Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2006 |
Definizione dei corrispettivi ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici, di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 21/06). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 gennaio 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005; la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera n. 26/02); la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05); Considerato che: i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di cui all'art. 11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno scenario di prezzi internazionali dei greggi caratterizzato da quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media del mese di gennaio 2006 della quotazione del Brent si e' attestata intorno ai 63 $/barile; l'art. 15, comma 7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e: a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato; b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ; l'art. 15, comma 8, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno; Ritenuto che: sia opportuno fissare il valore dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici, tenuto conto sia dell'andamento dei costi della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessita' di disincentivare l'utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in considerazione della attuale fase di emergenza e del livello gia' raggiunto di svaso progressivo da stoccaggi; Delibera:
1. Di prevedere che i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 7, della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, siano pari a: a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001: i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato; ii. 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato; b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantita' aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001: i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato; ii. 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b). 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorita', affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 30 gennaio 2006 Il presidente: Ortis |
|
|
|