| IL RETTORE 
 Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Universita';
 Visto lo statuto di autonomia della seconda universita' degli studi di  Napoli emanato con decreto retto-rale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente  modificato  ed  integrato con i decreti rettorali n. 3090 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1998 e n. 2185 del 4 maggio 2001;
 Visto  altresi'  il decreto rettorale 3063 del 4 luglio 2001 con il quale si e' provveduto alla riformulazione e alla ripubblicazione del testo aggiornato dello statuto di Ateneo;
 Visto  il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003 con il quale il  testo  dello Statuto risultante dal sopracitato decreto rettorale n.  3063  del  4  luglio  2001  e'  stato ulteriormente modificato ed integrato;
 Vista la delibera n. 96 del 20 dicembre 2005 con la quale il Senato accademico  -  previo  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio di amministrazione  con delibera n. 133 del 27 ottobre 2005 ha approvato ulteriori   modifiche   ed   integrazioni   allo  Statuto  di  ateneo relativamente  agli artt. 15, 50, 51, da 52 a 68 e 80-bis del decreto rettorale  n.  3063  del  4 luglio  2001  e  successive  modifiche ed integrazioni;
 Vista la rettorale prot. n. 538 del 5 gennaio 2006, con la quale le modifiche   di   cui  trattasi  sono  state  trasmesse  al  Ministero dell'istruzione  universita'  e  della  ricerca  -  Dipartimento  per l'universita',  l'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica e per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -  per il controllo di legittimita'  e  di merito previsto dall'art. 6 della citata legge n. 168/1989;
 Vista  la  nota  prot.  n.  112  del  3 febbraio  2006,  assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 4879 del 14 febbraio 2006, con la quale  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -   Dipartimento  per  l'universita',  l'alta  formazione  artistica, musicale  e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - ha comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;
 Ritenuto   pertanto   di   aver   completato  l'iter  previsto  per l'emanazione delle modifiche di statuto;
 Visto  in  particolare  l'art.  10  del vigente Statuto inerente la procedura da seguire per le modifiche statutarie;
 Decreta:
 
 Allo  statuto  della  seconda  universita'  degli  studi  di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con  decreto  rettorale  n.  3063  del  4 luglio  2001  e  successive modifiche   e  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti  ulteriori modificazioni ed integrazioni.
 Art. 1) L'art. 15 e' cosi' sostituito:
 Art. 15.
 Il Senato accademico
 
 1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
 a) il rettore, che lo presiede;
 b) il pro-rettore vicario;
 c) i presidi di facolta';
 d) il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento;
 e) un  rappresentante  di  ciascuna  delle  unita'  organizzative decentrate  di  cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa;
 f) due rappresentanti dei ricercatori;
 g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 h) rappresentanti  degli  studenti  nel  numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
 i) il  direttore  amministrativo  con funzioni di segretario, con voto consultivo.
 Art.  2)  Il comma 3 dell'art. 50 (collegio dei revisori dei conti) e' cosi' sostituito:
 3. Il collegio e' composto da cinque componenti scelti tra:
 a) magistrati  della  Corte  dei  conti, di grado non inferiore a consigliere,  o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore  a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, o avvocati dello Stato;
 b) dirigenti   o   funzionari   del   Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 c) dirigenti  o  funzionari  del  Ministero dell'economia e delle finanze;
 d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
 e) esperti in materia di gestione pubblica;
 f) docenti universitari.
 Nel  caso  in cui vengano scelti componenti della categoria a), uno di essi ne assume la presidenza.
 Art. 3) L'art. 51 e' cosi' sostituito:
 Art. 51.
 Azienda ospedaliero universitaria integrata con il S.S.R.
 1.  L'azienda  ospedaliero  universitaria della seconda universita' degli  studi  di Napoli - istituita con decreto rettorale n. 2870 del 20 luglio  2004  a seguito di stipula del protocollo di intesa con la regione  Campania ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999 - ha autonoma personalita' giuridica.
 2.   I   rapporti   tra   l'azienda   ospedaliero  universitaria  e l'Universita'  sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dal Rettore  -  previa delibera degli organi collegiali dell'universita', sentito  il  Consiglio  della  facolta'  di  medicina e dal Direttore generale.
 3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999, dal protocollo di intesa con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio  2004 nonche' dal decreto rettorale istitutivo dell'Azienda ospedaliero universitaria:
 il   rettore   provvede   alla  nomina  del  collegio  sindacale, dell'organo   di  indirizzo  e  del  Direttore  generalenonche'  alla sostituzione  dei componenti in caso di inadempimento, difficolta' di funzionamento o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 l'azienda  utilizza  -  nel  rispetto  dello  stato giuridico del personale  universitario  -  il  personale docente, ricercatore e non docente in godimento di indennita' assistenziale assegnato ai servizi assistenziali nei termini di quanto previsto dal protocollo d'intesa; in  particolare  il  personale  non  docente  continuera'  ad  essere utilizzato  fino  all'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999.
 il  direttore  generale  assume  le  funzioni di datore di lavoro limitatamente   agli   aspetti   giuridici   ed   economici  inerenti l'organizzazione dell'attivita' assistenziale, il funzionamento delle strutture  assistenziali  e delle attrezzature assegnate all'azienda, l'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  del lavoro del comparto  sanita'  anche  nei  confronti  del personale universitario utilizzato  presso  l'azienda  nonche'  ai fini dell'applicazione del decreto   legislativo   n.   626/1994,   e  successive  modifiche  ed integrazioni.
 4.  Per  quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  517/1999, del protocollo d'intesa  con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio 2004 nonche'  il  decreto  rettorale  2870  del 20 luglio 2004, istitutivo dell'A.O.U.
 Art.   4)   Gli   articoli dal   52   al  68  relativi  all'azienda universitaria policlinico sono abrogati.
 Art. 5) L'art. 80-bis e' cosi' sostituito:
 Art. 80-bis Adeguamento  dello  statuto  alla  normativa successiva riferita alle
 universita' statali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente statuto che risultino in contrasto  con  le  disposizioni  legislative  successive che operino espresso   riferimento  alle  universita'  statali  o  che  dovessero rendersi  necessarie a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della  norma  di  rango  superiore  o  modificate  con  provvedimento motivato del Rettore.
 Art.  6)  Il  presente  decreto  sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica    italiana,   nonche'   al   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per opportuna conoscenza.
 Ai  sensi  dell'art. 10 del vigente statuto, le modifiche di cui al presente   decreto   entreranno  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Caserta, 20 febbraio 2006
 Il rettore: Grella
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