Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2006
Modifiche al testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, in materia di contenzioso.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Richiamato l'articolo 8 del Regolamento del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 4, comma 3, della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato 5 dicembre 2005, n. 180, recante il Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005, con cui il Presidente del Senato e' stato delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale;
Considerate la necessita' di garantire il buon funzionamento degli organi del Senato competenti in materia di tutela giurisdizionale e l'esigenza di apportare le conseguenti modifiche al citato testo unico;
Esperita la procedura di cui all'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico;
Decreta:

Art. 1. Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
contenziosa

1. All'articolo 72, comma 8, del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente del Senato 11 dicembre 2003, n. 9962, di seguito denominato «testo unico», l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione, comprensiva dei membri nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i senatori».
 
Art. 2.
Decorrenza dei termini

1. All'articolo 85, comma 1, del testo unico, le parole: «della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia - nonche' i termini per la impugnazione di cui agli articoli 72 e 76 - » sono soppresse e le parole «dei suddetti organi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto organo».
 
Art. 3.
Requisiti per le nomine

1. All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 85-bis».
2. All'articolo 75, comma 2, del testo unico, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un collegio di cinque senatori con i requisiti di cui all'articolo 85-bis».
3. Dopo l'articolo 85 del testo unico e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Requisiti per la nomina dei senatori). - 1. I senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
b) professore ordinario o associato d'universita' in materie giuridiche, anche a riposo;
c) avvocato dello Stato, anche a riposo;
d) avvocato del libero foro».
 
Art. 4.
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a partire dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di autodichia.
2. Fino alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della XV legislatura, svolgono le funzioni di Presidente e di Vice Presidente della Commissione contenziosa i senatori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima applicazione, i due membri effettivi e i due membri supplenti, nominati nella XIV legislatura ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura.
4. All'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, anziche': «dall'art. 2 del presente regolamento» si legga: «dal comma 2».
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2006
Il Presidente: Pera
 
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