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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 17 febbraio 2006 |  | Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, il Ministro  della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data  23 settembre  2005  relativo  alla  disciplina della passata di pomodoro;
 Considerato  che  la  passata  di  pomodoro e' un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;
 Ritenuta  la  necessita'  di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la piu' ampia tutela del consumatore;
 Ritenuto  che  l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco   utilizzato   per   la   produzione   della   passata   trova giustificazione  nella  circostanza  di  consentire al consumatore di operare  responsabilmente  la  propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro;
 Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del .........
 Vista  la  notifica  effettuata  alla  Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Luogo di origine
 
 1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto  ministeriale  citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
 2.  Il  riferimento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere realizzato indicando:
 a)   la  zona  effettiva  di  coltivazione  del  pomodoro  fresco coincidente con la Regione oppure;
 b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.
 |  |  |  | Art. 2. Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
 2.   I   prodotti   etichettati   fino   al  15 giugno  2006  senza l'indicazione  di  cui  all'art.  1,  possono  essere venduti fino al 31 dicembre 2007.
 Roma, 17 febbraio 2006
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
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