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| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |  | DECRETO RETTORALE 1 febbraio 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato  con  regio  decreto  31 agosto  1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 20;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia   di   formazione   per  la  sperimentazione  organizzativa  e didattica;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
 Visto  lo Statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 501 del   18 dicembre   1995,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - Supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.  25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e  alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e  b)  della  legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 2, comma 4;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente il  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei  e  successive modifiche apportate con il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Acquisiti  i  pareri  di  tutte  le  facolta'  dell'Ateneo ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera p) dello statuto;
 Acquisito     il    parere    favorevole    delle    organizzazioni rappresentative,  a  livello  locale, del mondo della produzione, dei servizi  e  delle  professioni,  espresso  nella riunione del 2 marzo 2005,  a  norma  dell'art.  11,  comma  4  del  decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
 Acquisita  la  relazione tecnica positiva del nucleo di valutazione d'Ateneo,  prescritta dall'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Acquisito  il  parere  favorevole  del consiglio di amministrazione espresso  nella  seduta  del  6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera p) dello statuto;
 Vista  la  delibera  con la quale il senato accademico nella seduta del  13 dicembre  2005  ha  approvato, a norma dell'art. 13, comma 3, lettera p) dello statuto, la proposta d'istituzione della facolta' di architettura;
 Acquisito   il   parere   favorevole   del  comitato  regionale  di coordinamento  espresso  nella  riunione del 31 gennaio 2006, a norma dell'art.  2,  comma  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 Visto   l'ordinamento  didattico  d'Ateneo  per  l'anno  accademico 2005/2006;
 Considerati  i  corsi di laurea in edilizia (classe 4, triennale) e in  tecnologie  per la conservazione e il restauro dei beni culturali (classe  41,  triennale)  e  il  corso  di  laurea  specialistica  in architettura  delle  costruzioni  (classe 4/s, quinquennale) inseriti nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR e attivati presso la facolta' di ingegneria per l'anno accademico 2005/2006;
 Visto  il  manifesto  degli  studi per l'anno accademico 2005/2006, nella parte relativa ai corsi di laurea suindicati e, in particolare, laddove  prevede  che  «i corsi di studio che venissero trasferiti ad una  nuova  facolta',  nel  rispetto dell'ordinamento, sono soppressi nella  facolta'  originaria.  In  tal  caso,  sono  validi  i corsi e mantenuti  i  risultati  acquisiti  in  crediti  dagli  studenti, che conserveranno   la   matricola   nel  passaggio  all'eventuale  nuova facolta»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'  istituita,  presso  l'Universita'  degli  studi di Cagliari, la facolta' di architettura.
 |  |  |  | Art. 2. L'elenco  delle facolta', di cui alla tabella A dello statuto e del regolamento  didattico  d'Ateneo,  e'  conseguentemente integrato con l'inserimento della suddetta facolta'.
 |  |  |  | Art. 3. Alla  facolta'  di  architettura  afferiranno  i corsi di laurea in edilizia (classe 4, triennale) e in tecnologie per la conservazione e il  restauro  dei beni culturali (classe 41, triennale) e il corso di laurea  specialistica  in architettura delle costruzioni (classe 4/s, quinquennale)   che,   con   successivo  decreto  rettorale,  saranno soppressi  nella facolta' di ingegneria e trasferiti nella istituenda facolta' a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
 |  |  |  | Art. 4. Gli studenti iscritti al primo anno per l'anno accademico 2005/2006 ai  suddetti  corsi  di  laurea  presso  la  facolta'  di ingegneria, confluiranno,  come  previsto  nel  Manifesto  degli  studi citato in premessa,  nella  facolta'  di  architettura  a  decorrere  dall'anno accademico  2006/2007,  con  la conservazione del corso d'iscrizione, della matricola e dei risultati acquisiti in crediti.
 |  |  |  | Art. 5. Con   successivi   decreti  rettorali  si  provvedera'  a  definire l'assetto   e   l'organico   del   personale   docente,   tecnico   e amministrativo  della nuova facolta' di architettura e della facolta' di  ingegneria.  Verranno  inoltre  definiti gli spazi didattici e di ricerca e le risorse di entrambe le facolta', nonche' le modalita' di costituzione degli organismi di governo.
 |  |  |  | Art. 6. Il  presente decreto sara' trasmesso al MIUR per gli adempimenti di competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Cagliari, 1° febbraio 2006
 Il rettore: Mistretta
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