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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 74 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica  tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il  Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di euro  160.150  annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5888):
 
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 31 maggio 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 29 giugno 2005, con pareri delle commissioni
 I, V, VII e X.
 Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 2005 ed il
 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il 21 novembre 2005 e approvato il
 22 novembre 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3663):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   25 novembre   2005,   con   pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 29 novembre 2005 ed
 il 17 gennaio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 19 gennaio 2006 (Atto
 n. 3663-A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | ALLEGATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL
 GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE
 SVIZZERO Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Consiglio  federale svizzero, qui di seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di  rafforzare  ulteriormente  i  legami di amicizia fra i due Paesi, riconoscendo  la  necessita' di un rafforzamento della collaborazione nei campi della ricerca scientifica e tecnologica e delle innovazioni industriali,  anche nell'ambito di programmi multilaterali al fine di favorire  un'adeguata  partecipazione  dei  due  Paesi  ai  programmi stessi, hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1
 FINALITA' Lo  scopo del presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni  che favoriscano la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori  di  mutuo  interesse fra i due Paesi, su basi paritarie e di reciproco   vantaggio,   nel  rispetto  delle  loro  regolamentazioni nazionali  e  degli  obblighi  derivanti da Accordi internazionali da essi firmati.
 Articolo 2
 AMBITI DI COLLABORAZIONE Le  Parti  Contraenti  assicureranno,  nel  rispetto  delle  leggi  e regolamenti  vigenti  sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei   settori  della  ricerca  scientifica  di  base,  della  ricerca applicata,   dell'innovazione   tecnologica   e   delle  applicazioni industriali,  secondo  le  priorita' definite dalla Commissione Mista prevista all'Articolo 6.
 Articolo 3
 RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  lo  sviluppo della cooperazione scientifica  e  tecnologica  tra  istituzioni  accademiche,  Enti  di ricerca  e  organizzazioni  scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso: a) scambi di visite di delegazioni scientifiche; b) scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico; c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici; d) ricerche congiunte su temi di comune interesse; e)   realizzazione  congiunta  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo tecnologico; f)  corsi  di  formazione,  aggiornamento  e specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico. g) la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. h)  scambio  di  informazioni  e  di  dati  nel settore scientifico e tecnologico; i) creazione di laboratori congiunti
 Articolo 4
 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo  e  previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui  all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocita'  e  della  disponibilita'  delle  risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
 Articolo 5
 PROPRIETA' INTELLETTUALE Disposizioni  per la protezione della proprieta' intellettuale creata o  trasferita nel corso delle attivita' previste dal presente Accordo sono  incluse  nell'Annesso  1,  che costituisce parte integrante dei presente Accordo.
 Articolo 6
 COMMISSIONE MISTA Per  dare  applicazione  al  presente  Accordo,  le Parti decidono di istituire  una  Commissione  Mista  che  avra' il compito di redigere Programmi  pluriennali  e  di  stabilire  i  settori  prioritari e le modalita' pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due  Paesi.  La  Commissione Mista e' composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori. La  Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali diplomatici e si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera.
 Articolo 7
 ENTRATA IN VIGORE Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data della ricezione della  seconda  delle  due  notifiche  con cui le Parti Contraenti si saranno   comunicate   formalmente   l'avvenuto  espletamento.  delle rispettive  procedure  interne  di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
 Articolo 8
 DURATA E VALIDITA' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per  le  vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua  notifica  all'altra  Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione  dei  programmi  in  corso  concordati nel periodo di validita'  del  presente  Accordo,  salvo  che  le  Parti  Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Brema il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana.
 
 PER IL GOVERNO DELLA         PER IL CONSIGLIO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA          SVIZZERO
 ANNESSO 1 La  titolarita'  di  un  diritto  di  Proprieta'  Intellettuale (PI), derivante  da  contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, nell'attuazione  del  presente  Accordo,  appartiene, in relazione al proprio  contributo,  a  ciascuna  Parte,  la  quale e' anche la sola responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi. La   titolarita'  di  un  diritto  di  PI  derivante  dal  contributo scientifico    fornito    congiuntamente   dalle   Parti   Contraenti nell'attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti, le  quali  possono  esercitare  il  diritto  per  scopi  di ricerca e sviluppo senza corrispondere alcun compenso. Ciascuna  Parte Contraente puo' esercitare il diritto di PI per scopi commerciali a condizione che l'altra Parte dia il proprio consenso in forma  scritta;  in tal caso, i compensi derivanti sono suddivisi tra le Parti in proporzione al proprio contributo. Le  controversie  in  materia  di PI che possono sorgere tra le Parti Contraenti  nell'ambito  del  presente  Accordo  sono risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni   o   con  la  stipula  di  specifiche  intese  fra  le Istituzioni  interessate,  nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti   nei   due  Paesi  e  degli  impegni  assunti  dagli  stessi nell'ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.
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