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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 2 marzo 2006 |  | Classificazione  ai  fini della fornitura, modifica delle indicazioni terapeutiche  e  adeguamento  degli  stampati dei prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti  gli  artt.  8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269 convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326  che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  determinazione  del  16 settembre  2004  concernente  lo svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e dell'ordinameito  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente interventi  correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 recante norme sulla classificazione nella fornitura dei medicinali;
 Vista  la  legge  14 dicembre  2000,  n.  376  recante  norme sulla disciplina  della  tutela  sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping;
 Vista  la  determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del farmaco,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  - supplemento ordinario n. 259 del 4 novembre 2004, recante le   note   AIFA   2004  (Revisione  delle  note  CUF)  e  successive modificazioni;
 Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149;
 Visto  l'art.  14  del  decreto  legislativo 29 maggio 2001, n. 283 relativo  alla  rezione  in  doppia  lingua  delle  etichette  e  dei foglietti illustrativi dei farmaci;
 Visto  il  parere  relativo  ai  prodotti  medicinali  contenenti macrogol  come principio attivo espresso dalla commissione consultiva tecnico  scientifica nelle riunioni del 14 - 15 dicembre 2004, del 15 -  16 febbraio 2005, 15 - 16 marzo 2005, 12 - 13 aprile 2005 e del 17 - 18 maggio 2005;
 Visti,  in  particolare,  i  criteri  stabiliti  dalla  commissione consultiva  tecnico  scientifica per la classificazione ai fini della fornitura  dei  suddetti  prodotti  medicinali nonche' le indicazioni terapeutiche  determinate  sia  per le confezioni classificabili come medicinali  senza  obbligo  di  prescrizione medica che per quelle da classificare come medicinali soggetti a prescrizione medica;
 Considerato  che  secondo  tali  criteri  sono  classificabili come medicinali  non  soggetti  a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 solo le confezioni con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata della  stitichezza  occasionale»  e con caratteristiche che risultino congrue  a  queste  indicazioni  e che cioe' contengano una quantita' totale di principi attivi <= 10 g per ciascuna unita' posologica e un numero  di  unita'  posologiche  <= 20 oppure una quantita' totale di principi attivi <= 20 g per ciascuna unita' posologica e un numero di unita'  posologiche  <=  10  o, se non confezionate in singole unita' posologiche,  una  quantita'  totale di principi attivi <= 200 g ed a condizione che non siano destinate ad uso esclusivamente pediatrico
 Considerato  altresi'  che secondo gli stessi criteri le confezioni diverse  da quelle sopra descritte sono da classificare ai fini della fornitura  come  medicinali  soggetti  a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e che le relative  indicazioni  terapeutiche  sono  da riformulare come segue: «Trattamento   della   stitichezza»   e/o  «Condizioni  cliniche  che richiedono  uno  svuotamento  completo  dell'intestino  crasso  (e.g. preparazione pre-operatoria, indagini diagnostiche, etc.)»;
 Ritenuto  altresi'  necessario  l'adeguamento  degli stampati delle diverse  confezioni  in  ragione  della  loro classificazione ai fini della  fornitura e della ridefinizione delle indicazioni terapeutiche stabilita dalla Commissione consultiva tecnico scientifica;
 Visto  l'allegato  che  costituisce parte integrante della presente determinazione;
 
 Adotta
 la seguente determinazione:
 
 Art. 1.
 Applicazione
 
 1)  La  presente  determinazione  si applica ai prodotti medicinali contenenti macrogol come principio attivo.
 2)   Le  disposizioni  relative  alla  modifica  delle  indicazioni terapeutiche  e  all'adeguamento  del riassunto delle caratteristiche del  prodotto,  del  foglio  illustrativo  e  dell'etichettatura  (di seguito   «stampati»)   si   applicano   esclusivamente  ai  prodotti medicinali che sono autorizzati unicamente nel territorio nazionale.
 3)  Le  disposizioni  relative  alla  classificazione ai fini della fornitura  si  applicano  senza  le  limitazioni di cui al precedente comma ed entrano in vigore con le modalita' specificate al successivo art. 4.
 4) Le confezioni sospese sono adeguate alla presente determinazione al  momento  dell'entrata  in  vigore  della determinazione di revoca della sospensione.
 |  |  |  | Art. 2. Criteri  per  la  classificazione  come  medicinali  non  soggetti  a prescrizione medica
 
 Sono  classificabili  come  medicinali  non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le confezioni:
 a) che contengono una quantita' totale di principi attivi <= 10 g per  ciascuna  unita' posologica e un numero di unita' posologiche <= 20  oppure  una  quantita'  totale  di  principi  attivi  <= 20 g per ciascuna unita' posologica e un numero di unita' posologiche <= 10 o, se  non  confezionate  in  singole  unita' posologiche, una quantita' totale di principi attivi <= 200 g;
 b) con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale»;
 c) che non sono destinate ad uso esclusivamente pediatrico.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione   ai  fini  della  fornitura  delle  confezioni  gia' autorizzate all'immissione in commercio
 
 1)  Le  confezioni corrispondenti al criterio indicato alla lettera a) del precedente art. 2:
 a) se  gia'  classificate  ai  sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto   legislativo   conservano   la   propria  classificazione  a condizione  di  adeguare  gli stampati, ove necessario, ai criteri di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma;
 b) se  non  gia'  classificate  ai sensi del medesimo art. 3 sono riclassificate  come  medicinali  non  soggetti a prescrizione medica solo se conformi anche ai criteri di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma;
 2)  La  mancata  presentazione della domanda di cui al comma 2) del successivo  art. 5 determina la classificazione della confezione come medicinale soggetto a prescrizione medica.
 3)  Le  confezioni  che  non  corrispondono  ai criteri indicati al precedente  art.  2 ed alle condizioni previste dal presente articolo sono  classificate  come medicinali soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 4. Efficacia della classificazione ai fini della fornitura
 
 Entro  i  sessanta  giorni successivi al termine di cui al comma 2) del  successivo  art.  5  ed al comma 3) del successivo art. 6 l'AIFA pubblica  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle  confezioni  completo  della  relativa  classificazione ai fini della  fornitura  che  e'  efficace a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.
 |  |  |  | Art. 5. Adeguamento   degli   stampati  delle  confezioni  classificate  come medicinali non soggetti a prescrizione medica
 
 1)   Le  aziende  titolari  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  (di seguito «titolari A.I.C.») adeguano il riassunto delle caratteristiche   del   prodotto  ed  il  foglio  illustrativo  delle confezioni  classificate  come medicinali non soggetti a prescrizione medica a quelli riportati nell'allegato 1.
 2)  I  titolari A.I.C. presentano la relativa domanda di variazione degli  stampati  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.
 3)  La  domanda  e'  approvata  se  al  termine dei sessanta giorni successivi  alla data di deposito l'AIFA non ha espresso obiezioni al riguardo.
 4)  I  titolari A.I.C. adottano gli stampati approvati ai sensi del precedente  comma  3) immediatamente per quanto riguarda il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette,  a  partire dai lotti prodotti entro il termine massimo di sessanta   giorni  dalla  suddetta  approvazione;  e'  consentito  lo smaltimento  delle  scorte  dei  lotti  prodotti anteriormente a tale termine.
 |  |  |  | Art. 6. Adeguamento   degli   stampati  delle  confezioni  classificate  come medicinali soggetti a prescrizione medica
 
 1)   Le   confezioni   classificate   come  medicinali  soggetti  a prescrizione    medica   conservano   le   indicazioni   terapeutiche attualmente  autorizzate (solo lassativo, solo lavaggio intestinale o entrambe) ma riformulate come appresso specificato:
 a) «Trattamento della stitichezza»;
 b) «Condizioni  cliniche  che richiedono uno svuotamento completo dell'intestino  crasso  (e.g.  preparazione  pre-operatoria, indagini diagnostiche, etc.).».
 2)  i  titolari A.I.C. adeguano, ove necessario, il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo modificando la sezione  relativa  alle  indicazioni  terapeutiche  conformemente  al precedente comma 1).
 3)  I  titolari A.I.C. presentano la relativa domanda di variazione degli  stampati  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.
 4)  La  domanda  e  approvata  se  al  termine  dei sessanta giorni successivi  alla data di deposito l'AIFA non ha espresso obiezioni al riguardo.
 5)  I  titolari A.I.C. adottano gli stampati approvati ai sensi del precedente  comma  4) immediatamente per quanto riguarda il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, per il foglio illustrativo e le etichette,  a  partire dai lotti prodotti entro il termine massimo di sessanta   giorni   dalla  suddetta  approvazione,  e  consentito  lo smaltimento  delle  scorte  dei  lotti  prodotti anteriormente a tale termine.
 |  |  |  | Art. 7. Autorizzazioni successive
 
 Le  autorizzazioni  all'immissione in commercio e le autorizzazioni delle  variazioni  sono  rilasciate,  successivamente  all'entrata in vigore della presente determinazione, in conformita ad essa.
 |  |  |  | Art. 8. Rispetto delle norme sul bilinguismo
 
 I  titolari  A.I.C. sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.
 |  |  |  | Art. 9. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
 Roma, 2 marzo 2006
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 70 a pag. 75  <----
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