Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2006
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale e' stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;
Considerato che il richiamato art. 11-bis dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici;
Vista la nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006, con la quale i Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni lavori pubblici, hanno trasmesso l'atto di indirizzo parlamentare previsto dal citato comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, attraverso il quale sono stati individuati i beneficiari e gli interventi da realizzare per le finalita' di cui al comma 28 dello stesso art. 1, ed hanno rappresentato altresi' l'esigenza di dare comunque corso all'attuazione della richiamata normativa ancorche' la somma degli interventi indicati nel suddetto atto di indirizzo non esaurisca il totale degli stanziamenti disposti dal citato art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2005;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione, sulla base delle priorita' individuate dal Parlamento, degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali recati dall'art. 11-bis, comma 1, della citata legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' all'individuazione delle caratteristiche delle attestazioni che gli enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i termini indicati dal citato comma 1 dell'art. 11-bis, altrimenti da revocare e riassegnare ai sensi della medesima norma;
Considerato che i termini del 28 febbraio 2006 e del 30 marzo 2006 previsti dal richiamato art. 11-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 per l'assunzione degli impegni da parte degli enti pubblici destinatari dei contributi e per l'invio delle apposite attestazioni al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono stati, rispettivamente, differiti al 30 aprile 2006 e al 31 maggio 2006 dall'art. 39-sexies decies introdotto in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273;
Decreta:
Art. 1.
1. I contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in conformita' a quanto indicato nell'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni parlamentari citate in premessa.
 
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e riferite a soggetti pubblici, ad eccezione delle amministrazioni centrali dello Stato, e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2005 dal citato art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritta per l'anno finanziario 2006 nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
2. Le quote del finanziamento destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, cosi' come individuate nell'allegato elenco 1, sono loro attribuite mediante l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale le quote di finanziamento medesime saranno iscritte sui pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dei relativi stati di previsione, mediante corrispondente riduzione, anche in termini di residui, dello stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo richiamato al comma 1.
 
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello A che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere la dichiarazione che la quota dei contributi individuata per l'anno 2005 nell'allegato elenco 1, distintamente per progetti finanziati, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine perentorio del 30 aprile 2006 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, in relazione alle quote di contributo individuate nell'allegato elenco 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun progetto finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse, con raccomandata a.r., al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A) - Ufficio X - via XX settembre n. 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio del 31 maggio 2006, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata a.r., il cui contenuto puo' essere anticipato tramite fax (al numero 06-47614438) per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate per ciascun soggetto nell'allegato elenco 1, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile nel corso dell'anno 2006 sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».
 
Art. 7.
1. Le quote dei contributi statali individuate per l'anno 2005 nell'allegato elenco 1 con riferimento agli enti beneficiari e ai progetti da realizzare devono intendersi revocate qualora gli stessi enti non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi del comma 1 dell'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005.
2. A tal fine, entro il mese di luglio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di attribuzione.
3. Nel caso non si renda possibile provvedere all'adozione del decreto ministeriale richiamato al comma 2, in tempo utile per consentirne la successiva attribuzione agli enti beneficiari entro l'anno 2006, i contributi stessi devono considerarsi revocati definitivamente, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
 
Art. 8.
1. Alla individuazione degli enti e degli interventi da finanziare con la quota residua dell'autorizzazione di spesa complessiva di euro 222.000.000 prevista per l'anno 2005 dall'art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2004, nonche' con l'ulteriore finanziamento di euro 5.000.000 recato per l'anno 2006 e per le medesime finalita' dall'art. 1, comma 575, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvedera' con successivo decreto sulla base delle indicazioni che perverranno dalle Commissioni parlamentari citate nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2006
Il Ministro: Tremonti
 
ELENCO

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