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| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 72 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione  degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della  Repubblica  di  Namibia  sulla  promozione  e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  13  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6086):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
 20 settembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
 Esaminato  dalla  III commissione il 16 novembre 2005 e
 l'11 gennaio 2006.
 Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 19
 gennaio 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3743):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 24 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 Allegato
 ACCORDO
 FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
 GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA
 SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
 
 PREAMBOLO
 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),
 animati   dal   desiderio  di  creare  condizioni  favorevoli  per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in  relazione  ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 e
 nel  riconoscere  che  la  promozione e la reciproca protezione di tali    investimenti,   sulla   base   di   Accordi   internazionali, contribuiranno  a  stimolare  iniziative  imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,
 e
 con  l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri
 hanno convenuto quanto segue:
 ARTICOLO 1 -Definizioni
 Ai fini del presente Accordo:
 1.  per  "investimento"  si  intende  ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica  o  da  una  persona  giuridica  di  una  Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i   regolamenti   di   quest'ultima,  indipendentemente  dalla  forma giuridica prescelta.
 Senza  limitare  la  portata generale, di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
 a)  beni  mobili ed immobili, nonche' ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti;
 b)  titoli  azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entita'  registrate  o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
 c)  diritti  a  somme  di denaro connesse ad un investimento, come pure  gli  utili  reinvestiti  e  gli  utili  di capitale o diritti a prestazioni  aventi  un  valore economico come parte integrante di un investimento;
 d)   diritti   d'autore,   marchi  commerciali,  brevetti,  design industriali   ed   altri   diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
 e)  qualsiasi  diritto  di  natura  economica derivante da legge o contratto,   nonche'   ogni   licenza   e  concessione  accordata  in conformita'  con  le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
 f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
 Le   eventuali   modifiche   nella   forma  dell'investimento  non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse  siano  apportate in conformita' con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato.
 2.  per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica  di  una  Parte  Contraente  che  effettui investimenti nel territorio  dell'altra  Parte  Contraente,  nonche' le consociate, le affiliate  e  le  filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche a giuridiche;
 3.   per   "persona  fisica",  in  riferimento  a  ciascuna  Parte Contraente,  si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi;
 4.  per  "persona  giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti,  si  intende  qualsiasi entita' costituita in conformita' con  le  leggi  di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente;
 5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi   compresi,  in  particolare,  profitti  o  interessi,  utili  di capitale,  dividendi,  royalties  o compensi per assistenza o servizi tecnici  ed  altri  servizi,  nonche'  qualsiasi altra prestazione in natura  come,  sebbene  non  esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;
 6.  per  "territorio"  si intendono, oltre alle superfici comprese entro  i  confini  terrestri,  anche  lo spazio aereo, la piattaforma continentale,  le  zone  economiche  esclusive, marine o sottomarine, sulle  quali  una  Parte  Contraente  eserciti la propria sovranita', nonche'  diritti  di  sovranita' o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
 7.  per  "accordo  di  investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento;
 8.    per    "competente   agenzia   multilaterale"   si   intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.
 ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti
 1.  Ciascuna  Parte  Contraente  incoraggera' e creera' condizioni favorevoli  per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinche' investano  nel  proprio  territorio  e consentira' tali investimenti, fermo  restando  il  proprio diritto di esercitare i peteri conferiti dalle proprie leggi.
 2.   Agli   investimenti  consentiti  ai  sensi  dell'articolo  2, paragrafo  (1) si accordera' in qualsiasi momento un trattamento equo e  giusto  ed  essi  godranno  di  piena  protezione  e sicurezza nel territorio  dell'altra  Parte  Contraente;  Nessuna  Parte Contraente pregiudichera'   in   alcun  modo,  attraverso  misure  arbitrarie  o discriminatorie  la  gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori  dell'altra  Parte  Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispettera'  gli  obblighi  da  essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente
 3.  Ciascuna  Parte  Contraente  manterra'  sul proprio territorio condizioni  che  consentano  la continuita' di trattamento giuridico, incluso  l'adempimento,  in  buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore. ARTICOLO  3  -  Trattamento  nazionale  e clausola della nazione piu'
 favorita
 1.  Entrambe  le  Parti  Contraenti,  entro  i confini del proprio territorio,  accorderanno  agli  investimenti  e  ai relativi redditi effettuati   dagli   investitori   dell'altra   Parte  Contraente  un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e   ai   relativi  redditi  effettuati  dai  propri  cittadini  o  da investitori di Stati terzi.
 2.  Qualora  la  legislazione  di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivanaente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano   una  norma,  generale  o  specifica,  che  accordi  agli investimenti   effettuati   dagli   investitori,   dell'altra   Parte Contraente  un  trattamento  piu'  favorevole  di quello previsto dal presente  Accordo,  tale  norma  nella  misura  in  cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo.
 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non  si  riferiscono  ai  vantaggi  e  ai  privilegi  che  una  Parte Contraente  possa  accordare  agli  investitori  di  Stati  terzi per effetto  della  loro  adesione  ad  un'Unione  Doganale  Economica  o Monetaria,  ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo   regionale   o   sub-regionale,   ad  un  Accordo  economico internazionale  multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.
 ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite.
 1.   Agli   investitori  di  una  delle  Parti  Contraenti  i  cui investimenti  nel  territorio  dell'altra  Parte Contraente subiscano perdite  a  causa  di  guerra  o  altre  forme  di  conflitto armato, rivoluzione,  stato  di  emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini  verra'  accordato  da quest'ultima un trattamento riguardo alla   restituzione,  all'indennizzo,  al  risarcimento  o  ad  altra composizione,  non  meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda   di  quale  sia  il  piu'  favorevole  per  gli  investitori interessati'.
 ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio
 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di  misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti  di  proprieta',  possesso,  controllo  o  godiirlento  degli stessi,   salvo   laddove   specificamente   previsto  dalla  vigente legislazione  nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.
 2.    Nessuna    Parte   Contraente   adottera'   direttamente   o indirettamente,   "de  jure"  o  "de  facto",  misure  di  esproprio, nazionalizzazione  o  ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi   effetti   nei   confronti   di  investimenti  effettuati  da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base  non  discriminatoria  e  secondo  regolare  iter  di  legge e a condizione  che  vengano predisposte disposizioni per un risarcimento pronto,  adeguato  ed  effettivo.  Il  Risarcimento corrispondera' al giusto  valore  di  mercato  dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente  antecedente  alla data in cui tali misure siano state rese  pubbliche.  L'investitore  interessato  avra'  il  diritto,  in conformita'   con   le  leggi  della  Parte  Contraente  che  procede all'esproprio,  ad  una  sollecita  revisione  della  legalita' della misura  adottata  nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento,  conformemente  ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorita' giudiziaria.
 3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sara' quello prevalente  alla  data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione   o  l'esproprio  siano  stati  annunciati  o  resi pubblici.
 4.  Senza  limitare  la  portata  del  paragrafo  2  del  presente articolo,   nel   caso  in  cui  l'oggetto  della  nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione  della  quota  dell'investitore  sara'  effettuata  nella valuta  dell'investimento,  maggiorata  degli  aumenti  di capitale e delle  rivalutazioni di capitale, nonche' degli utili non distribuiti e  dei  fondi  di  riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite.
 5.  Il  risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso  di  cambio  prevalente  applicabile alla data in cui sia stata annunciata  o  resa  pubblica  la  decisione  di  nazionalizzazione o esproprio e sara' liberamente esigibile e trasferibile.
 6.  Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi.
 7.  Scaduti  i  tre  mesi,  ai  pagamenti  arretrati  relativi  al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR.
 8.  In  mancanza  di  un  accordo  fra  l'investitore  e  La Parte Contraente  interessata, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito conformemente  alle  procedure  per la risoluzione delle controversie previste  all'articolo  9  del  presente  Accordo. Il risarcimento da corrispondersi  alle condizioni stabilite nel presente articolo sara' liberamente trasferibile.
 9.  Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno  anche  agli  utili  derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.
 ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili
 1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  che  gli  investitori dell'altra  Parte  Contraente  possano  trasferire  all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:
 a)  capitali  e  quote  aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti   utilizzati   per   il   mantenimento   e   l'incremento dell'investimento;
 b)  utili  netti,  dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;
 c)  utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
 d)  fondi  destinati  al  rimborso  di  prestiti  connessi  ad  un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
 e)  una  parte  adeguata  di  compensi  e indennita' corrisposti a cittadini  dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in  relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia piu' favorevole.
 3.  In  caso  di  serie  difficolta' nella bilancia dei pagamenti, ciascuna   Parte   Contraente   potra'  temporaneamente  limitare  il trasferimento  di  fondi,  a  condizione che essa attui le pertinenti disposizioni  adottate  nel caso specifico da parte di una competente agenzia  multilaterale.  Tali restrizioni saranno imposte su una base di equita', non discriminazione e buona fede.
 ARTICOLO 7 - Surroga
 Nel  caso  in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito   una   garanzia   rispetto  a  rischi  non  commerciali  per investimenti   effettuati   da  un  suo  investitore  nel  territorio dell'altra  Parte  Contraente  ed  abbia effettuato pagamenti a detto investitore  sulla  base  di  tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera'  la  cessione  dei  diritti  dell'investitore alla prima Parte  Contraente.  In  relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte  Contraente  o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, si  applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
 ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento
 1.  I  trasferimenti  di  cui  agli  articoli  4, 5, 6 e 7 saranno effettuati  senza  indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi  all'adempimento  di  tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti  in  una  valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore  faccia  richiesta  del  relativo  trasferimento, fatta eccezione  per  quanto  disposto  al  paragrafo  3 dell'articolo 5 in merito  al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
 2.  Gli  obblighi  fiscali  di  cui  al  paragrafo  1 del presente articolo  si  intendono  assolti quando l'investitore abbia espletato gli   impegni,   gli   obblighi   e  le  condizioni  stabilite  dalla legislazione  in  materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. ARTICOLO  9  -  Composizione  di controversie fra investitori e Parti
 Contraenti
 1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero  insorgere  tra  una  Parte  Contraente  e  gli investitori dell'altra  Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le  controversie  relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
 2.  Nel  caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti   abbiano   concluso   un   accordo  di  investimento,  si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento.
 3.  Qualora  la  controversia  non  possa  essere  composta in via amichevole  entro  sei  mesi  dalla  data  della richiesta scritta di composizione,   l'investitore   interessato,  a  sua  scelta,  potra' sottoporre la controversia per la composizione:
 a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 b)  ad  un  Tribunale  arbitrale  ad  hoc,  in  conformita' con il regolamento  arbitrale  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite sul Diritto  Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante  si  impegna  con  cio'  ad  accettare  il  rinvio  a detto arbitrato;
 c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative   agli  investimenti,  per  l'applicazione  delle  procedure arbitrali  di  cui  alla  Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla  composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati  e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
 4.  Entrambe  le  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal negoziare attraverso  i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale  o  alle  procedure  giudiziarie  in  corso,  finche'  tali procedure  non  siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato  di  ottemperare  al  lodo  del  Tribunale  Arbitrale  o alla sentenza  di  altro  Tribunale  entro  il  termine  ivi  stabilito, o altrimenti  entro  il  termine  che  puo' stabilirsi sulla base delle disposizioni  di  diritto  internazionale  o interno applicabili alla fattispecie.
 5.  Il  presente  Accordo  non  si  applichera'  alle controversie composte  e  pendenti  alla  data  di  entrata in vigore dello stesso riguardo  ad  investimenti  effettuati  prima  della  sua  entrata in vigore. ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione  e  l'applicazione  del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei  mesi  dalla  data  in  cui  una  delle  Parti Contraenti l'abbia notificata  per  iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.
 3.  II  Tribunale  Arbitrale  verra' costituito nel seguente modo: entro  due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna  Parte  Contraente  nominera' un membro del Tribunale. I due membri  nomineranno  il  Presidente  del  Tribunale  che non sara' un cittadino  delle Parti Contraenti. Il Presidente sara' nominato entro tre  mesi  dalla  data  di  nomina  degli  altri  due  membri e sara' designato di comune accordo fra le Parti.
 4.  Qualora,  entro  i  termhi  di cui al paragrafo 3 del presente articolo,  le  nomine  dei  membri  e  del Presidente non siano state effettuate,  ciascuna  Parte Contraente potra', in assenza di diversa intesa,  richiedere  al  Presidente  della  Corte  Internazionale  di Giustizia  di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile  procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta. al Vice Presidente  della  Corte.  Nel  caso  in cui il Vice Presidente della Corte  sia  un  cittadino  di  una  delle  Parti  Contraenti,  o, per qualsiasi  ragione,  non  sia  in  grado  di  provvedere alle nomine, l'invito  a  provvedervi  sara'  rivolto al membro piu' anziano della Corte  Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni  saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese  per  il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze.  Le  spese  per  il Presidente, nonche' tutte le altre spese saranno  equamente  divise  fra  le  Parti  Contraenti, a meno che il tribunale  arbitrale  non decida diversamente. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.
 ARTICOLO 11 - Relazioni fra i Governi
 Le    disposizioni   del   presente   Accordo   si   applicheranno indipendentemente  dall'esistenza  o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
 ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni
 1.  Se una materia e' disciplinata sia dal presente Accordo che da un  altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti  e  ai  loro  investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
 2.  Qualora  la  Parte Contraente ospitante non abbia accordato il trattamento  piu' favorevole di cui all'articolo 3 ad un investitore, dell'altra  Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza  di  cio',  quest'ultimo avra' diritto al risarcimento di tale danno.
 3.   Successivamente   alla   data  in  cui  e'  stato  effettuato l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione della    Parte    Contraente   che   disciplinino,   direttamente   o indirettamente   l'investimento,   non  verranno  applicate  in  modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.
 ARTICOLO 13 - Entrata in vigore
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data di ricezione dell'ultima  notifica  con la quale una Parte Contraente comunichera' ufficialmente  all'altra  Parte  Contraente  l'avvenuto  espletamento delle proprie procedure di ratifica.
 ARTICOLO 14 - Durata e scadenza
 1.  Il  presente  Accordo  rimarra' valido per un periodo di dieci anni   dalla   data  della  notifica  ai  sensi  dell'articolo  13  e successivamente restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni,  salvo  che  una  delle  due  Parti  Contraenti  lo denunci per iscritto non piu' tardi di un anno prima della sua data di scadenza.
 2.  Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di  scadenza  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,  le disposizioni  degli articoli da 1 a 12 e del Protocollo rimarranno in vigore  per  un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni a partire dalla suddetta data.
 IN  FEDE  DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 Fatto  a Windhoek il 9 luglio 2004 in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
 PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA                    DELLA REPUBBLICA ITALIANA                            DI NAMIBIA
 PROTOCOLLO
 Nel  firmare  l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo della Repubblica di Namibia sulla Promozione e Protezione degli  Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti disposizioni che chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.
 Disposizione generale
 Il  presente  Accordo  e  tutte  le sue disposizioni riferite agli "investimenti"  si applicano altresi', includendo ma non limitandosi, alle seguenti attivita' associate:
 I.   l'organizzazione,   il   controllo,   il   funzionamento,  il mantenimento  e  la  cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre  organizzazioni  per l'esercizio dell'attivita' commerciale; la stipulazione    e   l'adempimento   di   contratti,   l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di beni di proprieta' di ogni genere,  ivi  inclusa  la  proprieta'  intellettuale, l'assunzione di prestiti,  l'acquisto, l'emissione e la vendita di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni;
 II.  la  ricezione  di  registrazioni,  licenze, permessi ed altre autorizzazioni  necessari  per l'esercizio dell'attivita' commerciale che  saranno in ogni caso rilasciati con sollecitudine, come previsto dalla legislazione di una Parte Contraente;
 III.  l'accesso  a  istituzioni  finanziarie  in qualsiasi valuta, nonche' a crediti e a mercati valutari;
 IV. l'accesso a fondi tenuti presso istituzioni finanziarie;
 V.  l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione dell'attivita' commerciale, includendo ma non limitandosi  alle  attrezzature d'ufficio e agli autoveicoli, nonche' l'esportazione di attrezzature ed autoveicoli cosi' importati;
 VI.	la diffusione di informazioni commerciali
 VII. l'esecuzione di studi di mercato;
 VIII.  la  designazione di rappresentanti commerciali, ivi inclusi agenti,  consulenti  e distributori, nonche' la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;
 IX.	la  commercializzazione  di  beni  e servizi, anche tramite il sistema  interno di distribuzione e di commercializzazione, come pure l'attivita'  promozionale  e i contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;
 X.	il pagamento relativo a beni e servizi in valuta locale;
 XI.	servizi di leasing.
 1. Con riferimento all'articolo 2
 a)   Nessuna   Parte  ad  una  controversia,  nelle  procedure  di risoluzione   della   controversia,   in  merito  a  supposte  misure arbitrarie  o  discriminatorie,  invochera'  a  difesa  il  fatto che l'altra parte abbia avuto l'opportunita' di istituire procedimenti di revisione riguardo alle misure in oggetto o a misure precedenti con i tribunali di una Parte Contraente o in arbitrato.
 b)  Ciascuna Parte Contraente potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale  nel  loro  territorio,  un  accordo  di  investimento  che disciplinera'  gli  specifici  rapporti  giuridici  connessi  a  tale investimento.
 e)  Ciascuna  Parte  Contraente  assicurera'  efficaci  mezzi  per avanzare  reclami  e  far valere diritti riguardo agli investimenti e alle relative autorizzazioni, nonche' agli accordi di investimento.
 ci)  I  cittadini  di  ciascuna  Parte  Contraente,  autorizzati a lavorare  nel  territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un  investimento  ai  sensi  del  presente Accordo, avranno diritto a condizioni  di  lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali,  in  conformita'  con  la  legislazione  pertinente di quella Parte Contraente.
 e)  I cittadini di ciascuna Parte Contraente (fatte salve le leggi e  i  regolamenti  in  vigore  di  volta  in  volta  nell'altra Parte Contraente)  saranno  autorizzati ad entrare e restare sul territorio dell'altra   Parte   Contraente   al   fine  di  creare,  sviluppare, amministrare  un investimento, o fornire consulenza sulla gestione di un  investimento  rispetto  al  quale essi, ovvero una societa' della prima  Parte  Contraente  che  li  impieghi,  abbiano  impegnato o si apprestino  ad  impegnare  consistenti somme di capitali, o per altre ragioni.
 f)  Alle societa' legalmente costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti  applicabili di una Parte Contraente e che sono possedute o  controllate  da  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  sara' corrispettivo  (ferme  restando le leggi e i regolamenti in vigore di volta  in  volta  nella  prima  Parte Contraente) impiegare personale direttivo  di  alto  livello  da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.
 g)  Ciascuna  Parte  Contraente  trattera',  in conformita' con le proprie  leggi  e  regolamenti e nel modo piu' favorevole possibile i problemi  connessi  all'ingresso,  al  soggiorno,  al  lavoro  e alla circolazione   nel  suo  territorio  di  cittadini  dell'altra  Parte Contraente,  e dei loro familiari, che svolgano attivita' connesse ad investimenti ai sensi del presente Accordo.
 3. Con riferimento all'articolo 3
 Il  Governo  della  Repubblica  di  Namibia  avra'  il diritto, in conformita' con la legislazione interna
 i. di riservare settori ed attivita' economiche specifiche e
 ii.  di  accordare  speciali  incentivi  al  fine  di stimolare la creazione di industrie locali
 ai  propri  investitori.  L'esercizio  di  tale  diritto non avra' effetti  negativi sui diritti che al momento della designazione siano gia'   maturati   rispetto  ad  un  investimento  di  un  investitore dell'altra Parte Contraente al quale si applichi l'Accordo.
 3. Con riferimento all'articolo 9
 Ai  sensi  dell'articolo  9 (3) (b), l'arbitrata sara' condotto in conformita'  con  i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite   sul   Diritto  Commerciale  Internazionale  (UNCITRAL),  come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' inosservanza delle seguenti disposizioni:
 a)  il  Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora questi  non  siano  cittadini  di  una  delle  Parti Contraenti, essi saranno cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le  Parti  Contraenti.  La  nomina  degli  arbitri, quando necessario conformemente  alle  norme  UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto  di  Arbitrato  della  Camera  di  Stoccolma  nella sua qualita'  di autorita' preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgera' a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti nell'arbitrato;
 b)  nel  pronunciare  la  sua  decisione,  il  Tribunale Arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo,  nonche'  i  principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
 Il  riconoscimento  e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio   delle   Parti   Contraenti  saranno  disciplinati  dalle rispettive  legislazioni nazionali, in conformita' con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.
 
 PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA                    DELLA REPUBBLICA ITALIANA                            DI NAMIBIA
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