Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Universita';
Visto lo statuto di autonomia della seconda universita' degli studi di Napoli emanato con decreto retto-rale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente modificato ed integrato con i decreti rettorali n. 3090 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1998 e n. 2185 del 4 maggio 2001;
Visto altresi' il decreto rettorale 3063 del 4 luglio 2001 con il quale si e' provveduto alla riformulazione e alla ripubblicazione del testo aggiornato dello statuto di Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003 con il quale il testo dello Statuto risultante dal sopracitato decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 e' stato ulteriormente modificato ed integrato;
Vista la delibera n. 96 del 20 dicembre 2005 con la quale il Senato accademico - previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 133 del 27 ottobre 2005 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto di ateneo relativamente agli artt. 15, 50, 51, da 52 a 68 e 80-bis del decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la rettorale prot. n. 538 del 5 gennaio 2006, con la quale le modifiche di cui trattasi sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - per il controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6 della citata legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. n. 112 del 3 febbraio 2006, assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 4879 del 14 febbraio 2006, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;
Ritenuto pertanto di aver completato l'iter previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;
Visto in particolare l'art. 10 del vigente Statuto inerente la procedura da seguire per le modifiche statutarie;
Decreta:

Allo statuto della seconda universita' degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni.
Art. 1) L'art. 15 e' cosi' sostituito:
Art. 15.
Il Senato accademico

1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento;
e) un rappresentante di ciascuna delle unita' organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
f) due rappresentanti dei ricercatori;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
i) il direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo.
Art. 2) Il comma 3 dell'art. 50 (collegio dei revisori dei conti) e' cosi' sostituito:
3. Il collegio e' composto da cinque componenti scelti tra:
a) magistrati della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, o avvocati dello Stato;
b) dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
e) esperti in materia di gestione pubblica;
f) docenti universitari.
Nel caso in cui vengano scelti componenti della categoria a), uno di essi ne assume la presidenza.
Art. 3) L'art. 51 e' cosi' sostituito:
Art. 51.
Azienda ospedaliero universitaria integrata con il S.S.R.
1. L'azienda ospedaliero universitaria della seconda universita' degli studi di Napoli - istituita con decreto rettorale n. 2870 del 20 luglio 2004 a seguito di stipula del protocollo di intesa con la regione Campania ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999 - ha autonoma personalita' giuridica.
2. I rapporti tra l'azienda ospedaliero universitaria e l'Universita' sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dal Rettore - previa delibera degli organi collegiali dell'universita', sentito il Consiglio della facolta' di medicina e dal Direttore generale.
3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999, dal protocollo di intesa con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio 2004 nonche' dal decreto rettorale istitutivo dell'Azienda ospedaliero universitaria:
il rettore provvede alla nomina del collegio sindacale, dell'organo di indirizzo e del Direttore generalenonche' alla sostituzione dei componenti in caso di inadempimento, difficolta' di funzionamento o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
l'azienda utilizza - nel rispetto dello stato giuridico del personale universitario - il personale docente, ricercatore e non docente in godimento di indennita' assistenziale assegnato ai servizi assistenziali nei termini di quanto previsto dal protocollo d'intesa; in particolare il personale non docente continuera' ad essere utilizzato fino all'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999.
il direttore generale assume le funzioni di datore di lavoro limitatamente agli aspetti giuridici ed economici inerenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale, il funzionamento delle strutture assistenziali e delle attrezzature assegnate all'azienda, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto sanita' anche nei confronti del personale universitario utilizzato presso l'azienda nonche' ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 517/1999, del protocollo d'intesa con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio 2004 nonche' il decreto rettorale 2870 del 20 luglio 2004, istitutivo dell'A.O.U.
Art. 4) Gli articoli dal 52 al 68 relativi all'azienda universitaria policlinico sono abrogati.
Art. 5) L'art. 80-bis e' cosi' sostituito:
Art. 80-bis Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle
universita' statali

1. Le disposizioni di cui al presente statuto che risultino in contrasto con le disposizioni legislative successive che operino espresso riferimento alle universita' statali o che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore o modificate con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 6) Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per opportuna conoscenza.
Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Caserta, 20 febbraio 2006
Il rettore: Grella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone