Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 13 febbraio 2006, n. 73 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di euro 51.940 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6008):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 21 luglio 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 settembre 2005, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX e X. Esaminato dalla III commissione il 21 settembre e 17 novembre 2005. Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3706):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 31 gennaio 2006. Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006. |
| ALLEGATO
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominate "Parti Contraenti") RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione ed amicizia fra i due popoli; CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialita'; CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante ad uno sviluppo turistico sostenibile coerente col principio di salvaguardia e protezione delle risorse naturali ambientali e culturali. Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo: ARTICOLO 2 Le Parti Contraenti si impegneranno a promuovere lo sviluppo del turismo etico e sostenibile, al fine di aumentare i benefici derivanti dal turismo per le comunita' locali e mantenere l'integrita' ambientale e culturale delle stesse. ARTICOLO 3 Le Parti Contraenti incoraggeranno, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei flussi turistici, lo studio e la realizzazione di progetti volti a migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo i collegamenti marittimi, aerei e terrestri tra i due Paesi. ARTICOLO 4 Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo del settore turistico anche incoraggiando lo scambio di esperti per la promozione del settore e collaborando nel campo dell'offerta formativa e della ricerca al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e normative vigenti. La predetta collaborazione sara' effettuata anche mediante lo scambio di informazioni, di studi e di programmi di insegnamento in materia turistico - alberghiera. ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti favoriranno, nella misura possibile e nell'ambito delle rispettive possibilita', lo scambio di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di stages nel settore turistico, secondo le modalita' da stabilirsi per le vie diplomatiche. ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile: a) La realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo; b) Lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico; c) L'istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e di Promozione turistica (il cui personale sara' assoggettato alle Ieggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno); d) Lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici; e) L'armonizzazione delle rispettive normative nel campo del turismo nonche' degli standard e dei target in materia ambientale; f) L'utilizzazione della rete Internet come strumento per la promozione turistica e per favorire lo scambio delle informazioni tra i due Paesi. ARTICOLO 7 Le Parti Contraenti favoriranno la promozione di viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali.e sportive e favoriranno i viaggi volti allo sviluppo del turismo sociale, accordandosi reciprocamente le maggiori facilitazioni. ARTICOLO 8 Le Parti Contraenti cercheranno, nel rispetto delle rispettive legislazioni, di facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi i Paesi, come pure all'importazione e all'esportazione di documenti e materiali di promozione turistica. ARTICOLO 9 Le Parti Contraenti, nel rispetto delle proprie legislazioni, favoriranno ed incoraggeranno le attivita' di prestatori di servizi turistici, quali agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di incrementare i flussi turistici verso entrambi i Paesi. ARTICOLO 10 Le Parti Contraenti favoriranno l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale diretto a facilitare gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("Joint-Ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali. Le Parti Contraenti favoriranno l'istituzione di canali di informazione nel campo turistico, eventualmente anche con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilita' di investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori. ARTICOLO 11 Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel campo del turismo, nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte, e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo. ARTICOLO 12 La Parte italiana, ove richiesta, prestera' la propria consulenza nelle forme che la Parte macedone riterra' opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico macedone, nel rispetto delle peculiarita' tipiche della Nazione macedone, della sua storia e delle sue tradizioni. ARTICOLO 13 Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di favorire l'applicazione dell'Accordo stesso, di concordare i Programmi esecutivi e di esaminarne l'applicazione. La Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo competenti dei due Paesi, si riunira' a scadenza da concordare, alternativamente in Italia ed in Macedonia. ARTICOLO 14 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti. ARTICOLO 15 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si informino reciprocamente che la rispettiva procedura interna di ratifica dell'Accordo sia stata completata. ARTICOLO 16 Il presente Accordo avra' durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Skopje il 15.11.2002, in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica di Macedonia ----> Vedere Accordo in lingua da pag. 28 a pag. 32 <---- |
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