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| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Individuazione  dei  titoli  di  studio  per l'accesso al ruolo degli Ispettori  antincendi  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'articolo  22  del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005, n. 217, relativo all'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170/L del 25 ottobre 2005;
 Visto,  in  particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalita' ed  i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;
 Considerato  che,  il  comma 2 del richiamato art. 22, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei  titoli  di  studio  richiesti  per la partecipazione al concorso pubblico;
 Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  22, comma 1, lettera d), i titoli  di  studio  cui  far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria  superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono l'iscrizione ai corsi universitari;
 Visto  il  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di studio di cui al citato art. 22;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  I  titoli  di  studio richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso   alla  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  ispettori  e sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai commi  2  e  3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa,  ivi  comprese  quelle  concernenti  i  titoli  di  studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.
 2.  Titoli  di  studio  in  uscita  dai  percorsi liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
 liceo tecnologico ad indirizzo:
 meccanico - meccatronico;
 elettrico ed elettronico;
 informatico - grafico - comunicazione (con percorso informatico e comunicazione);
 chimico - materiali;
 costruzioni - ambiente e territorio;
 produzioni biologiche - biotecnologie ambientali;
 logistica e trasporti;
 liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente;
 liceo scientifico.
 3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:
 diploma di geometra;
 diploma  di  perito  industriale  (ad  eccezione  di  quelli  con indirizzo  in:  arti  fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno  dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria tintoria, tecnologie alimentari, tessile);
 diploma di perito agrario;
 diploma di perito nautico;
 diploma di perito aeronautico;
 diploma di maturita' scientifica.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  quanto  non  previsto  nel presente decreto, si applica la normativa  generale  che  regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro: Pisanu
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