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| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 76 |  | Ratifica   ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il  Governo  del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  27  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al  relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6067):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 13 settembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
 I, V, VII, X e XII.
 Esaminato  dalla  III  commissione  il  19  ottobre, 17
 novembre e 1° dicembre 2005.
 Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22
 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3705):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Relazione presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3705/A
 - sen. Provera).
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO 
 COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E
 IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA
 
 Il  Governo  della  Repubblica  Italiana e il Governo del Regno della Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"; RICONOSCENDO  che  la  cooperazione  nei  campi  della cultura, della scienza e della tecnologia aiutera' a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi; DESIDEROSI   di   promuovere  reciproche  conoscenza  e  comprensione attraverso   lo   sviluppo   di  rapporti  culturali,  scientifici  e tecnologici; HANNO convenuto quanto segue:
 
 Articolo 1 II   presente  Accordo  ha  lo  scopo  di  sviluppare  attivita'  che migliorino   una   reciproca   conoscenza,  promuovano  i  rispettivi patrimoni   culturali'   delle   Parti   Contraenti,  rafforzino  una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse,  su  basi prioritarie e di reciprocita', in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Le   Parti   Contraenti   riconoscono  che  gli  scambi  culturali  e l'arricchimento  sostengono  la  promozione  di  valori  comuni,  ivi compreso il rispetto dei diritti umani.
 
 Articolo 2 Le   Parti   Contraenti  promuoveranno  di  comune  accordo  progetti multilaterali,   che   potrebbero  essere  inseriti  nell'ambito  dei programmi  di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
 
 Articolo 3 Le  Parti  Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della   normativa   vigenti,  quelle  iniziative  che  sviluppino  la conoscenza,  la  diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio   dell'altra  Parte  Contraente.  A  tale  fine  le  Parti Contraenti  promuoveranno  lo studio della lingua e della letteratura dell'altra  Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e  di  istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso l'aumento del numero di cattedre e lettorati.
 
 Articolo 4 Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio  di  documenti  e  visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi  sistemi  educativi  e della loro evoluzione allo scopo di confrontare  questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.
 
 Articolo 5 Ciascuna  delle  Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi   disponibili,   promuovera'  le  attivita'  delle  istituzioni scolastiche, accademiche e culturali' dell'altra Parte Contraente. A  dette  istituzioni verra' dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento,  nei  limiti  della  legislazione  e  della  normativa vigenti nel Paese in cui operano.
 
 Articolo 6 Le  Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti,  incoraggeranno  l'ingresso  di  pubblicazioni, materiali ed attrezzature  necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali degli organismi di cui all'Articolo 5 del presente Accordo.
 
 Articolo 7 Al  fine  di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della  cultura  in  generale  dell'altro  Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base della  reciprocita',  promuoveranno  e sosterranno tutte le attivita' afferenti a tale scopo.
 
 Articolo 8 Le  Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra universita' e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo sviluppo    di    intese    specifiche,    attraverso	lo   scambio	di docenti,	ricercatori,   personale  dell'amministrazione  del  settore educativo  ed  esperti  che  parteciperanno  a  conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.
 
 Articolo 9 Le  Parti  Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra  istituzioni  pubbliche  concernenti  le  aree delle arti visive, dello  spettacolo,  della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative,  al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti. Le   Parti   Contraenti   incoraggeranno   altresi'   gli  scambi  di rappresentanti  delle  diverse  aree  della cultura, incluse, le arti visive  e  dello  spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
 
 Articolo 10 Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  scambi  di  artisti,  di gruppi artistici,   di   attori   e   compositori   al  fine  di  realizzare manifestazioni  artistiche,  nonche'  mostre  d'arte  e  di design ad intervalli regolari.
 
 Articolo 11 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la   traduzione  e  la  pubblicazione  di  saggi  e  testi  letterari dell'altra  Parte  Contraente  Incentivi  appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.
 
 Articolo 12 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  una collaborazione diretta tra musei,  archivi  e biblioteche dei rispettivi Paesi, finalizzata alla protezione,  conservazione  e  restauro  dei  beni  culturali ed alla gestione del paesaggio culturale.
 
 Articolo 13 Le   Parti  Contraenti  promuoveranno  la  collaborazione  nel  campo archeologico  attraverso  scambi  di  informazioni,  pubblicazioni  e conoscenze  specialistiche  e attraverso l'organizzazione di simposi, seminari e progetti di ricerca in comune.
 
 Articolo 14 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  la  realizzazione  di tutte le iniziative  rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi  beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici corsi  di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi appositamente concordati.
 
 Articolo 15 Le  Parti  Contraenti,  nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocita',  assegneranno  a  cittadini dell'altra Parte Contraente borse  di  studio  di  varia  tipologia  relativamente  a  materie di specifico   interesse  per  le  Parti  Contraenti.  I  termini  e  le condizioni  di  tali  borse  di  studio  verranno  determinati  dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.
 
 Articolo 16 Le  Parti  Contraenti  si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica  e  tecnologica,  sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti  settori:  fisica,  tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica  e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e  nanotecnologie,  agricoltura  e  industria  alimentare,  ambiente, aerospazio,   energia,   trasporti,  conservazione  e  tecnologie  di restauro  dei  beni  culturali  ed  ogni ulteriore settore concordato dalle Parti Contraenti.
 
 Articolo 17 La   cooperazione   scientifica   e   tecnologica  sara'  sviluppata, compatibilmente  con  le  risorse  di  bilancio  e  nei  limiti della legislazione  e  della  normativa  vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso: a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori; b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche; c.  progetti  di  ricerca  scientifica  e  tecnica  e altre attivita' congiunte; d.  creazione  di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca; e.  organizzazione  di  seminari,  workshop,  conferenze  e mostre in settori di comune interesse; f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; g. corsi di formazione; e h.  ogni  altra  forma  di  cooperazione  su  cui le Parti Contraenti potranno concordare.
 
 Articolo 18 Le   Parti   Contraenti,   con   riferimento  ai  principi  enunciati nell'Allegato,   che   e'  parte  integrante  del  presente  Accordo, promuoveranno  gli  scambi  di  informazione tecnologica ed attivita' congiunte  di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.
 
 Articolo 19 Le  Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti  di  valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente,  nei  limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.
 
 Articolo 20 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo dei  diritti  umani  e delle liberta' civili e politiche, nonche' nel campo  delle  pari  opportunita' fra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
 
 Articolo 21 Le  Parti  Contraenti  scambieranno  informazioni  ed  esperienze nel settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative   opportune.   Le   Parti   Contraenti   promuoveranno  la collaborazione  tra  i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano  di  problematiche  giovanili,  per  sviluppare scambi di esperienze,    nonche'   iniziative   su   tematiche   di   rilevanza internazionale.
 
 Articolo 22 Le  Parti  Contraenti  scambieranno  informazioni  ed  esperienze nel settore  dello  sport  e  dell'educazione fisica attraverso viaggi di studio, competizioni e altre iniziative appropriate.
 
 Articolo 23 Le  Parti  Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.
 
 Articolo 24 Per  dare  applicazione  al  presente  Accordo,  le  Parti Contraenti istituiranno  una  Commissione Mista che si riunira' alternativamente nei  due  Paesi  con  il  compito  di  esaminare  il  progresso della cooperazione e di redigere Programmi Esecutivi pluriennali.
 
 Articolo 25 Eventuali    divergenze    tra    le    Parti   Contraenti   riguardo all'interpretazione  e/o  all'applicazione  del  presente  Accordo  e nell'Annesso verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o negoziati.
 
 Articolo 26 Ciascuna  Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una revisione,  modifica  o  emendamento  al  presente Accordo. Qualsiasi revisione,  modifica  o  emendamento  dovra' avvenire consensualmente tramite  le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.
 
 Articolo 27 Il  presente  Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano l'avvenuto   espletamento   delle  rispettive  procedure  interne  di ratifica  all'uopo previste. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo  di  cinque anni e in seguito sara' rinnovato automaticamente per  ulteriori  periodi  di  cinque  anni, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo. La  denuncia di questo Accordo non incidera' sulla validita' e durata dei  programmi  o  attivita'  in  corso avviati durante il periodo di vigenza  dell'Accordo,  salvo  che  entrambe  le Parti non concordino diversamente.
 
 IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo Fatto  a  Roma,  il  22 settembre 2004, in due originali nelle lingue italiana,  thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso  di  divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.
 
 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Letizia Moratti Ministro dell' Istruzione, Universita' e Ricerca
 
 PER IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA SorajaK Kasemsuvan Vice Ministro degli Affari Esteri
 
 ANNESSO
 
 Annesso   all'Accordo   di   Cooperazione   Culturale  Scientifica  e Tecnologica tra il Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo  del Regno della Thailandia in materia di Proprieta' intellettuale. Con  riferimento  all'Articolo  18  del  presente  Accordo  le  Parti Contraenti   assicureranno  una  tutela  adeguata  ed  efficace  alla proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo  e  delle  relative  intese  per  la sua esecuzione: le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale,   nonche'  ogni  opera  tutelata  dal  diritto  di  autore, realizzati  nel  quadro  dell'Accordo,  nel  rispetto della normativa nazionale.  I  diritti  su  tale  proprieta'  intellettuale  verranno ripartiti in conformita' alleseguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1  Le  disposizioni  del  presente  Annesso si applicano a tutte le attivita'  congiunte  svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le  Parti  Contraenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non   convengano  altrimenti,  fermi  restando  i  principi  previsti dall'Accordo  stesso  per  quanto  attiene alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista. 1.2  Ai fini del presente Accordo, alla "proprieta' intellettuale" si da'  il  significato  indicato nell'Articolo 2 della "Convenzione che istituisce IOrganizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale", firmata  a  Stoccolma  il  14  luglio  1967.  Inoltre, si includono i diritti   tutelati   dall'Accordo   relativamente   agli  aspetti  di proprieta' intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo istitutiva dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. - 1.3  Il  presente  Annesso  definisce  la  ripartizione  di diritti e introiti  tra  le due Parti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra  Parte  Contraente  puo'  acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso, ottenendo tali  diritti  dai  propri  partecipanti  mediante  contratti o altri strumenti  giuridico-legali,  qualora necessario. Il presente Annesso in  nessun  modo  cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una  Parte  Contraente  e  i  propri  partecipanti,  la  quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte Contraente. 1.4  Le  controversie  in  materia  di proprieta' intellettuale sorte nell'ambito  del  presente  Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tre le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati. 1.5   La   cessazione   della  validita'  del  presente  Accordo  non pregiudichera'  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dal presente Allegato.   Ciascuna  delle  Parti  Contraenti,  per  quanto  di  sua pertinenza,   sara'   responsabile  dell'adempimento  degli  obblighi derivanti dal presente Accordo. 2. Ripartizione dei diritti 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformita' a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed  alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della  cooperazione  nell'ambito  del  presente  Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite  secondo queste disposizioni dovranno essere indicati i nomi degli  autori,  eccetto  il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente alla citazione del proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli  indicati  al  precedente  paragrafo  2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo: 2.2.1  Ai  ricercatori e agli scienziati che si recano in uno dei due paesi contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori' di   loro  interesse  saranno  assicurati  i  diritti  di  proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre  a  ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera' il  trattamento nazionale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi,  inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel paese ospitante. 2.2.2  Se  la proprieta' intellettuale e' stata creata nel territorio di  una  delle Parti Contraenti ed in seguito a ricerche congiunte da loro  svolte,  entrambe  le  Parti Contraenti negozieranno al fine di stabilire  una giusta ed equa distribuzione di benefici e introiti, e dei  diritti  relativi  alla  proprieta'  intellettuale  che  possono derivare  nei  paesi  delle  Parti  Contraenti  e in paesi terzi. Nei suddetti  negoziati le Parti Contraenti terranno in considerazione il contributo  prestato  da ciascun partecipante ai fini della creazione della proprieta' intellettuale e i benefici potenziali derivanti. 2.2.3  Indipendentemente  dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo e' dalle leggi dell'altra Parte Contraente,  i  partecipanti  di entrambe le Parti Contraenti avranno titolo  ai diritti derivanti dalla proprieta' intellettuale nel paese la  cui  legislazione protegge quel tipo di proprieta' intellettuale. Inoltre,  nel  paese  partecipante  a  ricerche  congiunte, in cui la legislazione  nazionale  non  garantisca  la  tutela della proprieta' intellettuale  derivante  da  tali ricerche, le persone definite come inventori  o  autori  di  tale  tipo di proprieta' avranno diritto al trattamento  nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto attiene a  premi,  benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.
 
 ---->   Vedere Accordo in lingua da pag. 14 a pag. 22  <----
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