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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n. 75 |  | Modificazioni  alla  composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di facilitare la lettura della scheda elettorale e l'espressione del voto in occasione dell'elezione   della   Camera   dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 
 Schede per l'elezione della Camera dei deputati
 
 1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  8,  della  legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
 "Sulle  schede  i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.".
 2.  La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato 1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Schede per l'elezione del Senato della Repubblica
 
 1.  Il  secondo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 11 del testo unico  delle  leggi  recanti  norme  per  l'elezione del Senato della Repubblica,  di  cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come  modificato  dall'articolo  4,  comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
 "Sulle  schede  i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla   stessa   coalizione  sono  riprodotti  di  seguito,  in  linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.".
 2.  La  tabella  A  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge 21 dicembre  2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato 2 al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali
 
 1.  Limitatamente  all'esercizio  finanziario  2006,  per le sole spese   comunque   connesse   allo  svolgimento  delle  consultazioni elettorali  e  referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al  disposto  dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 3-bis (1) (( Somme da conservare in conto residui ))
 
 ((1.  La  somma  iscritta  nello  stato di previsione del Ministero della  salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,  n.  58,  non  impegnata  al  31  dicembre  2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo. ))
 |  |  |  | Art. 3-ter (1) (( Copertura di oneri in conto capitale ))
 
 ((   1.   Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  2 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10  giugno  2005,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | AllegatI 
 ---->   Vedere Allegati da pag. 38 a pag. 39  <----
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