| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 14 febbraio 2006,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05).
 Considerato che:
 l'art.  9,  comma  1,  della  deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio effettui entro il 1° marzo di ciascun anno il conferimento  delle capacita' di spazio e di punta disponibile; e che la  societa'  Stogit  S.p.a., per l'anno 2006-2007, ha pubblicato sul proprio sito Internet una procedura operativa in forza della quale le richieste  di capacita' devono essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2006;
 sono  pervenute  numerose  segnalazioni da parte degli utenti del servizio di stoccaggio che hanno evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno termico di stoccaggio 2006-2007, il termine di conclusione della procedura di conferimento delle capacita';
 con riferimento alla predetta esigenza:
 il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  con  nota in data 8 febbraio  2006, ha segnalato la necessita' che una tale proroga non pregiudichi  l'esigenza  di  assicurare  la rapida ricostituzione dei volumi di stoccaggio;
 la  societa'  Stogit  S.p.a., con nota in data 10 febbraio 2006 (prot. Autorita' n. 3517 del 10 febbraio 2006), ha dichiarato che, al fine di non compromettere le prestazioni dei giacimenti di stoccaggio dalla  stessa  gestiti,  i conferimenti debbano essere effettuati non oltre  la data del 17 marzo 2006, previa richiesta da presentarsi non oltre il 1° marzo 2006;
 la   societa'  Edison  Stoccaggio  S.p.a.,  con  nota  in  data 9 febbraio  2006  (prot. Autorita' n. 3534 del 10 febbraio 2006), con riferimento alle esigenze tecnico-gestionale dei propri giacimenti di stoccaggio,  ha  evidenziato  la  possibilita'  di  concludere  e  le relative procedure di conferimento entro il 31 marzo 2006.
 Ritenuto che:
 sia  necessario  prorogare  i  termini  per  la conclusione delle procedure  di  conferimento  delle capacita' di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione delle relative richieste;
 Delibera:
 
 1.  di prorogare, per il conferimento delle capacita' di stoccaggio per  l'anno  termico  2006-2007,  al 17 marzo 2006, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' n. 119/05;
 2.  di prevedere che le imprese di stoccaggio, al fine di adeguarsi alla  disposizione  di cui al precedente punto 1, pospongano di venti (20)  giorni  solari  i  termini previsti, dalle rispettive procedure operative, per la presentazione delle richieste di capacita';
 3.  di  trasmettere  copia del presente provvedimento alle societa' Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;
 4. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  sul  sito Internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 14 febbraio 2006
 Il presidente: Ortis
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