrambe le Parti Contraenti avranno titolo ai diritti derivanti dalla proprieta' intellettuale nel paese la cui legislazione protegge quel tipo di proprieta' intellettuale. Inoltre, nel paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprieta' intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprieta' avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 14 a pag. 22 <---- |
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