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| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 17 febbraio 2006 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale in  favore dei lavoratori delle societa' Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. (Decreto n. 37928). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie»;
 Visto  l'accordo  in  data  21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  delle  societa'  Volare  Group S.p.a, Volare Airlines S.p.a   nonche'   delle   organizzazioni  sindacali,  con  il  quale, considerata  la  situazione  di  crisi,  sfociata  nella procedura di amministrazione   straordinaria,  nella  quale  si  sono  trovate  le predette  societa',  e'  stato  concordato  il ricorso al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  come  previsto dall'art. 1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  per  un  periodo di ventiquattro  mesi  a  decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero  massimo  di  1100  unita',  dipendenti  dalle societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 35671 del 7 marzo 2005, con il quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal 1° gennaio  2005  al  30 giugno 2005, in favore del personale, sia di terra  che  navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a., Volare  Airlines  S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.,  in amministrazione straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 36963 del 28 settembre 2005, con il   quale  e'  stata  autorizzata  la  concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2005  al  31 dicembre 2005, in favore del personale, sia di terra che navigante,  dipendente  dalle  societa'  Volare  Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Viste  le  istanze presentate in data 13 gennaio 2006, con le quali le  societa'  Volare  Group  S.p.a.  e  Volare Airlines S.p.a., hanno richiesto  la concessione della proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre  2004,  n.  291,  per  il  semestre dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno  2006, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante,  indicato  negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa';
 Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il  periodo  dal  1° gennaio  2006  al  30 giugno 2006, in favore del personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalle societa' Volare Group   S.p.a.   e   Volare   Airlines   S.p.a.,  in  amministrazione straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  21 dicembre  2004,  in  favore  del  personale  di  terra e navigante,  compresi  i  lavoratori  con  contratto  di  formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa':
 Volare Group, sede in Gallarate (Varese), unita' in:
 Gallarate (Varese), via Carlo Noe';
 Thiene (Vicenza), corso Garibaldi;
 Milano, via Pirelli;
 Orio al Serio (Bergamo), aeroporto di Bergamo;
 Bari, aeroporto Civile;
 Cinisi (Palermo), aeroporto Falcone Borsellino;
 Catania, aeroporto Fontanarossa;
 Venezia, aeroporto Marco Polo;
 Segrate (Milano), aeroporto Linate;
 Ferno (Varese), aeroporto Malpensa;
 Roma, aeroporto Fiumicino, per  il  periodo  dal  1° gennaio  2006 al 30 giugno 2006 - pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  21 dicembre  2004,  in  favore  del  personale  di  terra e navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente, dalla societa':
 Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria, sede in Gallarate (Varese), unita' in:
 Ferno (Varese), aeroporto Malpensa;
 Segrate (Milano), aeroporto Linate;
 Orio Al Serio (Bergamo), aeroporto Bergamo;
 Venezia, aeroporto Marco Polo;
 Verona, aeroporto Villafranca;
 Gallarate (Varese), via Carlo Noe', per  il  periodo  dal  1° gennaio  2006 al 30 giugno 2006 - pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 3. Le   societa'   predette   sono  tenute  a  comunicare  mensilmente all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 5. Le  societa'  Volare  Group  S.p.a.  e  Volare Airlines S.p.a. sono tenute  a  presentare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali,   alla   scadenza   del   periodo   oggetto   del   presente provvedimento,  l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del periodo  massimo  di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 febbraio 2006
 Il Ministro: Maroni
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