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| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 71 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan  sulla  lotta  contro  il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il  Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il   traffico   di   sostanze  stupefacenti,  sostanze  psicotrope  e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di Euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 6068):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 13 settembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   26   settembre   2005  con  pareri  delle
 commissioni I, II, V e XII.
 Esaminato  dalla  III commissione il 19 ottobre 2005 ed
 il 17 novembre 2005.
 Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22
 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3704):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 30 gennaio 2006 (atto
 n. 3704-A) relatore sen. Pellicini.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
 SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI,
 SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
 Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati le Parti";
 CONSAPEVOLI  dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione;
 PRENDENDO   ATTO  che  il  traffico  e  l'uso  illecito  di  droga rappresentano  una  minaccia,  alla  salute,  alla  sicurezza  ed  al benessere  dei  popoli,  con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della societa';
 RICONOSCENDO  la  gravita' della situazione causata dalla vastita' delta  produzione  e  del  traffico  di  droga a livello mondiale; la Convenzione  Unica sugli Stupefacenti del 30 Marza 1961, emendata dal Protocollo   del   25  marzo  1972,  la  Convenzione  sulle  Sostanze Psicotrope  del  21  febbraio  1971,  e la Convenzione sulla Lotta al Traffico  Illecito  di  Sostanze  Stupefacenti  e  Psicotrope  del 20 Dicembre 1988;
 CONSIDERANDO  l'importanza  fondamentale del coordinamento e della cooperazione  nella  lotta  al  traffico  di  sostanze  stupefacerti, psicotrope e precursori;
 CONVENGONO quanto segue:
 
 Articolo 1
 L'Accordo  e'  incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.
 Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono quelle  elencate  e  descritte  nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulla Droga del 30 Marzo 1961.
 Per  "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate e  descritte  nella  Convenzione  delle  Nazioni Unite sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971.
 Per  "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato contemplate  nell'Articolo  3,  paragrafi 1-2 della Convenzione delle Nazioni  Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre )1988.
 Articolo 2
 Le  Parti,  in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, metteranno  a  disposizione,  con  immediatezza  e sistematicita', su richiesta  o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie ed  i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
 In particolare, la collaborazione comprendera':
 a)  i  metodi  di  lotta  contro  il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 b)  lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le minacce  della  criminalita'  organizzata transnazionale, nel settore del  narcotraffico,  incluse  le  informazioni operative di interesse reciproco  relative  ad eventuali contatti tra associazioni criminali organizzate nei rispettivi Paesi;
 c)  l'utilizzazione  di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
 d) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope, nonche' sulle  tecniche  e  sulle  strutture  organizzative  predisposte  per contrastarlo,  anche  attraverso  la  formalizzazione  di  scambi  di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative,
 e)   lo  scambio  di  atti  legislativi  e  strumenti  norinativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta  contro.  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope;
 f)  lo  studio  congiunto  di  gruppi  di  trafficanti,  eventi  e tecniche;
 g)  lo  scambio  d'informazioni,  dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  sul  luoghi  e  sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di  occultamento,  sulle  variazioni  dei  prezzi  di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
 h)  i  metodi  e  le  modalita'  di  funzionamento  dei  controlli antidroga alla frontiere.
 i)  lo scambio di infonnazioni e la fornitura di assistenza legale nei  casi  e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico.
 j)  l'adozione  della tecnica delle consegne controllate tra i due paesi.
 Articolo 3
 I  dati  nazionali  necessari  all'esecuzione del presente Accordo comunicati   dalle   Parti  devono  essere  trattati  e  protetti  in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
 I  dati  personali  comunicati  possono essere trattati unicamente dalle  Autorita'  competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati   personali  possono  essere  ritrasmessi  ad  altre  persone  o istituzioni  unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati.
 Articolo 4
 Per    una    valutazione    periodica    dei    progressi   fatti nell'applicazione  di questo Accordo, ciascuna Parte puo' chiedere 1o svolgimento  di  un  incontro,  anche  al  fine di valutare le azioni comuni   in   corso  ed  identificare  e  sviluppare  nuove  aree  di cooperazione nel campo degli stupefacenti.
 Articolo 5
 Le Autorita' competenti per l'applicazione di questo Accordo sono: per la Repubblica Italiana:
 Ministero dell'Interno
 Dipartirnento della Pubblica Sicurezza
 Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
 Roma
 
 per la Repubblica Islamica del Pakistan:
 Ministero dell'Interno e del Controllo sugli Stupefacenti,
 Divisione per il Controllo della Droga
 Edificio della Banca di Stato del Pakistan
 Islamabad
 
 Articolo 6
 L'applicazione  di  questo  Accordo  e' soggetta alla legislazione nazionale  di  ciascuna  Parte  ed  all'osservanza  dei diritti e dei doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali delle Parti.
 Articolo 7
 Le   questioni   che   possono   sorgere   sull'interpretazione  o l'applicazione  del  presente  Accordo  saranno  risolte attraverso i canali diplomatici.
 Articolo 8
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data di ricezione della  seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente  l'avvenuto  adempimento  delle  procedure  interne, ed avra' una durata illimitata.
 Ciascuna  Parte  puo'  denunciare  il  presente  Accordo  per  via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
 Articolo 9
 Le  Parti  possono  respingere  le  richieste  di collaborazione o assistenza  previste  nel  presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese o  altri  interessi  statuali  di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.
 In   tal   caso   la  Parte  richiesta  si  impegna  a  comunicare tempestivamente  alla  Parte richiedente il diniego, specificandone i motivi.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto  a  Roma,  il  29 settembre 2004, in due originali, ciascuno nella  lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.  In  caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.
 
 Margherita Boniver             Makhoom Khusro Bakhtiar Sottosegretario di Stato       Sottosegretario agli Affari Esteri agli Affari Esteri
 
 Per il Governo                        Per il Governo della Repubblica Italiana         della Repubblica islamica
 del Pakistan
 
 
 ---->   Vedere Accordo in lingua da pag. 12 a pag. 17  <----
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