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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 16 febbraio 2006 |  | Ricognizione  delle  autorizzazioni  ad  emettere gas a effetto serra rilasciate   con   decreti   DEC/RAS/2179/2004,  DEC/RAS/2215/2004  e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  13 ottobre  2003  che  istituisce  un  sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e  che  modifica  la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);
 Visto  il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 316, recante  disposizioni  urgenti  per  l'applicazione  della  direttiva 2003/87/CE  in  materia  di  scambio di quote di emissione dei gas ad effetto  serra  nella  Comunita' europea, ed in particolare l'art. 1, comma  4, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra  e' rilasciata dal direttore generale per la ricerca ambientale e  lo  sviluppo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  dal  direttore  generale  per  l'energia  e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 3, comma  1,  che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la  ricerca  ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorita' nazionale competente per l'attuazione della direttiva;
 Visto   il  decreto  16 novembre  2004,  n.  DEC/RAS/1715/2004  che definisce  il formato e le modalita' di trasmissione della domanda di autorizzazione  ad  emettere  gas  ad  effetto serra, di richiesta di eventuali aggiornamenti, nonche' le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;
 Visti  i decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04 del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 recanti l'autorizzazione  ad emettere gas a effetto serra rilasciata ai sensi del  decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni,   dalla   legge   30 dicembre  2004,  n.  316,  ed  in particolare  l'art.  1, comma 1, l'art. 2, comma 1, nonche' l'art. 3, comma 3, dei medesimi decreti;
 Considerato  l'art.  3,  comma  3, dei decreti di autorizzazione ad emettere  gas  ad  effetto serra sopra citati recante disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra;
 Visto  il  decreto  DEC/RAS/854/2005  del  1° luglio  2005  recante disposizioni  di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004)  130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio  e  la  comunicazione  delle  emissioni di gas a effetto serra  ai  sensi  della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  ed in particolare l'art. 1, comma 2, che modifica le disposizioni  per  il  monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'art. 3 dei decreti di autorizzazione sopra citati;
 Considerato che l'art. 2, comma 1, dei decreti di autorizzazione ad emettere  gas ad effetto serra sopra citati, stabilisce che i gestori degli  impianti  in  possesso  di  autorizzazione  ad emettere gas ad effetto   serra   devono  richiederne  l'aggiornamento  nel  caso  di modifiche  della  natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi  ampliamenti,  ovvero  di  modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio;
 Considerato che l'art. 1, comma 3, dei decreti di autorizzazione ad emettere  gas ad effetto serra sopra citati stabilisce che al termine dell'esame  del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 da parte della Commissione europea, il direttore generale per la ricerca ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  il  direttore generale per l'energia e le risorse minerarie  del  Ministero delle attivita' produttive procedono ad una ricognizione  delle  autorizzazioni  concesse  e  alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca;
 Viste   le  richieste  di  aggiornamento  delle  autorizzazioni  ad emettere  gas  ad  effetto  serra  pervenute  all'Autorita' nazionale competente  per  l'attuazione  della  direttiva 2003/87/CE secondo le modalita'  indicate  nel  decreto  direttoriale  16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;
 Considerato  che  la ricognizione delle autorizzazioni sopra citata e'  stata effettuata sulla base di dette richieste, nonche' di quanto previsto nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  con C(2005) 1527 finale  del  25 maggio  2005  contenente  le valutazioni in merito al Piano  nazionale  di  Assegnazione  delle quote di emissioni di CO2 e alla  relativa  integrazione  predisposti  ai sensi dell'art. 9 della direttiva  2003/87/CE  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  dal  Ministero delle attivita' produttive e notificati alla  Commissione  europea rispettivamente in data 15 luglio 2004 con nota   protocollo  n.  5164/RAS/2004  e  24 febbraio  2005  con  nota protocollo n. 3525;
 Il  direttore  generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e il direttore generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive;
 Decretano:
 
 Art. 1.
 Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
 
 1.  Le  autorizzazioni  ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con  decreti  DEC/RAS/013/05,  DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ai sensi  del  decreto-legge  12 novembre  2004,  n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316, ed elencate in allegato A al presente decreto sono annullate.
 |  |  |  | Art. 2. Aggiornamento  delle  informazioni  relative  alle  autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
 
 1.   Le  informazioni  associate  al  numero  identificativo  delle autorizzazioni  ad  emettere  gas  ad  effetto  serra  rilasciate con decreti   DEC/RAS/013/05,   DEC/RAS/2215/04  e  DEC/RAS/2179/2004  ed elencate  nei  rispettivi allegati 1, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in allegato B al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Dichiarazione   sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  attestante  il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
 
 1.  I  gestori  degli impianti di cui all'allegato B presentano una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai sensi del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito:  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000) attestante  il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui  all'art. 3, comma 3, dei decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e  DEC/RAS/2179/2004  e  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del decreto DEC/RAS/854/2005.
 2.  La  dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo  lo  schema  in  allegato  C  al presente decreto, va inviata all'Autorita'  nazionale  competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE  - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione  generale  per  la  ricerca ambientale e lo sviluppo» - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal  giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all'emanazione del presente decreto.
 La  data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.
 3.  Ove  la  dichiarazione  di  cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, l'Autorita' nazionale competente provvede affinche' il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al giorno successivo il ricevimento della dichiarazione.
 Roma, 16 febbraio 2006
 
 Il Direttore generale
 della Direzione per la ricerca ambientale
 e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Clini
 Il Direttore generale
 per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive
 Garribba
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 4 a pag. 22  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 100  <----
 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 101 a pag. 145  <----
 |  |  |  | Allegato C 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 146  <----
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