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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2006 |  | Modifiche     al    testo    unico    delle    norme    regolamentari dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della Repubblica, in materia di contenzioso. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 Richiamato   l'articolo   8   del   Regolamento  del  Senato  della Repubblica;
 Visto  l'articolo  4, comma 3, della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato 5 dicembre 2005, n. 180, recante il Regolamento del  Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del  19 dicembre  2005,  con  cui  il  Presidente del Senato e' stato delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di coordinamento  al  vigente  testo  unico  delle  norme  regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale;
 Considerate  la necessita' di garantire il buon funzionamento degli organi  del  Senato competenti in materia di tutela giurisdizionale e l'esigenza  di  apportare  le  conseguenti  modifiche al citato testo unico;
 Esperita  la  procedura  di  cui  all'articolo  100,  comma 2,  del predetto testo unico;
 Decreta:
 
 Art. 1. Elezione  del  Presidente  e  del  Vice  Presidente della Commissione
 contenziosa
 
 1.   All'articolo   72,  comma  8,  del  testo  unico  delle  norme regolamentari   dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del Senato  della  Repubblica,  approvato  con decreto del Presidente del Senato  11 dicembre  2003,  n.  9962,  di  seguito  denominato «testo unico», l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione, comprensiva  dei  membri  nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del   Regolamento   approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di Presidenza  5 dicembre  2005, n. 180, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i senatori».
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza dei termini
 
 1.  All'articolo  85,  comma  1, del testo unico, le parole: «della Commissione  contenziosa  e  del  Consiglio  di  garanzia - nonche' i termini  per  la  impugnazione  di cui agli articoli 72 e 76 - » sono soppresse  e  le  parole  «dei suddetti organi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto organo».
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti per le nomine
 
 1.  All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  «,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 85-bis».
 2.  All'articolo  75, comma 2, del testo unico, il primo periodo e' sostituito   dal   seguente:   «All'inizio  di  ogni  legislatura  il Presidente  del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un collegio  di  cinque  senatori  con  i  requisiti di cui all'articolo 85-bis».
 3. Dopo l'articolo 85 del testo unico e' inserito il seguente:
 «Art.  85-bis  (Requisiti  per  la  nomina  dei  senatori).  - 1. I senatori  componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio  di  garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i senatori  in  carica  esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 a) magistrato,  anche  a  riposo,  delle magistrature ordinaria e amministrative;
 b) professore  ordinario  o  associato  d'universita'  in materie giuridiche, anche a riposo;
 c) avvocato dello Stato, anche a riposo;
 d) avvocato del libero foro».
 |  |  |  | Art. 4. Norme transitorie e finali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1  e 3 si applicano a partire  dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di autodichia.
 2.  Fino  alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della XV  legislatura,  svolgono  le  funzioni  di  Presidente  e  di  Vice Presidente  della  Commissione  contenziosa i senatori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  In  sede  di prima applicazione, i due membri effettivi e i due membri   supplenti,   nominati   nella   XIV   legislatura  ai  sensi dell'articolo   1,  commi  2  e  3,  del  Regolamento  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura.
 4.  All'articolo  1,  comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza  5 dicembre  2005,  n.  180,  anziche':  «dall'art.  2 del presente regolamento» si legga: «dal comma 2».
 |  |  |  | Art. 5. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 1° marzo 2006
 Il Presidente: Pera
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