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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 14 febbraio 2006 |  | Integrazione  all'ordinanza  dell'11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti   di  protezione  per  casi  di  influenza  aviaria  ad  alta patogenicita' negli uccelli selvatici. |  | 
 |  |  |  | Il MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  legge  del  29 dicembre  1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;
 Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  ed  in particolare 1'art. 117;
 Vista  la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure urgenti   di  protezione  per  casi  di  influenza  aviaria  ad  alta patogenicita' negli uccelli selvatici;
 Considerato  che  l'adozione delle misure di restrizione nelle aree interessate  disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio 2006  sopra  citata,  rende  necessario,  tenuto  anche  conto  delle indicazioni  pervenute  in  proposito  dalla  Commissione europea, la previsione  di  deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti di    origine    animale    appartenenti   alle   specie   sensibili, predeterminandone  condizioni  e  presupposti  da  assoggettare  alla preventiva  verifica da parte delle autorita' sanitarie e dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
 Ordina:
 
 Art. 1.
 1.   All'ordinanza  dell'11 febbraio  2006,  dopo  l'art.  6,  sono aggiunti i seguenti: A. «Art. 7. (Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno).
 1.  Il  sindaco,  previo  parere  favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
 a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra aziende  poste  all'interno  della  stessa  zona  di  protezione,  di pollastre  pronte  per  la  deposizione  a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:
 nei  5  giorni  precedenti  il  carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
 nelle  48 h  precedenti  il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove  possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;
 le   analisi   devono   essere   effettuate  presso  l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
 Le  aziende  di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario.
 All'arrivo  nella  azienda  di  destinazione il sevizio veterinario effettua  un  controllo  clinico  sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla  data  di  accasamento,  la  partita  deve essere sottoposta ai medesimi  controlli  sopra  citati  da parte del servizio veterinario competente per territorio;
 b) in  deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2,  lettera  a),  il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona  di  protezione  o  di sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:
 1)  effettui,  nelle  48  ore  precedenti  la prima spedizione, un'ispezione  veterinaria  sul pollame da inviare al macello che deve comprendere  anche  il  prelievo  di  10  tamponi  tracheali, laddove possibile  in  relazione  alla  taglia  degli animali; tale ispezione copre  tutto  il  pollame  da  inviare  al macello entro i tre giorni successivi  alla  sua  effettuazione. Per le spedizioni successive al terzo  giorno,  l'ispezione,  comprensiva  del  prelievo  di  tamponi tracheali,  deve  essere  ripetuta con le medesime modalita' indicate fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;
 2)  verifichi  che  il  carico  e  il  trasporto del pollame al macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario al  completamento  delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;
 c) in  deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2,  lettera  a),  lo  spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle  zone  soggette  a  restrizione,  a  condizione che il servizio veterinario  competente  per l'azienda di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito favorevole,   su  altrettanti  riproduttori,  campionati  in  maniera statisticamente   significativa.   A   tal   fine,   le   aziende  di destinazione:
 1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
 2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
 3)  devono  aver  rispettato  il  periodo  di  vuoto  sanitario previsto  dalle  norme  di  biosicurezza  di  cui  all'ordinanza  del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;
 d) in  deroga  all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui:
 nei  5  giorni  precedenti  il  carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
 nelle  48 h  precedenti  il  carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.
 I    campioni    devono    essere   esaminati   presso   l'Istituto zooprofilattico  sperimentale  competente  per territorio. All'arrivo nella  azienda  di  destinazione  il servizio veterinario effettua un controllo  clinico  sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento,  la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra  citati  da  parte  del  servizio  veterinario  competente  per territorio.
 2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  lettera b), se nelle zone interessate  non  vi  e'  un  macello  o  questo  non  ha sufficiente capacita'   di   macellazione,   l'autorita'   regionale  provvede  a individuarne  uno  situato  all'interno  del  territorio  di  propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio regionale,  e'  permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la  regione  di  spedizione  e quella di destinazione, previo formale parere  favorevole  del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
 3.  In  tutti  i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei  relativi  prodotti  deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili   presenti   nella   zona   di   restrizione  devono  essere accuratamente  lavati  e  disinfettati ad ogni scarico degli animali, secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
 4.  I  proprietari  o  i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere   un   registro  aggiornato  delle  movimentazioni  da  e  per l'azienda.». B. «Art. 8. (Deroghe per le uova da cova).
 1.  Il  sindaco,  su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende  sanitarie  competenti  per  territorio, puo' autorizzare, in deroga  all'art. 3, comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da cova  all'interno  della  zona  di  protezione nonche' all'esterno di essa, a condizione che:
 a) le  uova  siano  inviate  direttamente  verso  un incubatoio situato   nel   territorio  regionale  e  individuato  dall'autorita' regionale competente;
 b) le   uova   e   gli   imballaggi  che  le  contengono  siano disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;
 c) almeno    20    riproduttori,    campionati    in    maniera statisticamente  significativa,  siano  stati  sottoposti a controllo sierologico  e  tamponi  tracheali,  con esito negativo, da parte dei servizi veterinari.
 2.  I  servizi  veterinari  devono  verificare  che l'incubatoio di destinazione  garantisca  la  rintracciabilita' delle partite di uova introdotte ai sensi del comma 1.
 3.  I  pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere  destinati  esclusivamente  a  allevamenti  in  cui  sia stato rispettato  il  periodo  di  vuoto  sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.
 4.  L'invio  delle  uova  ad  incubatoi  situati  al  di  fuori del territorio  regionale,  e'  consentito  previo formale accordo tra la regione  di  spedizione  e  quella di destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
 5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.». C.  «Art. 9. (Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame).
 1.  Il  sindaco,  su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende  sanitarie  competenti  per  territorio, puo' autorizzare, in deroga  all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  l'invio  dalla zona di protezione di:
 a) carne  fresca  di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta  in  conformita'  dell'allegato  II e delle sezioni II e III dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita'  delle  sezioni  I,  II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
 b) carne  macinata  e  preparati  e  prodotti  a  base  di  carne contenenti  la  carne  di cui alla lettera a) prodotti in conformita' delle  sezioni  V  e  VI  dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 853/2004;
 c) carne  fresca  di  selvaggina  da  penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al  trattamento  previsto  in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;
 d) prodotti  a  base  di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna  selvatica  sottoposta  al  trattamento  previsto  in  caso  di influenza   aviaria   conformemente   all'allegato  III  del  decreto legislativo n. 117 del 2005;
 e) carne  fresca  di  selvaggina  da  penna selvatica proveniente dall'esterno  della  zona  di  protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno  della  zona  stessa  in  conformita'  della  sezione  IV dell'allegato  III  al  regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita'  del  capo  VIII  della  sezione  IV  dell'allegato  I al regolamento (CE) n. 854/2004;
 f)  carne  macinata  e  preparati  e  prodotti  a  base  di carne contenenti  la  carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati  nella zona di protezione in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004». D. «Art. 10. (Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale).
 1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2,   lettera  f),  ai  soli  fini  della  lavorazione  ai  sensi  del regolamento  (CE) n. 1774/2002, puo' essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale».
 La  presente  ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita' sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 14 febbraio 2006
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108
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