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| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 |  | Intesa,  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  169,  sul  Piano  di  vigilanza,  per  l'anno  2005, sugli integratori  alimentari  commercializzati  come prodotti alimentari e presentati   come   tali,  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. (Repertorio n. 2439). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
 
 Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:
 Visto  il  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che all'art. 13  prevede  che  annualmente,  d'intesa  con  questa conferenza, sia definito   il   piano  di  vigilanza  sugli  integratori  alimentari, considerate  le  problematiche  emergenti  nel  settore  e sentita la commissione di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
 Vista la nota del 23 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute  ha  trasmesso  la proposta di Piano di vigilanza che prevede, per  l'anno  2005,  lo  svolgimento  dell'attivita' di controllo, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari;
 Vista  la  nota  in  data  20 gennaio 2006, con la quale le regioni hanno   comunicato   il   loro   assenso   tecnico  e  hanno  chiesto l'attivazione di un gruppo congiunto stato e regioni per discutere il piano   di   vigilanza  per  l'anno  2006,  in  considerazione  della importante valenza della problematica per la salute;
 Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti  delle regioni e province autonome sul piano di vigilanza, nei termini di cui all'allegato sub A;
 Sancisce intesa
 
 tra  il  Ministero  della salute e le regioni e le province autonome, nei  termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto
 
 Il presidente: La Loggia
 
 Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato A 
 Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti   alimentari  e  presentati  come  tali  (art.  13,  decreto
 legislativo n. 169/2004).
 
 Art. 1.
 
 Piano di vigilanza
 
 1.  Si conviene di adottare per l'anno 2005 il piano di vigilanza sui   prodotti  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto legislativo n. 169/2004.
 Art. 2.
 
 Finalita' del piano di vigilanza sugli integratori alimentari
 
 1.  Il piano di vigilanza per l'anno 2005 prevede che l'attivita' di  controllo  venga  effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso  erboristerie,  palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari.
 2.  Tali  controlli  hanno  lo  scopo  di  verificare, attraverso l'esame   dell'etichetta,   che   gli   integratori   alimentari  con ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1.
 Art. 3.
 
 Programmazione
 
 1.  Le  regioni/province  autonome  si  impegnano  a fornire alle aziende   sanitarie   locali   territorialmente  competenti  apposite indicazioni  per  l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.
 2.  Le verifiche ispettive e i controlli di cui all'art. 2 devono essere    svolti   da   strutture   appositamente   designate   dalle regioni/province autonome.
 3.  La  programmazione  dei controlli e le designazioni di cui al comma  2,  vengono  comunicate  al  Ministero della salute, direzione generale  della sanita' veterinaria e degli alimenti e per conoscenza all'Istituto superiore di sanita'.
 4.  Per  gli  adempimenti  di cui all'art. 2, il numero minimo di strutture  da  verificare  e' di 4 per milione di abitanti e comunque non meno di 4 per regione/provincia autonoma.
 5.  Vanno  raccolti  i  dati  relativi  al  numero  di  etichette visionate  all'interno  di ogni struttura nonche' quello dei prodotti contenenti  le  sostanze  di  origine  vegetale  non  ammesse  di cui all'allegato I.
 Art. 4.
 
 Elaborazione e trasmissione dei dati
 
 1.   I   dati  riepilogativi  dell'attivita'  di  verifica  vanno registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.
 2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al  centro  nazionale  per  la  qualita'  degli  alimenti  e i rischi alimentari  dell'Istituto  superiore  di sanita' i dati riepilogativi dell'attivita'  di  verifica  e controllo di cui all'art. 2, entro il 31 marzo 2006.
 3. I risultati complessivi sono elaborati dall'Istituto superiore di  sanita'  e  comunicati  alla  direzione  generale  della  sanita' veterinaria  e  degli  alimenti del Ministero della salute a indagine completata, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 90  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 91  <----
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