L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 febbraio 2006, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05). Considerato che: l'art. 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio effettui entro il 1° marzo di ciascun anno il conferimento delle capacita' di spazio e di punta disponibile; e che la societa' Stogit S.p.a., per l'anno 2006-2007, ha pubblicato sul proprio sito Internet una procedura operativa in forza della quale le richieste di capacita' devono essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2006; sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli utenti del servizio di stoccaggio che hanno evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno termico di stoccaggio 2006-2007, il termine di conclusione della procedura di conferimento delle capacita'; con riferimento alla predetta esigenza: il Ministero delle attivita' produttive, con nota in data 8 febbraio 2006, ha segnalato la necessita' che una tale proroga non pregiudichi l'esigenza di assicurare la rapida ricostituzione dei volumi di stoccaggio; la societa' Stogit S.p.a., con nota in data 10 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 3517 del 10 febbraio 2006), ha dichiarato che, al fine di non compromettere le prestazioni dei giacimenti di stoccaggio dalla stessa gestiti, i conferimenti debbano essere effettuati non oltre la data del 17 marzo 2006, previa richiesta da presentarsi non oltre il 1° marzo 2006; la societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con nota in data 9 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 3534 del 10 febbraio 2006), con riferimento alle esigenze tecnico-gestionale dei propri giacimenti di stoccaggio, ha evidenziato la possibilita' di concludere e le relative procedure di conferimento entro il 31 marzo 2006. Ritenuto che: sia necessario prorogare i termini per la conclusione delle procedure di conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione delle relative richieste; Delibera:
1. di prorogare, per il conferimento delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, al 17 marzo 2006, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 119/05; 2. di prevedere che le imprese di stoccaggio, al fine di adeguarsi alla disposizione di cui al precedente punto 1, pospongano di venti (20) giorni solari i termini previsti, dalle rispettive procedure operative, per la presentazione delle richieste di capacita'; 3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle societa' Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.; 4. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 14 febbraio 2006 Il presidente: Ortis |