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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 10 febbraio 2006 |  | Condizioni  tecnico-economiche  del  servizio  di  scambio  sul posto dell'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili  di  potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, ai sensi dell'articolo  6  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (Deliberazione n. 28/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Visti:
 la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
 il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: d.P.C.M. 11 maggio 2004);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005,  come  modificato  e  integrato  dal decreto del Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  6 febbraio  2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio 24 ottobre   2005   recante   l'aggiornamento   delle  direttive  per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai  sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  6 dicembre  2000,  n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/06);
 la  deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n. 118/03);
 la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per  il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi   di   allacciamento   e   diritti  fissi,  allegato  alla deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,  n.  5/04  e  sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
 il  testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' in materia di   qualita'   dei   servizi  di  distribuzione,  misura  e  vendita dell'energia  elettrica,  per  il  periodo  di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04 e sue  successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato della qualita);
 l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n.  281/05,  recante  condizioni  per  l'erogazione  del  servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV,  i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/2005);
 il   documento  per  la  consultazione  15 luglio  2005,  recante condizioni  tecnico-economiche  del  servizio  di  scambio  sul posto dell'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili  di  potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, ai sensi dell'art.  6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: documento per la consultazione);
 le  osservazioni  al  documento  per  la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorita'.
 Considerato che:
 la   legge   n.  481/95  prevede  che  l'Autorita'  definisca  le condizioni  tecnico-economiche  di  accesso  e  interconnessione alle reti;
 l'art.  3,  comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita'  fissi  le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni;
 l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che le imprese distributrici abbiano l'obbligo di connettere alle proprie reti  tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la  continuita'  del  servizio  e  purche' siano rispettate le regole tecniche  nonche'  le deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe, contributi ed oneri;
 l'art.  10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che  l'esercizio  di  impianti  che  utilizzano  fonti rinnovabili di potenza  elettrica  non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia  consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non  sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
 l'art.  6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorita'  disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di  scambio  sul  posto  dell'energia  elettrica prodotta da impianti alimentati  da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
 l'art.  6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che nell'ambito   della   disciplina  dello  scambio  sul  posto  non  e' consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;
 pertanto,  i  soggetti  che  si avvalgono dello scambio sul posto sono  soggetti che, mediamente, su base annua, presentano un prelievo complessivo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni e sono  quindi configurabili, dal punto di vista del sistema elettrico, come clienti finali;
 l'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce che  la  disciplina  dello  scambio  sul posto sostituisca ogni altro adempimento,  a  carico  dei  soggetti  che  realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;
 a   seguito   della   progressiva  liberalizzazione  del  mercato dell'energia  elettrica aumenta il numero dei clienti idonei titolari di  impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
 le   modalita'  amministrative  e  di  fatturazione  dell'energia elettrica  prelevata  dai  clienti  finali  del  mercato  libero sono calcolate  con riferimento all'anno solare, diversamente da quanto di norma accade per i clienti del mercato vincolato;
 l'art.  17,  comma  1,  del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione   dei   rifiuti  tra  le  fonti  energetiche  ammesse  a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
 l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano  escluse  dal  regime  riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/91;
 il  decreto  ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una «tariffa incentivante»   per   l'energia   elettrica   prodotta   da  impianti fotovoltaici anche di potenza nominale non superiore a 20 kW;
 il  valore  della  «tariffa  incentivante»  prevista  dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e' riferito all'anno solare.
 Ritenuto opportuno:
 disciplinare  le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili  di  potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi gli  impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato  alle  fonti  rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
 prevedere  che  la  disciplina  di cui al precedente alinea possa essere  applicata  sia  a  clienti  vincolati  sia  a  clienti liberi titolari  di  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
 prevedere  che  l'applicazione  della  suddetta disciplina faccia riferimento  a periodi temporali congruenti a quelli gia' attualmente previsti dalle modalita' amministrative e di fatturazione vigenti per il mercato libero e per il mercato vincolato;
 che,  in  deroga  al principio di cui al precedente alinea, per i soggetti  che  beneficiano  delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale   28 luglio   2005,   il   periodo  di  riferimento  per l'applicazione  della  disciplina  dello scambio sul posto sia l'anno solare,  a prescindere dalla loro appartenenza al mercato libero o al mercato vincolato;
 escludere,  per  i  titolari  degli  impianti alimentati da fonti rinnovabili  di  potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di stipula  del  contratto  di  dispacciamento in immissione, nonche' di versamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'art. 19 del testo integrato;
 prevedere  opportune  disposizioni  finalizzate  all'integrazione della  disciplina  dello  scambio sul posto con le vigenti condizioni per  l'erogazione  dei servizi di dispacciamento, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;
 prevedere  che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di scambio    sul    posto,   trovino   applicazione   le   disposizioni dell'Autorita'  in  materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura  e  vendita  dell'energia  elettrica di cui al testo integrato della qualita';
 prevedere  un  corrispettivo  a  copertura  dei  costi aggiuntivi associati all'erogazione del servizio di scambio sul posto;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di  cui  all'art.  2  del  decreto legislativo n. 387/03, all'art. 1, comma  1.1  del  testo  integrato  e  all'art.  1,  comma  1.1  della deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:
 a) l'anno e':
 nel   primo   anno  di  validita'  del  contratto,  il  periodo intercorrente  tra  la  data  di  efficacia  del  contratto  e  il 31 dicembre;
 per gli anni successivi, l'anno solare;
 nell'ultimo   anno  di  validita'  del  contratto,  il  periodo intercorrente  tra  il  1° gennaio  e  la  data  di  risoluzione  del contratto;
 b) l'anno contrattuale e':
 per  il primo anno di validita' del contratto, il periodo di un anno  di  calendario  avente  inizio  dalla  data  di  efficacia  del contratto medesimo;
 per  gli  anni  successivi  al  primo, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di tacito rinnovo del contratto;
 per  l'ultimo  anno  di  validita'  del  contratto,  il periodo intercorrente  tra  l'ultima  data  di  tacito  rinnovo  e la data di risoluzione del contratto;
 c) l'Autorita'  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 d) il  contratto  e'  il  contratto  sottoscritto  tra il gestore contraente e il richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili  di potenza nominale non superiore a 20 kW, il cui schema e' riportato in allegato A alla presente deliberazione;
 e) il  gestore  contraente  e' l'impresa distributrice competente nell'ambito   territoriale   in   cui   e'   ubicato  l'impianto  del richiedente;
 f) il  gestore  del  sistema  elettrico e' il gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004;
 g) il   gestore   di  rete  e'  la  persona  fisica  o  giuridica responsabile,  anche non avendone la proprieta', della gestione della rete  elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui e' connesso l'impianto del richiedente;
 h) gli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza nominale  non superiore a 20 kW sono gli impianti di potenza nominale non  superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03 o dai  rifiuti  ammessi  a  beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
 i) l'impresa  distributrice e' l'impresa esercente l'attivita' di distribuzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99;
 j) la  potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio di  scambio sul posto e' la potenza risultante dalla somma aritmetica delle   potenze   nominali  dei  generatori  elettrici  dell'impianto destinati  alla  produzione  di  energia elettrica o delle potenze di picco  di  ciascun  modulo  fotovoltaico  facente  parte del medesimo impianto;
 k) il  punto  di  connessione  e'  il  punto di confine (fisico o convenzionale)  tra  la rete del gestore di rete e l'impianto per cui si  richiede  il  servizio  di  scambio sul posto, con riferimento al quale  viene  misurata l'energia elettrica immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto;
 l) il  richiedente  e'  il  soggetto  che richiede il servizio di scambio  sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta da un impianto alimentato  da  fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui e' titolare o ne ha la disponibilita';
 m) il  saldo  e'  la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;
 n) il servizio di scambio sul posto di cui all'art. 6 del decreto legislativo  n.  387/03 e' il servizio erogato dal gestore contraente che  consiste  nell'operare  un  saldo  annuo tra l'energia elettrica immessa  in  rete  dagli impianti di cui alla lettera h), e l'energia elettrica  prelevata  dalla  rete,  nel  caso  in  cui  il  punto  di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono;
 o) Terna  e'  la societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione
 
 2.1.    La   presente   deliberazione   definisce   le   condizioni tecnico-economiche  del  servizio  di  scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati da fonti rinnovabili di potenza  nominale  non  superiore  a  20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03.
 2.2.  Nell'ambito  della  disciplina  di  cui  al  comma 2.1 non e' consentita  la  vendita  dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo n. 387/03.
 2.3.  La  disciplina  di  cui  al  comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento,  a  carico  dei  soggetti  che  realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  6,  comma 3  del  decreto legislativo n. 387/03.
 2.4.  I  titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza  nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1, non devono:
 a) versare  il  corrispettivo  per il servizio di trasmissione di cui  all'art.  19 del testo integrato per l'energia elettrica immessa in rete;
 b) versare  il  corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di cui all'art. 40 del testo integrato;
 c) stipulare  il  contratto  per il servizio di dispacciamento in immissione  previsto  dall'art.  5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
 2.5.  All'energia  elettrica  immessa  dagli impianti alimentati da fonti   rinnovabili  di  potenza  nominale  non  superiore  a  20  kW nell'ambito  della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art. 17, comma 17.1, lettera b), del testo integrato.
 2.6.  Per  gli  impianti  di  cui al presente provvedimento trovano applicazione  le  disposizioni  dell'Autorita' in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualita'.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio sul posto
 
 3.1.  Possono  richiedere  di usufruire del servizio di scambio sul posto  i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che   hanno   la  disponibilita'  di  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
 3.2.  La richiesta deve essere presentata all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
 3.3.  L'impresa  distributrice  a cui e' presentata la richiesta di cui  al  precedente  comma  3.1  propone al richiedente, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della richiesta, un contratto conforme allo schema  di contratto allegato al presente provvedimento (allegato A), indicando  altresi'  le  tempistiche  previste  per l'attivazione del servizio   di   scambio,  comprensive  dell'eventuale  adeguamento  o realizzazione della connessione.
 3.4.  Il  richiedente  e  il  gestore  contraente  sottoscrivono il contratto.  Qualora  il richiedente sia un cliente del mercato libero che  abbia  concluso  il  contratto  di dispacciamento in prelievo ai sensi  dell'art.  5,  comma 5.2,  della  deliberazione n. 168/03 e il contratto  per  i  servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai sensi  dell'art. 2 del testo integrato attraverso l'interposizione di un   soggetto  terzo,  quest'ultimo  e'  tenuto  a  rappresentare  il richiedente anche ai fini della stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.
 3.5.  Qualora  il  gestore di rete a cui e' connesso l'impianto non coincida   con   l'impresa   distributrice   competente   nell'ambito territoriale  in cui il medesimo impianto e' ubicato, la richiesta di cui  al  comma  3.1,  la  proposta  di contratto di cui al comma 3.2, nonche'  il contratto sottoscritto da entrambe le parti, sono inviati contestualmente,  per conoscenza, al gestore di rete a cui l'impianto e' connesso.
 |  |  |  | Art. 4. Condizioni tecniche per la connessione
 
 4.1.  I  sistemi  di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio  di  scambio  sul  posto devono essere conformi ai requisiti previsti  dalle regole tecniche dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.
 4.2.  La  connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio   di   scambio  sul  posto,  laddove  risulti  inadeguata  o inesistente,  deve  essere completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente  commisurati all'entita' dell'intervento. Qualora gli interventi  necessari  per  la connessione richiedano piu' di novanta giorni   decorrenti   dalla   data   di   ricevimento  del  contratto sottoscritto  o,  se  successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione  dell'impianto  inviata  dal richiedente, il gestore di rete   deve  darne  comunicazione  al  richiedente  e  all'Autorita', indicandone le motivazioni.
 4.3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4.2 del presente articolo,  nel  caso  di  impianti  che  si avvalgono del servizio di scambio   sul   posto  per  i  quali  il  richiedente  abbia  diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal  decreto  ministeriale  6 febbraio 2006, la connessione alla rete deve  essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo dI cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.
 4.4.  L'Autorita',  qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego di  accesso  alla  rete  da  parte  dei  gestori di rete, adottera' i provvedimenti  di  propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
 4.5.  I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e  dispacciamento  o  di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui   al   presente  articolo  sotto  il  coordinamento  dell'impresa distributrice  competente  nell'ambito territoriale in cui e' ubicato l'impianto.  Nel  caso  di  connessione  a reti elettriche a tensione maggiore  di  1  kV,  l'azione di coordinamento e' svolta nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione n. 281/2005.
 |  |  |  | Art. 5. Misura dell'energia elettrica
 
 5.1. Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell'energia elettrica attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.
 5.2.  Il  gestore  contraente  e' responsabile dell'installazione e della  manutenzione  delle  apparecchiature  di  misura nonche' della rilevazione  e  registrazione delle misure di cui al precedente comma 5.1.
 5.3. Nel caso in cui il richiedente abbia la necessita' di disporre della  misura  dell'energia  elettrica prodotta dagli impianti che si avvalgono   del  servizio  di  scambio  sul  posto  e/o  dell'energia elettrica  consumata  dalle  proprie  utenze  elettriche afferenti al medesimo  punto  di  connessione, il gestore contraente, su richiesta del  richiedente  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  specifici provvedimenti applicabili, e' responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura dell'energia   elettrica   prodotta   e/o  consumata,  nonche'  della rilevazione e registrazione delle suddette ulteriori misure.
 5.4.  Il  gestore contraente consente al richiedente l'accesso alle misure di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3.
 5.5.    Nel    caso   in   cui   il   richiedente   abbia   diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal  decreto  ministeriale 6 febbraio 2006 o ai certificati verdi, il gestore contraente trasmette al gestore del sistema elettrico tutti i dati   di   misura   nella   sua   disponibilita'  necessari  per  la valorizzazione dei suddetti incentivi.
 5.6. La remunerazione per il servizio di misura fornito dal gestore contraente  per  le eventuali misure di cui al comma 5.3 e' pari alla componente  tariffaria  MIS1  prevista,  per  il  livello di tensione corrispondente   a  quello  della  connessione  dell'impianto,  dalla tabella 18,  prima  colonna, dell'allegato n. 1 al testo integrato ed e' corrisposta dal richiedente al gestore contraente solo nel caso in cui il richiedente si avvalga del gestore contraente per le ulteriori misure di cui al comma 5.3.
 |  |  |  | Art. 6. Condizioni   tecnico-economiche  per  l'erogazione  del  servizio  di scambio sul posto per i clienti finali liberi
 
 6.1.  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti finali del mercato libero.
 6.2.  Il  servizio  di  scambio sul posto viene erogato dal gestore contraente  su  base annuale, secondo le modalita' di cui ai seguenti commi.  A  tal  fine  il richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
 6.3.  Al  fini  dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della  deliberazione  n.  168/03  e  della deliberazione n. 118/03, i punti  per  i  quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono  considerati  punti  di  prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
 6.4.  Al  fini  del calcolo del saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera  m),  il  richiedente puo' scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative:
 a) saldo annuo: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano  tra  loro  sulla  base dell'anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;
 b) saldo  annuo  per  fasce: l'energia elettrica immessa e quella prelevata  si compensano tra di loro sulla base dell'anno in ciascuna fascia  oraria.  Il  saldo  annuo  per  fasce  puo' essere scelto dal richiedente  solo  se  l'energia elettrica immessa e quella prelevata sono  entrambe  misurate  da  misuratori  atti  a  rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria.
 6.5.  Il  richiedente effettua la scelta della modalita' di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'art. 6, comma 6.4, lettere a) e  b),  all'atto  della  stipula del contratto di cui all'allegato A. Qualora  il  richiedente  non  eserciti  tale  facolta',  il  gestore contraente  calcola  il  saldo  secondo  quanto previsto dall'art. 6, comma 6.4, lettera a).
 Il  richiedente  puo' richiedere l'applicazione di una modalita' di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto  di  cui  all'allegato A), una sola volta per ciascun anno, con  effetti  a  valere  sull'anno  successivo,  dandone preavviso al gestore  contraente  almeno  due  mesi  prima  della fine dell'anno e riconoscendo   al   medesimo   gestore  contraente  il  corrispettivo aggiuntivo  di cui all'art. 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri amministrativi conseguenti.
 6.6.  Qualora,  in  un dato anno, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1,  lettera  m),  risulti  maggiore  di  zero,  esso e' riportato a credito  per  la  compensazione,  in  energia,  di un eventuale saldo negativo  relativo all'anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un  dato  anno  puo'  essere  utilizzato a compensazione di eventuali saldi  negativi per un massimo di tre anni successivi all'anno in cui e'  stato  maturato.  Se  detta  compensazione  in  energia non viene effettuata  entro  il  terzo  anno  successivo  a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
 6.7.  Al  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento, il gestore contraente calcola, per ogni anno i:
 a) il  saldo  annuale  (Si),  pari  alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'anno i;
 b) il  saldo  positivo  scaduto (SPSi), pari alla quota del saldo annuale positivo relativo all'anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni;
 c) il saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
 zero             se (Si+SRi-1-SPSi) <=  0
 (Si+SRi-1-SPSi)  se (Si+SRi-1-SPSi) > 0
 
 d) il prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:
 zero               se (Si+SRi-1-SPSi) <= 0
 
 - (Si+SRi-1-SPSi)  se (Si+SRi-1-SPSi) < 0
 I  quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a),  b),  c)  e  d)  sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria  o  indipendentemente  dalle  fasce  orarie, in funzione della scelta effettuata dal richiedente ai sensi del comma 6.4.
 6.8. Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura  di cui all'art. 2 del testo integrato, considerando l'energia elettrica  prelevata  dal  richiedente  nell'anno  i  pari a Pi, come definito al precedente comma 6.7, lettera d).
 Al  valore Pi, si applica altresi' il trattamento e i corrispettivi previsti  dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003.
 6.9.  Entro  il  25 febbraio  di  ogni  anno, il gestore contraente comunica  al richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta  il  richiedente  e  al  gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo  non  coincida  con  il  medesimo gestore contraente, il valore  di  Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente anno e calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
 6.10.  Nel  caso  in  cui  il richiedente modifichi la scelta delle modalita' di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:
 a) se   la   modifica   prevede   il   passaggio   da   un  saldo indifferenziato   (relativo  all'anno  i)  ad  un  saldo  per  fascia (relativo   all'Anno  i+1),  l'eventuale  saldo  SRi  unico  relativo all'anno  i e' riportato all'anno i+1 ripartendolo su ciascuna fascia in  proporzione  all'energia  elettrica  immessa per fascia nell'anno i+1;
 b) se  la  modifica  prevede  il passaggio da un saldo per fascia (relativo  all'anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'anno i+1),  gli  eventuali  saldi SRi maturati in ciascuna fascia relativi all'anno i sono riportati cumulativamente all'anno i+1.
 6.11.  Nel  caso  in cui il richiedente passi dal mercato libero al mercato vincolato nel corso di un anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la  relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente  con  riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente  ha  mantenuto  la  stessa  qualifica  di cliente finale, libero o vincolato.
 Il  richiedente puo', in alternativa, recedere dal contratto per il servizio  di  scambio  sul  posto  contestualmente  al  passaggio dal mercato libero al mercato vincolato.
 Gli  eventuali  saldi positivi SRi, sono riportati, ove necessario, al   periodo  successivo  secondo  le  stesse  modalita'  di  cui  al precedente comma 6.10.
 6.12.   Le  modalita'  amministrative  e  di  fatturazione  possono prevedere  meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorita' in materia.
 |  |  |  | Art. 7. Condizioni   tecnico-economiche  per  l'erogazione  dei  servizio  di scambio sul posto per i clienti finali vincolati
 
 7.1.  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti del mercato vincolato.
 7.2.  Il  servizio  di  scambio  sul  posto  dell'energia elettrica immessa  e  prelevata  nell'ambito  del  contratto di cui all'art. 3, comma  3.2,  viene effettuato dal gestore contraente su base annuale, secondo  le  modalita'  di  cui  ai  seguenti  commi.  A  tal fine il richiedente  mette  a  disposizione  del  gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
 7.3.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della  deliberazione n. 168/2003 e della deliberazione n. 118/2003, i punti  per  i  quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono  considerati  punti  di  prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/2003.
 7.4.  Ai  fini  del  calcolo il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera m):
 a) se   il  richiedente  e'  un  cliente  finale  non  dotato  di misuratore  atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica   immessa   e  quella  prelevata  si  compensano  tra  loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica e' immessa o prelevata;
 b) se  il  richiedente  e' un cliente finale dotato di misuratore atto  a  rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa  e  quella  prelevata  si  compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria.
 7.5.  Qualora,  in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all'art.  1, comma 1.1, lettera m), risulti maggiore di zero, esso e' riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo.
 7.6.  Il  saldo positivo relativo ad un dato anno contrattuale puo' essere  utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo  di tre anni contrattuali successivi all'anno contrattuale in cui  e'  stato  maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata  entro  il  terzo anno contrattuale successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
 7.7.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento, il gestore  contraente  calcola, per ciascun richiedente appartenente al mercato  vincolato,  i  quantitativi  di  energia elettrica di cui al precedente   art.  6,  comma 6.7,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  con riferimento  all'anno  contrattuale,  fatto  salvo quanto previsto al successivo comma 7.12.
 7.8  Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti   dal   testo  integrato  per  i  servizi  di  trasmissione, distribuzione,   misura   e   vendita  secondo  le  usuali  modalita' amministrative e di fatturazione, purche', in un anno contrattuale i, al  richiedente  sia  attribuita  la  quantita'  di energia elettrica prelevata  pari  al quantitativo Pi, come definito al precedente art. 6, comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo anno contrattuale i.
 7.9. Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina  l'anno  contrattuale,  il  Gestore  contraente  comunica  al richiedente  e  al  gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida  con  il  medesimo  Gestore  contraente, il valore di Si, di SPSi,  di  SRi  e  di  Pi  relativi al precedente anno contrattuale e calcolati secondo le modalita' di cui al precedente comma 6.7.
 7.10.  Nel  caso  in  cui ad un richiedente, inizialmente dotato di contatore  non  atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga installato  un  contatore  atto  a  rilevare  l'energia elettrica per fascia,  l'eventuale  saldo  SRi  indifferenziato relativo all'ultimo periodo  di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore e' riportato  al  periodo  successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione  all'energia  elettrica immessa in ciascuna fascia oraria nel  primo  periodo  di fatturazione successivo alla sostituzione del contatore.
 7.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato vincolato al mercato  libero nel corso di un anno contrattuale, i saldi in energia e  la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento  a  ciascun  periodo  temporale  in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero.
 Il  richiedente  puo',  in  alternativa,  recedere dal contratto di servizio  di  scambio  sul  posto  contestualmente  al  passaggio dal mercato vincolato al mercato libero.
 Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo  successivo  secondo le stesse modalita' di cui al precedente comma 6.10.
 7.12.  Per  i  richiedenti  appartenenti  al  mercato vincolato che beneficiano  delle  incentivazioni  previste dal decreto ministeriale 28 luglio  2005  e  dal  decreto  ministeriale  6 febbraio  2006,  le disposizioni   di   cui  al  presente  articolo  sono  applicate  con riferimento all'anno, anziche' all'anno contrattuale.
 |  |  |  | Art. 8. Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto
 
 8.1.  Il  richiedente  versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo  a  copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalita' di cui all'art. 3, commi 3.10 e 3.11 del testo integrato.
 8.2.  Qualora il richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalita'  di  calcolo  del  saldo  rispetto a quella scelta ai sensi dell'art.  6,  comma  6.4,  all'atto  della  stipula  del  contratto, riconosce al Gestore contraente un corrispettivo pari a 20 euro.
 |  |  |  | Art. 9. Modifiche al testo integrato
 
 9.1.  All'art. 1 del testo integrato, dopo le parole «deliberazione n.  48/04  e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004,  n.  48/04,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, n. 102 del 3 maggio  2004,  supplemento  ordinario  n.  81»,  sono  inserite  le seguenti:
 «Deliberazione   n.  28/06  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06;»
 9.2.  All'art. 2 del testo integrato, dopo il comma 2.3 e' inserito il seguente comma:
 «2.4.  Le  condizioni  tecnico-economiche del servizio di scambio sul  posto  dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art.  6  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.».
 |  |  |  | Art. 10. Modifiche alla deliberazione n. 118/03
 
 10.1. All'art. 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera j), e' inserita la seguente:
 «k) Deliberazione  n.  28/06  e'  la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
 10.2.  All'art.  2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2 e' inserito il seguente comma:
 «2.3 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili  di  potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, ai sensi dell'art.  6  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».
 |  |  |  | Art. 11. Modifiche alla deliberazione n. 281/05
 
 11.1.  All'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le parole  «deliberazione  n.  4/04  e'  la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04;» sono inserite le seguenti:
 «Deliberazione   n.  28/06  e'  la  deliberazione  dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06».
 11.2.  All'art.  2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4 e' inserito il seguente comma:
 «2.5 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili  di  potenza  nominale  non  superiore  a 20 kW, ai sensi dell'art.  6  del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni finali
 
 12.1.  Al  fini  dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma  31.3, lettera c), del testo integrato, l'impresa distributrice competente  assume  come energia elettrica immessa nella propria rete dagli  impianti  che  si avvalgono del servizio di scambio sul posto, nell'anno  i, il saldo positivo scaduto SPSi di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera b), e all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
 12.2.  Ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma  31.3, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti  all'applicazione  del  servizio  di  scambio  sul  posto il prelievo Pi di cui all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
 12.3.  Ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma  31.4, lettera b), del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti  all'applicazione  del  servizio  di  scambio  sul  posto il prelievo  Pi  di  cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento.
 12.4.  Al  fini  dell'applicazione  di quanto previsto dall'art. 5, comma  5.2  e dall'art. 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n.  118/03, l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai clienti finali che si avvalgono del servizio di scambio sul posto e' pari al prelievo Pi, di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento, relativo all'anno solare precedente.
 12.5. La deliberazione n. 224/00 e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 12.6.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  ed  entra  in  vigore  il giorno della sua prima pubblicazione.
 Milano, 10 febbraio 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA  PRODOTTA  DA  IMPIANTI  ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI
 POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 KW
 
 Con il presente contratto
 tra
 
 ....,  con  sede  legale  in....,  via/piazza....  n.  ....., (codice fiscale/partita  IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel seguito, per brevita': Gestore contraente
 e
 
 ....,  con  sede  legale  in....,  via/piazza....  n.  ....., (codice fiscale/partita  IVA....), in persona di...., in qualita' di...., nel seguito, per brevita': Richiedente
 Premesso che:
 1) il   Richiedente  e'  il  soggetto  titolare  o  che  ha  la disponibilita'   dell'impianto .....................   alimentato  da fonti  rinnovabili,  della  potenza  nominale di ...... kW, avente le caratteristiche   tecniche  riportate  nell'allegato  1  al  presente contratto;
 2) l'impianto  di  cui  al  punto  1  e' connesso alla rete del Gestore  di  rete  ......  nel punto di connessione individuato nello schema elettrico riportato in allegato 1 al presente contratto;
 3) la  connessione alla rete dell'impianto di cui al punto 1 e' conforme alla normativa vigente per gli allacciamenti alla rete;
 4) le  apparecchiature  di misura sono conformi alle specifiche tecniche  di  cui  alla normativa vigente e sono idonee alla gestione del servizio di scambio sul posto;
 5) l'impianto  di  cui al precedente punto 2 soddisfa le regole di  buona  tecnica  dettate  dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in particolare   la   norma   CEI   11-20),  in  materia  di  esercizio, installazione  e  protezioni  di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
 6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; si conviene e si stipula quanto segue:
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1.1.  Al  fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione n. 28/06.
 Art. 2.
 
 Oggetto del contratto
 
 2.1. Oggetto del presente contratto e' il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 1 della  premessa  nel  punto  di  connessione  di cui al punto 2 della premessa, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 28/06.
 Art. 3.
 
 Cessione del contratto
 
 3.1.  In  caso di trasferimento della proprieta' o disponibilita' dell'impianto,  il  soggetto  a  favore  del  quale  e'  disposto  il trasferimento subentra nella titolarita' del presente contratto.
 Art. 4.
 
 Recesso unilaterale dal contratto
 
 4.1.  Il  Richiedente  ha  la  facolta'  di recedere dal presente contratto.  Il  recesso  e'  efficace  a partire dal primo giorno del secondo  mese  successivo  alla  data  di  ricevimento,  da parte del Gestore  contraente,  della  comunicazione  di  recesso  inviata  dal Richiedente.
 Art. 5.
 
 Modalita' amministrative e di fatturazione
 
 5.1.  (Nel caso di cliente finale libero) Ai fini del calcolo del saldo, il Richiedente sceglie, tra le modalita' previste dall'art. 6, comma 6.4, della deliberazione n. 28/06, la seguente:....
 (Nel  caso di cliente finale vincolato) Ai fini del calcolo del saldo,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art. 7, comma 7.4 della deliberazione n. 28/06, si applica la seguente modalita' (indicare se si applica il saldo unico o per fascia).
 Art. 6.
 
 Riservatezza
 
 6.1.   Il   Richiedente,   ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli articoli 11  e  20  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere  stato  informato  di  quanto  previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento  e  alla  comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto  nei  limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
 6.2.  Il  Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato  2,  si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
 Art. 7.
 
 Decorrenza e durata
 
 7.1.   Il   presente  contratto  decorre  dal  ..../..../....  al ..../..../....,  e'  tacitamente  rinnovato  ed in ogni caso cessa di avere  effetto  al  venir  meno  dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1.1, lettera h), della deliberazione n. 28/06.
 Art. 8.
 
 Elezione di domicilio e foro competente
 
 8.1. Il Richiedente elegge domicilio in....
 8.2.  Per  le eventuali controversie e' esclusivamente competente il foro di ................................
 Allegati al contratto:
 
 - Allegato  1 - Caratteristiche tecniche dell'impianto, indirizzo e schema circuitale del punto di connessione.
 - Allegato  2  -  Dichiarazioni  relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.
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