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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Modifica  dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario «Ranman», registrato al n. 12578. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995,  n.  17  (supplemento  ordinario  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290  (in particolare art. 12, comma 2, lettera a), concernente il regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione alla  produzione,  all'immissione  in  commercio  e  alla  vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  22 marzo  2005,  con  il  quale e' stato registrato  al n. 12578 il prodotto fitosanitario denominato Ranman a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12 B  - 1050 Bruxelles (Belgio), preparato in stabilimenti di produzione gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda  presentata  il  21 dicembre 2005 dall'impresa medesima  diretta ad ottenere la variazione del testo dell'etichetta, relativamente alle modalita' d'impiego, del prodotto sopracitato;
 Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste  dall'art.  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica richiesta e' ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali del prodotto in questione;
 Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione non e' richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 E'    autorizzata   la   modifica   del   testo   dell'etichetta, relativamente  alle  modalita'  d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato  RANMAN  registrato  al  n. 12578 con decreto del 22 marzo 2005,  a  nome  dell'impresa  ISK  Biosciences  Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12 B - 1050 Bruxelles (Belgio).
 Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa estera Orgachim - Oissel (Francia).
 Il  prodotto  e'  confezionato in twin pack nelle taglie da litri 1,750 - 8,750.
 Lo  smaltimento  delle  scorte  del prodotto fitosanitario di cui trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il capo Dipartimento: Marabelli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 53 a pag. 55  <----
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