| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 2 febbraio 2006;
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003,  relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la  legge  27 ottobre  2003,  n.  290  (di  seguito:  la legge n. 290/2003);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la legge 18 aprile 2005, n. 62;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,  recante  approvazione del testo integrato della disciplina del mercato  elettrico  e  assunzione  di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
 il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,  recante  criteri,  modalita'  e  condizioni per l'unificazione della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   16 ottobre   2003,   n.  118/03,  come successivamente modificata ed integrata;
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  05/04,  come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 aprile 2005, n. 79/05;
 il  documento  per  la  consultazione  16 novembre  2005, recante «Modifiche  alla  deliberazione  n.  168/03  per la registrazione dei contratti  di  compravendita  di energia elettrica ai fini della loro esecuzione  nell'ambito  del  servizio di dispacciamento, la modifica dei  corrispettivi  di  sbilanciamento  effettivo e la definizione di disposizioni   transitorie   relative  all'anno  2006»  (di  seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);
 Considerato che:
 l'art.   29  della  deliberazione  n.  168/03  stabilisce  che  i corrispettivi  di  dispacciamento  siano  pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;
 ai  fini  della  quantificazione  dei  corrispettivi  di  cui  al precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, aggregando rispettivamente l'insieme dei  punti  di  immissione e dei punti di prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 l'art.  43  della  deliberazione  n.  168/04 stabilisce che Terna calcoli   l'energia   elettrica   immessa,  aggregata  per  punto  di dispacciamento  e  per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata,  aggregata  per  punto  di  dispacciamento  e  per periodo rilevante  entro  il  giorno  venticinque  (25) del mese successivo a quello  di competenza e che, per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici;
 gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che  le  imprese  distributrici  comunichino a Terna, entro il giorno quindici  (15)  del mese successivo a quello di competenza, le misure relative  ai  punti  di  immissione  ubicati  nel  proprio  ambito di competenza ed entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di  competenza,  le misure relative ai punti di prelievo, ubicati nel proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;
 tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operativita' del  sistema  di  regolazione dei pagamenti e alla disponibilita' dei dati  aggregati  per  punto  di dispacciamento, le tempistiche per la regolazione  dei  corrispettivi  di  dispacciamento previste a regime sono  state  modificate,  per  l'anno 2005, stabilendo che i medesimi corrispettivi  siano  pagati  o incassati entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza;
 i  tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005 sono  stati  confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche sulla  base  delle  informazioni  fornite  da  Terna  in  risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005;
 l'art.  32  del  testo  integrato  stabilisce che il pagamento da parte   delle   imprese   distributrici   all'Acquirente   unico  dei corrispettivi  per  la  cessione  alle  medesime imprese dell'energia elettrica  destinata al mercato vincolato sono effettuati, con valuta beneficiaria,  il  quindicesimo  giorno  lavorativo  del secondo mese successivo a quello di competenza;
 ai  fini  della  quantificazione  dei  corrispettivi  di  cui  al precedente  alinea,  l'energia  elettrica  destinata  ai  clienti del mercato  vincolato  di  ciascuna impresa distributrice e' definita ai sensi dell'art. 31 del testo integrato;
 l'art.   33   del  testo  integrato  stabilisce  che  le  imprese distributrici  devono  trasmettere  all'Acquirente  unico, secondo le modalita'  dal  medesimo  definite,  la  registrazione  delle  misure dell'energia  elettrica  e  l'Acquirente  unico ha stabilito che tali informazioni  vengano  trasmesse  entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di riferimento;
 in  risposta  al documento per la consultazione 16 novembre 2005, alcuni   soggetti  hanno  manifestato  l'esigenza,  da  un  lato,  di rivalutare  i  tempi  della  regolazione  dei  pagamenti  nel settore elettrico,  attivando  anche gruppi di lavoro sul tema e, dall'altro, la  necessita'  di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei dati;
 al  fine  di  minimizzare  l'esposizione finanziaria dei soggetti interessati,  i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la cessione  alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai   clienti   del   mercato  vincolato  e  per  i  corrispettivi  di dispacciamento devono essere fissati in modo tale da armonizzarsi con tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;
 una  riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti per  i servizi di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile una  contestuale  riduzione  dei  tempi previsti nella disciplina del mercato elettrico, nonche' di quelli previsti per la fatturazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.
 Ritenuto necessario:
 avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad  oggetto  la  regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione  alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai   clienti   del   mercato  vincolato  e  per  i  corrispettivi  di dispacciamento;
 Delibera:
 
 1)   di  avviare  un  procedimento  ai  fini  della  formazione  di provvedimenti  aventi  ad  oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato  e  per  i corrispettivi di dispacciamento;
 2)  di  tener  conto,  nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
 a) della  necessita'  di  rivedere  i tempi della regolazione dei pagamenti  nel  settore  elettrico e della necessita' di considerare, anche  nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilita' dei dati;
 b) dell'opportunita' di armonizzare i tempi della regolazione dei pagamenti di tutti i servizi del settore elettrico, nonche' di quelli previsti  per  i soggetti che operano nel mercato elettrico, anche al fine  della  minimizzazione dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati;
 3)  di comunicare che il responsabile del procedimento e', ai sensi del  combinato  disposto  dell'art.  12,  comma  1, lettera b), della deliberazione  n.  182/2004  e del  punto  16  della deliberazione n. 183/2004, il direttore della Direzione energia elettrica;
 4)  di  conferire  mandato  al  direttore  della  Direzione energia elettrica  affinche' possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno in  relazione  allo  sviluppo  del procedimento, uno o piu' gruppi di lavoro  informali  per  favorire  la  piu'  ampia  partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;
 5)  di  convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei soggetti  e  delle  formazioni  associative  che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 6) rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
 7) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 2 febbraio 2006
 Il presidente: Ortis
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