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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. 303 |  | Regolamento  per  l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti  amministrativi  di competenza del Segretariato generale della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  degli articoli 2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, gli articoli 2 e 4;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a  norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come modificato  dal  decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree funzionali omogenee   da   affidare   alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato  generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica,  per  tali  strutture  e  per  quelle  di  cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli  uffici  e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le rispettive competenze;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  e  successive  modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002,  n.  249, recante individuazione dei termini e dei responsabili dei   procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Segretariato generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo  10,  comma  2,  il quale prevede che entro due anni dalla data   di   entrata   in   vigore   del  regolamento  sopracitato,  e successivamente  ogni  tre  anni,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  verifica  lo  stato di attuazione della normativa emanata e apporta,   nelle   prescritte   forme,   le   modificazioni  ritenute necessarie;
 Considerato che, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e  gestionali  avvenuti  presso  le  strutture  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, si rende necessario apportare modificazioni al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249;
 Considerato,   inoltre,   l'articolo   3,   comma   6-quater,   del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  in  cui si prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di  conversione  si  debba  provvedere  ad  emanare  i  provvedimenti previsti  dall'articolo  2  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni;
 Effettuata   la  ricognizione  delle  strutture  del  Segre-tariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle relative attribuzioni  che si risolvono nell'elaborazione e nell'emanazione di provvedimenti amministrativi;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 1367/2005, Sezione consultiva   per  gli  atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza  del 4 aprile 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti amministrativi   di   competenza   del  Segretariato  generale  della Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   sia  che  conseguano obbligatoriamente  a  iniziativa  di  parte,  sia  che debbano essere promossi d'ufficio.
 2.  I  procedimenti  di  competenza del Segretariato generale della Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  si  concludono  con  un provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun procedimento,   nelle   allegate   tabelle  che  costituiscono  parte integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi', l'indicazione dell'ufficio competente e delle fonti normative.
 3.  In  caso  di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle,  lo  stesso  si conclude nel termine indicato da altra fonte legislativa  o  regolamentare  o, in mancanza, nel termine di novanta giorni  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note  per la pubblicazione del decreto del Presidente della
 Repubblica.  concernente  «Regolamento per l'individuazione
 dei   termini   e   dei   responsabili   dei   procedimenti
 amministrativi  del  Segretariato generale della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri, a norma degli articoli 2 e 4
 della legge 241/1990».
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
 il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'interazione  delle  leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 - Il  testo  degli  articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
 1990,  n.  241:  (Nuove  norme  in  materia di procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi), e' il seguente:
 «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
 procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
 ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
 amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
 l'adozione di un provvedimento espresso.
 2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
 entro   i   quali   i   procedimenti  di  competenza  delle
 amministrazioni  statali  devono concludersi, ove non siano
 direttamente   previsti   per   legge.  Gli  enti  pubblici
 nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i
 termini  entro i quali devono concludersi i procedimenti di
 propria  competenza.  I termini sono modulati tenendo conto
 della     loro    sostenibilita',    sotto    il    profilo
 dell'organizzazione  amministrativa,  e  della natura degli
 interessi  pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio di
 ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della domanda,
 se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
 3.  Qualora  non  si  provveda ai sensi del comma 2, il
 termine e' di novanta giorni.
 4.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti prevedono per
 l'adozione    di   un   provvedimento   l'acquisizione   di
 valutazioni  tecniche  di organi o enti appositi, i termini
 di  cui  ai  commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
 delle  valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
 non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
 e  3  possono  essere altresi' sospesi, per una sola volta,
 per   l'acquisizione   di   informazioni  o  certificazioni
 relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
 documenti  gia'  in  possesso dell'amministrazione stessa o
 non   direttamente   acquisibili   presso  altre  pubbliche
 amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
 comma 2.
 5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
 di  cui  ai  commi 2  o  3,  il ricorso avverso il silenzio
 dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
 6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
 necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
 fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
 un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
 2  o  3.  Il  giudice  amministrativo  puo' conoscere della
 fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
 dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
 presupposti.».
 «Art.   4   (Unita'   organizzativa   responsabile  del
 procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
 per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
 sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
 relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
 responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
 procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
 finale.
 2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
 rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
 ordinamenti.».
 - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59), e' pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
 1999, n. 203.
 - Il  testo  dell'art.  7,  commi 1, 2 e 3, del decreto
 legislativo    30 luglio    1999,    n.    303,    (Riforma
 dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
 «Art.   7   (Autonomia  organizzativa).  -  1.  Per  lo
 svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
 e   per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione  delle
 occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
 individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
 affidare  alle strutture in cui si articola il Segretariato
 generale.
 2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
 strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
 Sottosegretari da lui delegati.
 3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
 massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
 dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
 organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
 nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
 generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.».
 - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343
 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
 1999,   n.   303,  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'art. 1 della legge
 6 luglio   2002,  n.  137,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 12 dicembre 2003, n. 288.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa),   e'   stato  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n.
 42.
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 23 luglio  2002 (Ordinamento delle strutture generali della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207.
 - Il  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri  7 agosto  2002,  n.  249,  abrogato  da  presente
 regolamento  recava:  «Individuazione  dei  termini  e  dei
 responsabili  dei procedimenti amministrativi di competenza
 del  Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri,  ai  sensi  degli articoli 2 e 4 della legge
 7 agosto 1990, n. 241».
 - L'art.  10  del  citato  decreto  del  Presidente del
 Consigli  dei  Ministri  n.  249/2002  recava:  «Art. 10. -
 Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.».
 - Il   testo   dell'art.   3,   comma   6-quater,   del
 decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35: (Disposizioni urgenti
 nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
 sociale  e  territoriale),  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente:
 «Art. 3 (Semplificazione amministrativa). - 6-quater. I
 regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'art.
 2  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
 comma  6-bis  del  presente  articolo,  sono adottati entro
 centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto.».
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
 1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data  in  cui il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  abbia  notizia  del  fatto  da  cui sorge l'obbligo di provvedere.
 |  |  |  | Art. 3. Decorrenza del termine iniziale
 per i procedimenti a iniziativa di parte
 1.  Per  i  procedimenti  a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
 2.  La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'amministrazione portati  a  idonea  conoscenza  degli  amministrati,  e  deve  essere corredata  della  prevista  documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza  dei  presupposti richiesti da legge o da regolamento per l'adozione  del  provvedimento.  Le domande inviate per fax o per via telematica   sono  valide  in  presenza  delle  condizioni  richieste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto  della  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di cui all'articolo  7  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni,  e  all'articolo  4  del  presente regolamento. Per le domande  o  istanze  inviate  a  mezzo del servizio postale, mediante raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso  stesso.  Per  le  domande inviate per via telematica, si applica  il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
 4.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare o incompleta,  il  responsabile  del  procedimento ne da' comunicazione all'istante   entro   sessanta   giorni,  indicando  le  cause  della irregolarita'  o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il termine iniziale  del  procedimento  decorre  dal  ricevimento  della domanda regolarizzata o completata.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo
 2005,  n. 82: (Codice dell'amministrazione digitale), e' il
 seguente:
 «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
 pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica).  - 1. Le
 istanze   e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
 amministrazioni  per  via telematica ai sensi dell'art. 38,
 commi  1  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
 a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
 certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
 b) ovvero,   quando   l'autore  e'  identificato  dal
 sistema  informatico  con  l'uso  della  carta  d'identita'
 elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
 di  quanto  stabilito  da ciascuna amministrazione ai sensi
 della normativa vigente;
 c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
 informatico  con  i  diversi  strumenti di cui all'art. 64,
 comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
 amministrazione  ai  sensi  della normativa vigente e fermo
 restando il disposto dell'art. 64, comma 3.
 2.  Le  istanze  e  le dichiarazioni inviate secondo le
 modalita'  previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle
 istanze   e   alle  dichiarazioni  sottoscritte  con  firma
 autografa  apposta  in  presenza  del dipendente addetto al
 procedimento.
 3.  Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu'
 consentito  l'invio  di  istanze  e  dichiarazioni  con  le
 modalita' di cui al comma 1, lettera c).
 4.  Il  comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e' sostituito
 dal seguente:
 "2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate per via
 telematica   sono   valide  se  effettuate  secondo  quanto
 previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
 n. 82".».
 - Il testo degli articoli 7 e 8 della gia' citata legge
 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
 «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
 Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
 particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
 del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
 previste  dall'art.  8, ai soggetti nei confronti dei quali
 il  provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti
 diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
 parimenti   non   sussistano   le  ragioni  di  impedimento
 predette,  qualora  da  un  provvedimento possa derivare un
 pregiudizio    a    soggetti   individuati   o   facilmente
 individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
 l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
 modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
 2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
 facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
 della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
 comma 1, provvedimenti cautelari.».
 «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
 avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
 dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
 comunicazione personale.
 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 a) l'amministrazione competente;
 b) l'oggetto del procedimento promosso;
 c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
 procedimento;
 c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo i termini
 previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
 procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
 dell'amministrazione;
 c-ter) nei  procedimenti  ad  iniziativa di parte, la
 data di presentazione della relativa istanza;
 d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
 atti.
 3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
 comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
 particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
 rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
 di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
 dall'amministrazione medesima.
 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
 puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
 interesse la comunicazione e' prevista.».
 - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica  11 febbraio  2005,  n.  68 (Regolamento recante
 disposizioni   per   l'utilizzo   della  posta  elettronica
 certificata,  a  norma  dell'art. 27 della legge 16 gennaio
 2003, n. 3), e' il seguente:
 «Art.  3 (Trasmissione del documento informatico). - 1.
 Il  comma 1  dell'art.  14 del decreto del Presidente della
 Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e' sostituito dal
 seguente:
 "1.   Il   documento   informatico  trasmesso  per  via
 telematica  si  intende  spedito dal mittente se inviato al
 proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
 reso   disponibile   all'indirizzo  elettronico  da  questi
 dichiarato,   nella   casella   di  posta  elettronica  del
 destinatario messa a disposizione dal gestore."».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento
 1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia prevista  da  legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un pregiudizio.
 2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia' non  rese  note  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui  all'articolo  8  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  Qualora,  per  il  numero  degli  aventi  titolo,  la comunicazione  personale  risulti,  per  tutti  o per taluni di essi, impossibile  o  particolarmente  gravosa,  nonche' nei casi in cui vi siano   particolari   esigenze  di  celerita',  il  responsabile  del procedimento  procede  ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto   1990,   n.   241,  e  successive  modificazioni,  mediante l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito  atto,  indicante le ragioni  che  giustificano  la deroga, nel Bollettino ufficiale della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo'  essere  fatta  valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione  medesima,  mediante  segnalazione scritta al dirigente preposto  all'unita'  organizzativa  competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche  ai  fini  dei  termini  posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
 4.  Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -   Per il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si vedano le note all'art. 3.
 - Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (Codice
 dell'amministrazione    digitale),    e'   pubblicato   nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 16 maggio
 2005, n. 112.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Partecipazione al procedimento
 1.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, presso le sedi degli  organi o uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono  rese  note,  mediante  affissione  in appositi  albi  o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
 2.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, lettera b), della legge 7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni, coloro che hanno titolo  a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti  entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata  del  procedimento,  sempre che il procedimento stesso non sia gia'  concluso.  Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione   dell'avvio  del  procedimento,  effettuata  ai  sensi dell'articolo 4.
 3.  La  presentazione  di  memorie  e documenti presentati oltre il termine  indicato  al  comma  2  non  puo'  comunque  determinare  lo spostamento del termine finale del procedimento.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il   testo  dell'art.  10  della  gia'  citata  legge
 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
 «Art.  10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
 1.  I  soggetti  di  cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
 sensi dell'art. 9 hanno diritto:
 a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
 salvo quanto previsto dall'art. 24;
 b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
 l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
 pertinenti all'oggetto del procedimento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Termine finale del procedimento
 1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla  data  di  adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi,  i  termini si riferiscono alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
 2.  Ove  talune  fasi  del  procedimento, al di fuori delle ipotesi previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  siano  di  competenza  di amministrazioni diverse,   il   termine   finale  del  procedimento  deve  intendersi comprensivo  dei  periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
 3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di provvedere   con   sollecitudine,   fatta   salva   ogni  conseguenza dell'inosservanza del termine.
 4.  Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo preventivo   di   legittimita'   della   Corte  dei  conti  ai  sensi dell'articolo  3  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero ad altre forme  di  controllo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il periodo di tempo  relativo  alla  fase di controllo non e' computato ai fini del termine  di  conclusione  del procedimento. In calce al provvedimento soggetto   a  controllo,  il  responsabile  del  procedimento  indica l'organo  competente  al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro  cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.
 5.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
 6.  Quando  la  legge  prevede  che  la domanda dell'interessato si intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo   di   tempo   dalla   presentazione  della  domanda  stessa, l'amministrazione,  ove intenda adottare una determinazione espressa, deve  provvedervi  entro  il  termine  previsto per la formazione del silenzio-assenso.
 7.  Quando  la  legge  stabilisce nuovi casi di silenzio, i termini contenuti   nelle   tabelle   allegate  si  intendono  modificati  in conformita'.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Il  testo degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
 1990, n. 241, e' il seguente:
 «Art.  16  (Attivita'  consultiva).  -  1.  Gli  organi
 consultivi  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 sono  tenuti  a  rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
 richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
 richiesta.  Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi,
 sono   tenuti   a   dare   immediata   comunicazione   alle
 amministrazioni  richiedenti  del termine entro il quale il
 parere sara' reso.
 2.  In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia
 stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
 rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
 dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
 indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
 applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
 da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
 paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
 4.  Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
 esigenze  istruttorie  il  termine  di  cui al comma 1 puo'
 essere  interrotto  per  una  sola  volta  e il parere deve
 essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla
 ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle
 amministrazioni interessate.
 5.    Qualora   il   parere   sia   favorevole,   senza
 osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
 o con mezzi telematici.
 6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato predispongono
 procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
 loro richiesti.».
 «Art.17   (Valutazioni   tecniche).   -   1.   Ove  per
 disposizione   espressa  di  legge  o  di  regolamento  sia
 previsto  che  per  l'adozione  di un provvedimento debbano
 essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
 organi   od  enti  appositi  e  tali  organi  ed  enti  non
 provvedano  o  non  rappresentino  esigenze  istruttorie di
 competenza   dell'amministrazione  procedente  nei  termini
 prefissati  dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro
 novanta   giorni   dal   ricevimento  della  richiesta,  il
 responsabile  del  procedimento  deve  chiedere le suddette
 valutazioni  tecniche  ad altri organi dell'amministrazione
 pubblica   o   ad   enti   pubblici  che  siano  dotati  di
 qualificazione  e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad
 istituti universitari.
 2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
 caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da
 amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
 paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito abbia
 rappresentato   esigenze   istruttorie  all'amministrazione
 procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
 dell'art. 16.»
 - Il  testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
 20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti), e' il seguente:
 «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
 conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
 Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
 atti non aventi forza di legge:
 a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
 del Consiglio dei Ministri;
 b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
 atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
 piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
 dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
 lo svolgimento dell'azione amministrativa;
 c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
 programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
 di norme comunitarie;
 d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
 riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
 emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
 e) (abrogata);
 f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
 patrimonio immobiliare;
 g) decreti     che    approvano    contratti    delle
 amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
 attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
 quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
 dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
 di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
 ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
 l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
 contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
 superiore ad un decimo del valore suindicato;
 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
 accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
 Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
 di esercizi successivi;
 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
 scritto del Ministro;
 l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
 richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
 preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
 assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
 preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
 irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
 2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
 acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
 non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
 termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
 interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
 integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
 ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
 provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
 rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
 controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
 trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
 dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
 istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
 divengono esecutivi.
 3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
 con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
 notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
 amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
 Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
 riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
 ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
 amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
 riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
 illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
 4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
 esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
 bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
 nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
 provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
 regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
 controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
 anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
 dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
 stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
 modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
 La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
 riferimento del controllo.
 5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
 controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
 obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
 programma.
 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
 Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
 controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
 inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
 Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
 osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
 agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
 ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
 adottate.
 7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
 disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
 1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
 nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
 in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
 1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
 valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
 articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
 amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
 interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
 disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
 comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
 453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
 territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
 legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
 seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
 illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
 direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
 disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
 di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
 decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
 dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
 9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
 applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
 presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
 delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
 decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
 modificazioni.
 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
 della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
 sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
 assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
 annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
 ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
 presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
 hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
 materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
 votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
 della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
 sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
 magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
 annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
 almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
 ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
 delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
 numero minimo di ventuno votanti.
 10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
 stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
 competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
 composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
 11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
 dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
 dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
 caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
 circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
 a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
 deferisce la questione alla sezione.
 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
 al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
 da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
 ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
 richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
 notizia alla sezione del controllo.
 13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
 atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
 creditizia, mobiliare e valutaria.».
 - Il  testo  dell'art.  11  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367:  (Regolamento
 recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa e contabili), e' il seguente:
 «Art.  11  (Procedimento  del  controllo  preventivo di
 ragioneria).  - 1. La competente ragioneria, entro quindici
 giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
 l'impegno  di  spesa sotto la responsabilita' del dirigente
 che  lo  ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo'
 aver  luogo  ove  si  tratti  di  spesa che ecceda la somma
 stanziata  nel  relativo  capitolo di bilancio o che sia da
 imputare  ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure
 che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
 questa  piuttosto  che a quelli. In tal caso, la Ragioneria
 restituisce  alla  competente  amministrazione  l'atto, con
 l'indicazione  delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore
 corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
 registrazione  dell'atto si applicano le norme e il termine
 di cui al comma 2.
 2. -
 3. -
 4.  Ove  l'atto  sia soggetto a controllo preventivo di
 legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
 Ragioneria  e  alla  Corte dei conti. La documentazione che
 accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria,
 per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti.  Gli
 eventuali   rilievi   della   Ragioneria   sono   trasmessi
 all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
 conti.   Le   controdeduzioni   dell'amministrazione   sono
 parimenti  trasmesse  alla  Ragioneria  ed  alla  Corte dei
 conti.  La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3
 della  legge  14 gennaio  1994,  n.  20,  che decorrono dal
 momento  in  cui  l'atto  le  viene  trasmesso, completo di
 documentazione, dalla Ragioneria competente.
 5. -
 6. -
 7.  Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare
 somme  a  carico  del  bilancio dello Stato, debbono essere
 comunicati,   contestualmente  alla  loro  adozione,  dagli
 uffici  amministrativi  alla rispettiva ragioneria centrale
 per la registrazione dell'impegno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
 di organi od enti appositi
 1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e  il  parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo 16  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, l'amministrazione   richiedente   puo'   procedere  indipendentemente dall'acquisizione   del   parere.  Ove  l'amministrazione  procedente ritenga  di  non  avvalersi  di  tale  facolta',  il responsabile del procedimento   partecipa   agli   interessati  la  determinazione  di attendere  il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque   essere   superiore   a   quarantacinque   giorni.  Decorso inutilmente   tale   ulteriore   periodo,  l'amministrazione  procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 16 della legge 7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, l'amministrazione procedente,  decorso  inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma   1,   comunica   all'organo   interpellato   per   il   parere l'impossibilita'  di  proseguire  i  propri  lavori, informandone gli interessati.
 3.  Ove  per  disposizione  di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui all'articolo  17  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni,  il  responsabile  del procedimento chiede le suddette valutazioni  tecniche  agli  altri  organismi  di  cui al comma 1 del medesimo  articolo 17  e  partecipa  agli  interessati  l'intervenuta richiesta.  In  tali casi, per il periodo di centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  il  tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato con  le  modalita' di cui al comma 4, non viene computato ai fini del termine  finale  del  procedimento. A decorrere da centottanta giorni dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente   per  l'acquisizione  delle  valutazioni  tecniche  viene computato   ai   fini   del   termine  finale  del  procedimento,  da modificarsi, ove necessario, con le modalita' di cui al comma 4.
 4.  Entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  individua,  in  via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni  o  enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano  dotati  di  qualificazione  e  capacita'  tecnica equipollenti rispetto  a  quelle  degli  organi  ordinari,  ai quali sia possibile richiedere  in  via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri provvede altresi', ove occorra, ad apportare le  conseguenti  modifiche  ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate  al  presente  decreto.  La eventuale integrazione tabellare susseguente  all'individuazione  di  organi  o  enti  preposti in via alternativa  ad  esprimere valutazioni tecniche non comporta modifica del presente regolamento.
 5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, si applica la disposizione di cui al comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per  gli articoli 16 e 17 della citata legge 7 agosto
 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Pareri facoltativi
 1.  Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dai casi di  parere  obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere  in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento  da'  notizia  della  determinazione  agli  interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente  per  l'acquisizione  del parere, dalla richiesta alla sua ricezione,  non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il  parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge   7 agosto   1990,   n.   241,   e   successive  modificazioni. L'amministrazione  procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.
 2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui  al  comma  1,  ha  luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per  l'art.  16  della citata legge 7 agosto 1990, n.
 241, si vedano le note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Responsabile del procedimento
 1.   Salvo   che   sia   diversamente  disposto,  responsabile  del procedimento   e'  il  dirigente  preposto  all'unita'  organizzativa competente  alla trattazione del procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
 2.   Nel   caso   in  cui  siano  delegate  competenze  funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.
 3.  In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile   del   procedimento   sono   esercitate  dall'impiegato immediatamente sottordinato.
 4.  Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare la responsabilita' di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unita'.  In  caso  di  assenza  o  di  temporaneo  impedimento di quest'ultimo,   il   dirigente   preposto   all'unita'  organizzativa riassume,  senza  soluzione  di  continuita',  la responsabilita' del procedimento.
 5.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni contemplate  dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonche' dal presente regolamento, e  svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organiz-zative    e    di    servizio,   nonche'   quelli   attinenti all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il  testo  degli articoli 6, 11 e 14-bis della citata
 legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
 «Art.  6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
 1. Il responsabile del procedimento:
 a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
 ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
 presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
 provvedimento;
 b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
 compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
 misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
 dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
 di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
 erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
 ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
 indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
 d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
 notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
 provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
 competente   per   l'adozione.   L'organo   competente  per
 l'adozione   del  provvedimento  finale,  ove  diverso  dal
 responsabile  del  procedimento, non puo' discostarsi dalle
 risultanze  dell'istruttoria  condotta dal responsabile del
 procedimento   se   non   indicandone  la  motivazione  nel
 provvedimento finale.».
 «Art.   11   (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
 provvedimento).  -  1. In  accoglimento  di  osservazioni e
 proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
 procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
 dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
 interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
 determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
 finale ovvero in sostituzione di questo.
 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
 di  cui  al  comma 1, il responsabile del procedimento puo'
 predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
 separatamente   o   contestualmente,  il  destinatario  del
 provvedimento ed eventuali controinteressati.
 2.  Gli  accordi  di  cui  al presente articolo debbono
 essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
 salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
 applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
 codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
 quanto compatibili.
 3.   Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
 soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
 4.   Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
 l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
 salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
 indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
 verificatisi in danno del privato.
 4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon
 andamento  dell'azione  amministrativa,  in tutti i casi in
 cui  una  pubblica  amministrazione  conclude accordi nelle
 ipotesi  previste  al comma l, la stipulazione dell'accordo
 e'  preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
 competente per l'adozione del provvedimento.
 5.   Le   controversie   in   materia   di  formazione,
 conclusione  ed esecuzione degli accordi di cui al presente
 articolo  sono  riservate  alla giurisdizione esclusiva del
 giudice amministrativo.».
 «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
 La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
 di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
 beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
 documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
 studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
 istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
 quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
 presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
 la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
 della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
 richiedente.
 2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
 e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
 esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
 siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
 le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
 licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
 richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
 amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
 paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
 storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
 pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
 l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
 progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
 della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
 preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
 amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
 condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
 di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
 consenso.
 3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
 servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
 della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
 studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
 materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
 novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
 conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
 successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
 l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
 per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
 ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
 della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
 principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
 sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
 l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
 anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
 progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
 nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
 ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
 i necessari atti di consenso.
 3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
 preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
 ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
 storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
 incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
 sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
 3.
 4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
 servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
 e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
 motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
 significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
 procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
 privati sul progetto definitivo.
 5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
 del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
 il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
 indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
 di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
 conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
 successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
 mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
 l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
 servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
 quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive modificazioni.».
 - Il  gia'  citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
 82,  e'  stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
 1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento integrativo,  tranne  il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento  sia  l'effetto  automatico  della  modifica della norma organizzatoria originaria. In tal caso si puo' procedere direttamente alla modifica delle tabelle allegate.
 2.  Ogni  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri verifica lo stato   di  attuazione  della  normativa  emanata  e  apporta,  nelle prescritte forme, le modifi-cazioni ritenute necessarie.
 |  |  |  | Art. 11. Pubblicita'
 1.  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  anche nel Bollettino ufficiale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modificazioni.
 2.  Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e' indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti   l'indicazione   delle   unita'  organizzative  responsabili dell'istruttoria   e  del  procedimento,  nonche'  del  provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
 |  |  |  | Art. 12. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore dopo quindici giorni dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Dalla  stessa data e' abrogato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2002, n. 249.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 98
 |  |  |  | Procedimenti di competenza del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
 Tabelle
 
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 N O T A
 
 Dipartimento
 
 Struttura  di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato  generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensiva  di  una  pluralita'  di uffici accomunati da omogeneita' funzionale.
 
 Ufficio
 
 Struttura  di livello dirigenziale generale collocata all'interno di   strutture   dipartimentali  ovvero  in  posizione  di  autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti.
 
 Servizio
 
 Unita' operativa di base di livello dirigenziale.
 
 Capo Dipartimento
 
 Persona  preposta  Responsabile  di un Ufficio o Dipartimento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
 Capo dell'Ufficio
 
 Responsabile di una o piu' linee di attivita'.
 
 Capo del Servizio
 
 Responsabile  di  uno o piu' procedimenti amministrativi/processi organizzativi.
 
 Linee di attivita'
 
 Insieme  omogeneo  di  attivita' riferite alla specifica missione dell'ufficio.
 
 Procedimento amministrativo
 
 Processo organizzativo soggetto alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
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