| 
| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 73 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana   ed   il   Governo  della  Repubblica  di  Macedonia  sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  15  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di euro  51.940  annui  a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6008):
 
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 21 luglio 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   12   settembre  2005,  con  pareri  delle
 commissioni I, V, VI, VII, IX e X.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 21 settembre e 17
 novembre 2005.
 Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22
 dicembre 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3706):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'11 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 31 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | ALLEGATO 
 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA
 COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO
 
 Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della Repubblica di Macedonia (di seguito denominate "Parti Contraenti")
 RICONOSCENDO  l'importanza  del  turismo  sia  per  le  rispettive economie  che  per  una  maggiore  comprensione ed amicizia fra i due popoli;
 CONVINTI  della  necessita'  di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialita';
 CONSIDERANDO  la  volonta'  delle  due Parti di intraprendere ogni azione  mirante  ad  uno  sviluppo turistico sostenibile coerente col principio   di  salvaguardia  e  protezione  delle  risorse  naturali ambientali e culturali.
 Hanno convenuto quanto segue:
 
 ARTICOLO 1
 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo ed il rafforzamento delle  relazioni  turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza  reciproca  della storia e della cultura dei loro popoli e si  adopereranno  per  facilitare  la  cooperazione  tra  le imprese, organizzazioni,  istituzioni  ed  enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo:
 ARTICOLO 2
 Le  Parti  Contraenti si impegneranno a promuovere lo sviluppo del turismo  etico  e  sostenibile,  al  fine  di  aumentare  i  benefici derivanti   dal   turismo   per   le  comunita'  locali  e  mantenere l'integrita' ambientale e culturale delle stesse.
 ARTICOLO 3
 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno, allo scopo di promuovere lo sviluppo  dei  flussi  turistici,  lo  studio  e  la realizzazione di progetti  volti  a  migliorare  da  un  punto di vista quantitativo e qualitativo  i  collegamenti  marittimi,  aerei e terrestri tra i due Paesi.
 ARTICOLO 4
 Le  Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo del settore turistico anche  incoraggiando  lo  scambio  di  esperti  per la promozione del settore  e  collaborando  nel  campo  dell'offerta  formativa e della ricerca  al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e  dello  sviluppo  degli  investimenti turistici, nel rispetto delle proprie  leggi  e normative vigenti. La predetta collaborazione sara' effettuata  anche  mediante lo scambio di informazioni, di studi e di programmi di insegnamento in materia turistico - alberghiera.
 ARTICOLO 5
 Le   Parti   Contraenti  favoriranno,  nella  misura  possibile  e nell'ambito  delle  rispettive  possibilita',  lo scambio di borse di studio  per  la  formazione  di  esperti  nella  gestione  di imprese turistiche e di stages nel settore turistico, secondo le modalita' da stabilirsi per le vie diplomatiche.
 ARTICOLO 6
 Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
 a)  La realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e  di  animazione  turistiche,  al  fine  di scambiarsi le rispettive esperienze  e  di  studiare  le  possibilita'  di  realizzare  azioni congiunte nella promozione del turismo;
 b)  Lo  scambio  di  pubblicazioni  e  di  materiale  promozionale turistico;
 c) L'istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici  di rappresentanza e  di  Promozione turistica (il cui personale sara' assoggettato alle Ieggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
 d) Lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
 e)  L'armonizzazione  delle  rispettive  normative  nel  campo del turismo nonche' degli standard e dei target in materia ambientale;
 f)  L'utilizzazione  della  rete  Internet  come  strumento per la promozione turistica e per favorire lo scambio delle informazioni tra i due Paesi.
 ARTICOLO 7
 Le Parti Contraenti favoriranno la promozione di viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali.e sportive e  favoriranno  i  viaggi  volti  allo  sviluppo del turismo sociale, accordandosi reciprocamente le maggiori facilitazioni.
 ARTICOLO 8
 Le  Parti  Contraenti  cercheranno,  nel rispetto delle rispettive legislazioni,  di facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalita'  da  applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi i Paesi, come pure all'importazione e all'esportazione di documenti e materiali di promozione turistica.
 ARTICOLO 9
 Le  Parti  Contraenti,  nel  rispetto  delle proprie legislazioni, favoriranno  ed  incoraggeranno le attivita' di prestatori di servizi turistici,  quali  agenzie  di  viaggio,  operatori turistici, catene alberghiere,  compagnie  aeree,  ferrovie,  operatori  di autolinee e compagnie  di  navigazione,  allo  scopo  di  incrementare  i  flussi turistici verso entrambi i Paesi.
 ARTICOLO 10
 Le   Parti   Contraenti   favoriranno  l'adozione  di  ogni  utile provvedimento   amministrativo,   finanziario  e  fiscale  diretto  a facilitare  gli  investimenti  reciproci,  soprattutto  attraverso la costituzione  di  imprese  miste  ("Joint-Ventures"),  allo  scopo di ampliare   le  rispettive  infrastrutture  turistiche  e  contribuire all'incremento   ed   alla   regolarizzazione  dei  flussi  turistici bilaterali.
 Le   Parti  Contraenti  favoriranno  l'istituzione  di  canali  di informazione   nel   campo   turistico,   eventualmente   anche   con l'istituzione  di  una  apposita  banca  dati,  sulle possibilita' di investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione di  progetti,  l'interscambio  di  specialisti  e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.
 ARTICOLO 11
 Le  Parti  Contraenti  favoriranno  lo sviluppo della cooperazione anche  nel  contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel campo  del  turismo,  nell'ambito  dell'Iniziativa Centro-europea, di concerto  con  gli  altri Paesi che ne fanno parte, e si scambieranno informazioni  concernenti  i  risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.
 ARTICOLO 12
 La  Parte italiana, ove richiesta, prestera' la propria consulenza nelle    forme    che   la   Parte   macedone   riterra'   opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico macedone, nel rispetto delle peculiarita' tipiche della Nazione macedone, della sua storia e delle sue tradizioni.
 ARTICOLO 13
 Per  dare  applicazione  al  presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno   una   Commissione   mista   incaricata   di   favorire l'applicazione   dell'Accordo   stesso,  di  concordare  i  Programmi esecutivi e di esaminarne l'applicazione.
 La Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni  del  turismo competenti dei due Paesi, si riunira' a scadenza da concordare, alternativamente in Italia ed in Macedonia.
 ARTICOLO 14
 Le  disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli   impegni   delle   Parti  Contraenti  derivanti  da  Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.
 Le    eventuali    controversie    relative    all'attuazione    o all'interpretazione  del  presente  Accordo  verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.
 ARTICOLO 15
 Il  presente  Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima  notifica  con  la quale le Parti Contraenti si informino reciprocamente  che  la  rispettiva  procedura  interna  di  ratifica dell'Accordo sia stata completata.
 ARTICOLO 16
 Il  presente Accordo avra' durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente  di  anno in anno salvo il caso di denuncia. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le  vie  diplomatiche.  La  denuncia  avra'  effetto sei mesi dopo la notifica  all'altra  Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei  programmi  in  corso  concordati  durante  il periodo di vigenza dell'Accordo,   salvo  che  entrambe  le  Parti  Contraenti  decidano diversamente.
 In   fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto  a Skopje il 15.11.2002, in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per il Governo                        Per il Governo della della Repubblica Italiana             Repubblica di Macedonia
 ---->   Vedere Accordo in lingua da pag. 28 a pag. 32  <----
 |  |  |  |  |