| 
| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 febbraio 2006 |  | Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Modena. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Modena
 
 Vista   la   legge   22 luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.  adottato  con  decreto  regionale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  Commissioni provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  predetto all'art. 8;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo   i  compiti  gia'  svolti  dall'U.P.L.M.O.  al  Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
 Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, n. 25157/70   inerente   il   regolamento   sulla   semplificazione  dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
 Visto  il  precedente  decreto  in  materia n. 2/2005 emanato dalla D.P.L. di Modena;
 Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
 Considerato il seguente indicatore economico:
 1.  Gli  indici  ISTAT  del  costo  della  vita  valevoli  ai  fini dell'applicazione  della  scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2005;
 Decreta:
 
 Le   tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio,  nella provincia   di   Modena,   vengono   rideterminate  con  il  seguente incremento:
 dal  1° gennaio  2006 al 31 dicembre 2006 di una percentuale pari all'1,7% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2005.
 Modena, 20 febbraio 2006
 Il direttore provinciale: Massi
 |  |  |  | TARIFFARIO 
 Salvo  diversa  indicazione  le  tariffe  sono  determinate in euro a
 tonellate
 
 =====================================================================
 Tariffa in economia                        | ===================================================================== Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 | ore - tariffa oraria                           |17,38 --------------------------------------------------------------------- Per i lavori inferiori alle 8 ore              |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Carbone                                    | --------------------------------------------------------------------- Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in   | fusti per carico e scarico, trasbordo da       | automezzo a vagone e viceversa                 |8,10 --------------------------------------------------------------------- Carbone dolce con insaccatura, legatura,       | scarico e carico                               |10,59 --------------------------------------------------------------------- Scarico con gru di carbone alla rinfusa,       | vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e| carbone in genere                              |5,58 --------------------------------------------------------------------- Mattonelle unione                              |6,35 ---------------------------------------------------------------------
 Legnami                                    | --------------------------------------------------------------------- Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di  | carta                                          |8,02 --------------------------------------------------------------------- Scarico legnami in genere                      |6,35 --------------------------------------------------------------------- Assi e pali con accatastamento - cadauno       |1,94 --------------------------------------------------------------------- Assi e pali con accatastamento con gru cadauno |2,31 ---------------------------------------------------------------------
 Concimi, sabbia e affini                   | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di crisalidi, nitrati,        | perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o| pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi | o sacchi                                       |7,73 --------------------------------------------------------------------- Scarico da camion da trasferire su nastro      | automatico per imballaggi                      |4,70 --------------------------------------------------------------------- Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano,      | scarico scorie                                 |9,66 --------------------------------------------------------------------- Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro | in fusto, ecc.                                 |8,42 --------------------------------------------------------------------- Per scarico e carico sistemazione dei concimi  | con l'ausilio di nastri trasportatori su       | camion, vagoni o nei magazzini                 |7,29 --------------------------------------------------------------------- Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o  | da automezzo ad automezzo di concimi           |6,43 ---------------------------------------------------------------------
 Cereali                                    | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico farine, farinacci, mangimi    | composti, grano di seme, granoturco, cascami,  | patate, cipolle da riproduzione in sacchi,     | fettucce di barbabietole in genere, carrube,   | fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e | farina di arachidi                             |6,43 --------------------------------------------------------------------- Cipolle, patate in ceste; per incestare o      | incassettare patate, cipolle, fettucce di      | barbabietole                                   |6,96 ---------------------------------------------------------------------
 Salumi e carni                             | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o vagone dal     | frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi,  | carniccio alla rinfusa                         |12,56 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o vagone dal     | frigo e viceversa delle merci sopracitate,     | incestate o incassettate                       |10,56 --------------------------------------------------------------------- Spostamenti interni di carne nei frigo con     | accatastamento fino a metri 2                  |17,68 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di mezzene di carne fresca o  | di carne congelata                             |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Pellami in ossa                            | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico                               | --------------------------------------------------------------------- 7,29                                           | ---------------------------------------------------------------------
 Frutta e mosti                             | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse| o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, | acque minerali, vini in serbatoio da travasare | con pompe o damigiane                          |7,09 --------------------------------------------------------------------- Vini e liquori in cartone                      |11,45 --------------------------------------------------------------------- Vini e mosti in fusti                          |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Materiale da costruzione                   | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo a magazzino o    | viceversa di calce viva, calce idrata, cemento,| scagliola; marmi e pietre granite in lastre    | lavorate, mattonelle in genere con montacarico |6,75 --------------------------------------------------------------------- Mattonelle in genere a mano                    |8,02 --------------------------------------------------------------------- Terra refrettaria alla rinfusa con gru         |6,43 --------------------------------------------------------------------- Tubi in gres, vasi e generi di eternit o       | plastica                                       |7,63 --------------------------------------------------------------------- Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza| con mezzo meccanico                            |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Scarico o carico collettame presso corrieri| e spedizionieri                                | --------------------------------------------------------------------- Scarico con sistemazione in magazzino. Carico  | con sistemazione su vagone o automezzo         |10,45 ---------------------------------------------------------------------
 Traslochi civili ed industriali            | --------------------------------------------------------------------- Traslochi (civili e industriali), facchinaggio | specializzato, con montaggio e smontaggio -    | tariffa oraria                                 |18,09 --------------------------------------------------------------------- Traslochi e facchinaggio generico - tariffa    | oraria                                         |17,35 --------------------------------------------------------------------- Oltre il terzo piano a mano maggiorazione      | oraria                                         |0,26 --------------------------------------------------------------------- N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico  | della ditta appaltatrice.                      | ---------------------------------------------------------------------
 Lavorazione in frigo della frutta          | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico con accatastamento della merce| all'interno, all'esterno dei frigo e           | spostamenti interni                            |7,09 --------------------------------------------------------------------- Stivaggio su automezzi a mano                  |8,02 --------------------------------------------------------------------- Cernita, selezione, spostamenti con            | accatastamenti a mano                          |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Merce varia                                | --------------------------------------------------------------------- Sughero in balle e alla rinfusa, scope in      | fasce, saggine e radici per spazzole, traverse | per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in   | sacchi o pacchi                                |8,42 --------------------------------------------------------------------- Saponi, detersivi, lisive in fusti             |9,66 --------------------------------------------------------------------- Materiale esplosivo e stufe                    |da convenirsi ---------------------------------------------------------------------
 Lavori di facchinaggio in tintoria         | --------------------------------------------------------------------- Scarico da autotreno a magazzino di solfati in | sacchi                                         |8,02 --------------------------------------------------------------------- Scarico da autotreno a magazzino di sale alla  | rinfusa                                        |9,66 --------------------------------------------------------------------- Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino| a Kg 10                                        |16,72 ---------------------------------------------------------------------
 Sali di monopolio                          | --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da vagone o da automezzo di   | sale in sacchi da Kg 50 o in sacchi di peso    | superiore                                      |8,25 --------------------------------------------------------------------- Scarico o carico da automezzo o da vagone di   | sali in pacchi da 10 a 20 Kg                   |8,75 --------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda il maggior percorso, lo    | stivaggio, il disistivaggio, si rimanda alle   | specifiche intese da convenirsi.               | ---------------------------------------------------------------------
 Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate)| --------------------------------------------------------------------- Int. tabacco tostato e spedizione              |36,60 --------------------------------------------------------------------- Int. greggi in botti, balle, scatole e         | spedizione residuo tipo A                      |19,99 --------------------------------------------------------------------- Int. scatole smontate di cartone               |29,03 --------------------------------------------------------------------- Int. greggi in ballette                        |27,00 --------------------------------------------------------------------- Int. residui di tabacco e spedizione tipo H    |32,94 --------------------------------------------------------------------- Int. articoli e materiali vari e spedizione    | cartoni                                        |24,86 --------------------------------------------------------------------- Int. Omogeneizzato                             |25,21 --------------------------------------------------------------------- Spedizione tabacco lav. in sc. perf.           |25,82 --------------------------------------------------------------------- Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata          |44,39 --------------------------------------------------------------------- I prezzi degli articoli citati sono comprensivi| di carico - scarico da vagone a camion,        | trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi | o viceversa.                                   | --------------------------------------------------------------------- Sistemazione su pedana di articoli vari e      | scatole smontate                               |10,57 --------------------------------------------------------------------- Carico, scarico tabacco lav. perfetti          |22,94 --------------------------------------------------------------------- Carico/scarico articoli con carrello, e/o      | manuale di tabacco greggio                     |19,38 --------------------------------------------------------------------- Stiv. tabacco                                  |23,92 --------------------------------------------------------------------- Disist. tabacchi greggi e preparazione per     | spedizione                                     |30,17 --------------------------------------------------------------------- Carico, scarico su camion tabacchi greggi      |21,30 --------------------------------------------------------------------- Scarico tabacchi con carrello                  |20,59 --------------------------------------------------------------------- Disistivaggio recipienti e articoli diversi    |9,12 ---------------------------------------------------------------------
 Operazioni di paratura, presso mercati     | bestiame                                       |Tariffe da concordare
 
 MAGGIORAZIONI VARIE
 
 Possono  convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso,  stivaggio  e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50  Kg., e per specifiche attivita' (ad esempio, accatastamento, pesa ture  scarichi  alla  rinfusa,  insaccatura  e  legatura, stivaggio e disistivaggio  su  autotreni  e  vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)
 
 CLASSI CONTRIBUT1VE PER LA PROVINCIA DI MODENA
 
 Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2006
 
 =====================================================================
 Anzianita'   |Classe di contribuzione |Imponibile mensile in euro ===================================================================== sino a 8 anni   |64°                     |1.106 da 8 a 16 anni  |65°                     |1.144 da 16 a 24 anni |66°                     |1.182 da 24 a 32 anni |67°                     |1.223 oltre 32 anni   |68°                     |1.265
 
 NORME E CRITERI GENERALI
 
 Le  cooperative  sono  tenute  al  rispetto delle disposizioni in materia  di  igiene  e  sicurezza  di  cui  al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci  facchini  gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attivita'.
 La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.
 Per facchinaggio si intende l'insieme delle attivita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  punto  1  della  tabella  allegata al decreto ministeriale   3 dicembre  1999,  anche  se  svolte  separatamente  o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.
 Per   gestione   del   ciclo   logistico   si  intende  anche  la movimentazione,  conduzione,  aggiornamento  di  archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.
 L'utilizzazione   di   attrezzature  tecnologiche  fisse,  se  in disponibilita'  ma  con  oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.
 L'imballaggio,  anche  se  non  connesso  alla gestione del ciclo logistico,  puo'  comportare  anche  la  cernita, il confezionamento, anche    sotto    vuoto,    la    cellofanatura,    la   sigillatura, l'impacchettamento, etc..
 Si  intende  per  lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno  sette  ore  consecutive,  comprendente  l'intervallo  tra  la mezzanotte e le cinque del mattino ( e pertanto tra le 22 e le 5, tra le  23  e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione e' pari al 40% delle tariffe.
 Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festivita' infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo  ove  i  facchini  prestano  la  loro  attivita':  la  relativa maggiorazione e' pari al 50% delle tariffe.
 In  caso  di  ritardo  o  mancato inizio delle attivita' rispetto all'orario  concordato  o  di periodi di sosta intermedia, qualora il committente   tenga   a  propria  disposizione  il  facchino,  dovra' corrispondere  il  50%  della  tariffa oraria anche se il compenso e' stato  determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.
 La  attivita'  prestata  all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.
 Il    corrispettivo   dell'imballaggio,   quando   non   compreso specificatamente nella tariffa, e' da convenirsi tra le parti.
 Per   le   tariffe  per  il  facchinaggio  delle  bietole  si  fa riferimento   a   quanto   concordato  a  livello  regionale  tra  le Organizzazioni interessate.
 
 ACCORDO   SINDACALE   PER  IL  TRATTAMENTO  ECONOMICO  NORMATIVO  DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI
 NELLA PROVINCIA DI MODENA.
 
 Il  giorno  19 ottobre  1998  alle  ore 9,30 presso la sede della Direzione  provincipale  del  lavoro  - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite:
 le   Associazioni   cooperative:   Lega   Cooperative   Modena, rappresentata  dal  sig.  Giorgio  Prampolini; Confcooperative Unione Provinciale  di  Modena,  rappresentata  dal sig. Alessandro Monzani; AGCI Modena, rappresentata dal sig. Mauro Veronesi;
 le   organizzazioni   sindacali   di   categoria:   FILT-  CGIL, rappresentata  dal  sig. Remo Dai Pra'; FIT - CISL, rappresentata dal sig.  Tiziano  Chierici;  UILTRASPORTI  - UIL, rappresentata dal sig. Giancarlo Cioni. Premesso che le parti si sono riunite per:
 assumere  orientamenti  interpretativi  e/o  applicativi rispetto all'evoluzione  normativa  in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in  vigore  del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;
 agevolare la capacita di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le  scelte  produttive,  finanziarie  ed  operative  per una migliore efficienza  dei  servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalita' nel comparto;
 promuovere  la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i  soci  delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi;
 superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che,  operando  ai  limiti  delle  disposizioni  poste dalle legge n. 1369/60  e dal decreto legislativo n. 157/1955, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori;
 definire  un  quadro  di  riferimento certo per la determinazione delle   tariffe   di   facchinaggio  la  cui  competenza,  in  virtu' dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 e' stata attribuita al Direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro e che devono ritenersi una condizione  per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati;
 definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in  rapporto  alla professionalita' e alle condizioni caratteristiche del  lavoro,  al  di  sotto  del  quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti.
 Considerato:
 che  in  data  9 ottobre  1996  e' stato firmato un accordo che istituisce   e   disciplina   gli   Osservatori  regionali  e  quelli provinciali  e  che  le parti riguardanti «Osservatori provinciali» e «Compiti   degli   Osservatori   provinciali»   si   considerano  qui integralmente trascritti e recepiti;
 che   in   data   20 febbraio   1997,   e'   stato   costituito l'Osservatorio provinciale.
 Le parti si impegnano:
 a  rendere  piu'  incisiva  l'attivita'  dell'Osservatorio  per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore;
 a  sostenere  le iniziative volte a disciplinare l'attivita' di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati) e a    omogeneizzare/razionalizzare    l'utilizzo    della   disciplina previdenziale  di  cui al decreto del Presidente della Repubblicva n. 602/1970;
 a  operare  perche'  la  presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici;
 a  intervenire  affinche'  gli  appalti  di  servizi  anche nel settore   privato  siano  affidati  a  imprese  nelle  quali  vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo;
 a   coordinarsi  con  gli  enti  preposti  per  uniformare,  in provincia di Modena, le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attivita' per i facchini.
 Tutto cio 'premesso e considerato.
 Le   parti,   fatte   comunque   salve  le  peculiari  e  tipiche caratteristiche  del  rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei  suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare  alla  realta' provinciale l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 prima richiamato, concordano il seguente articolato. Minimi  retributivi  valevoli per i prestatori d'opera non dipendenti degli  organismi (cooperative, gruppi, carovane, ecc.)     Per quanto riguarda   i  minimi  retributivi  di  quanto  previsto  dall'accordo regionale,  le  parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la   regolamentazione   dei   rapporti   tra  impresa  cooperativa  e socio-lavoratore,  concordano  e  convengono  sui punti retributivi e normativi  che seguono, considerando questi valori minimi al di sotto dei  quali  non  possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia   i   diritti   del   lavoratore   che   gli  obblighi  derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro. A) Orario di lavoro.
 La  durata normale dell'orario di lavoro settimanale e fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal lunedi' al sabato. In  caso  di lavori articolati su sette giorni dovra' comunque essere garantito  un  giorno  di riposo. Si rimanda all'impresa, di concerto con  la  propria  base  sociale,  il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione.
 Sono  previste  le  seguenti  maggiorazioni  da  calcolarsi sulla retribuzione oraria:
 lavoro   straordinario   (oltre   le  40  ore  settimanali  non recuperate con riposi compensativi): 15%;
 lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%;
 lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C e nelle domeniche) 40% (recuperato con riposi compensativi) 15%.
 Le  diverse  maggiorazioni  non  sono  cumulabili  fra  loro e la maggiore assorbe la minore.
 Le   ore   di  lavoro  straordinario  possono,  se  previste  dal Regolamento  interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi. B) Profili professionali.
 Le  parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie  retributive  a  fianco  indicate,  al  lordo  delle  ritenute previdenziali e fiscali:
 facchino  generico:  vi  rientrano  i  lavoratori  che svolgono mansioni  per  le  quali  non  sono necessarie particolari conoscenze professionali.
 Livello iniziale L. 10.600.
 1ª livello L. 11.000.
 Si  precisa che la permanenza al livello iniziale e' stabilita in un massimo di 18 mesi:
 facchino  qualificato:  vi  rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza   dei   processi   di   lavoro   prestabiliti   e  pratica professionale.
 2° livello L. 13.000.
 facchino  specializzato  e/o  operatore  macchine semoventi: vi rientrano  i  lavoratori  in  possesso  di  specifica  conoscenza con capacita' di svolgere la mansione con autonomia operativa.
 3° livello " 13.500.
 facchino  coordinatore  di  diverso  livello:  vi rientrano qui lavoratori   che   hanno  la  responsabilita'  gestionale  di  lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori.
 4° livello L. 14.000.
 Le  descrizioni  di  cui  sopra  hanno carattere esemplificativo. Anche  al  fine  di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno  essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a  quello  attribuito,  I  regolamenti  individueranno,  per  profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni. C) Terzo elemento.
 Viene   individuato   un   terzo  elemento  da  calcolarsi  sulla retribuzione oraria, cosi' articolato:
 ferie;
 festivita';
 ex festivita';
 tredicesima;
 trattamento di fine rapporto.
 I regolamenti aziendali potranno prevedere:
 il  pagamento  del  corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento;
 il  pagamento  delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della  percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento. A) Ferie.
 Il periodo di ferie e' fissato in 26 giorni calcolati dal lunedi' al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento 8,33%.
 Le  ferie  sono  concordate  tra  il  socio  e la direzione della cooperativa  tenendo  conto  delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio. B) Festivita'.
 Si considerano festivi i seguenti 11 giorni:
 Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedi' di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale 25/12), Santo  Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento e' al patrono del luogo ove la cooperative ha la sede legale).
 Terzo elemento = 4,29%. C) Ex festivita'.
 Per  il  2 giugno  e  il  4 novembre sara' corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festivita' di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito.
 Terzo elemento = 2,34%. D) Tredicesima.
 Al  socio  lavoratore sara' corrisposto, di norma entro il 20 del mese  di dicembre  di  ogni  anno,  un importo pari ad una mensilita' equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre.
 Terzo elemento = 8,33% E) Trattamento di fine rapporto.
 Al  socio  lavoratore  va  corrisposto  un  trattamento  di  fine rapporto  con  le  modalita'  previste  dalla  legge  n.  297/1982 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta.
 Terzo elemento = 7,40%.
 Gli  istituti  di cui alle lettere A), B), C) e D) matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno. D) Mutualita' integrativa.
 Le  parti convengono di operare affinche' inizino in tempi rapidi le  procedure  per  l'adesione  al  fondo di previdenza complementare «Cooperlavoro».  Successivamente le parti valuteranno la possibilita' di  attivare  strumenti  comuni  nel  campo dell'assistenza sanitaria integrativa. E) Coefficienti di calcolo.
 La  quota  oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto.
 La  quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto. F) Modalita' e tempi di applicazione.
 L'applicazione   del  presente  accordo  avverra'  attraverso  il recepimento  dello  stesso  da  parte  dei  regolamenti  aziendali da realizzarsi  entro  il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a   quella   totale,   definita  al  punto  successivo  anche  se  la ripartizione  tra  gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si  ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro.
 Le parti si danno atto che il presente accordo e' applicabile con l'attuale  sistema  di calcolo della contribuzione e a condizione che gli  strumenti  di  controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione.  Su  questi aspetti pertanto si procedera' a una verifica entro sei mesi dalla firma. G) Incidenza istituti contrattuali
 
 =====================================================================
 |Liv. iniziale |1° livello|2° livello|3° livello| ===================================================================== retr. oraria        |10600         |11000     |13000     |13500     | ferie 8,33%         |883           |916       |1083      |1125      | festivita' 4,29%    |455           |472       |558       |579       | ex festivita' 2,34% |248           |257       |304       |316       | tredicesima 8,33%   |883           |916       |1083      |1125      | TFR 7,40%           |784           |814       |962       |999       | totale              |13853         |14376     |16990     |17643     |
 
 H)  Elementi  costitutivi  del costo del lavoro per la determinazione delle tariffe minime provinciali.
 Le  parti  convengono  che lo schema tariffario da determinarsi a cura  del direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro tenga conto, in ogni caso, oltre al costo orario del  lavoro,  anche  degli  altri  costi complessivi d'impresa (oneri previdenziali assicurativi, ammortamenti, spese generali ecc.).
 
 ---->   Vedere firme a pag. 42  <----
 
 Il  giorno  19 ottobre  1998  alle  ore 9,30 presso la sede della Direzione  provinciale  del  lavoro  -  Servizio politiche del lavoro rappresentato dal Direttore dott. Eufranio Massi, di sono riunite:
 le   Associazioni   cooperative:   Lega   Cooperative   Modena, rappresentata  dal  sig. Giorgio Prampolini; Confcooperative - Unione provinciale  di  Modena,  rappresentata  dal sig. Alessandro Monzani; AGCI Modena, rappresentata dal sig.Mauro Veronesi;
 le  Organizzazioni  sindacali  confederali: CGIL, rappresentata dal  sig.  Giancarlo Spaggiari; CISL, rappresentata dal sig. Giovanni Falcone; UIL, rappresentata dal sig. Sergio Rusticali.
 Recepiscono  positivamente l'accordo sindacale per il trattamento economico   e   normativo  dei  lavoratori  soci  di  cooperative  di facchinaggio  e  movimentazione  merci  nella  provincia  di  Modena, sottoscritto  dai  rispettivi  rappresentanti  che  adotta  l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 adeguandolo alla realta' provinciale.
 Ritengono   di  grande  rilievo  l'istituzione  dell'Osservatorio regionale   e   quello   provinciale  e  si  impegnano  ad  integrare l'Osservatorio provinciale con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL.
 Valutano positivamente la presenza nei settori del facchinaggio e della  movimentazione  delle merci di aziende cooperative se ispirate ai  principi  della mutualita' e in grado di garantire la correttezza dei   rapporti  economiche  normativi,  la  leale  concorrenza  e  la valorizzazione  del  lavoro  e  della  professionalita'  presenti nel comparto.
 
 ---->   Vedere firme a pag. 42  <----
 |  |  |  |  |