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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 gennaio 2006 |  | Definizione  dei  corrispettivi  ai  fini  della reintegrazione degli stoccaggi  strategici,  di  cui  all'articolo  15, commi 7 e 8, della deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 21/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 gennaio 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
 la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera n. 26/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
 Considerato che:
 i  valori  dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di cui  all'art.  11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno scenario  di  prezzi  internazionali  dei  greggi  caratterizzato  da quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media del  mese  di gennaio 2006 della quotazione del Brent si e' attestata intorno ai 63 $/barile;
 l'art.  15,  comma  7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro,  che  l'utente  che  ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico   debba  reintegrare  la  quantita'  prelevata  destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
 a) nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai sensi del decreto ministeriale  26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato  alla  massima  quantita' cumulata  di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
 b) nel  caso  di  utilizzo  non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive  rispetto  a  quelle  autorizzate  ai  sensi  del  decreto ministeriale  26  settembre  2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini  della  reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato alla massima quantita'  cumulata  di  gas  prelevato  e  si  vede  riconoscere  un corrispettivo  per  il  gas  reintegrato,  decurtato  di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
 l'art.  15,  comma  8,  della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita'  fissi  annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
 Ritenuto che:
 sia  opportuno  fissare  il  valore  dei  corrispettivi  per la reintegrazione   degli   stoccaggi   strategici,   tenuto  conto  sia dell'andamento  dei costi della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessita' di disincentivare l'utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in considerazione della attuale fase di emergenza e del livello gia' raggiunto di svaso progressivo da stoccaggi;
 Delibera:
 
 1.  Di  prevedere  che i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 7, della  deliberazione  dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, siano pari a:
 a)  nel  caso  di  erogazione  autorizzata  ai  sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:
 i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra  citato  articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
 ii.  17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
 b)  nel  caso  di  utilizzo  non autorizzato, ovvero di quantita' aggiuntive   non  autorizzate,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 26 settembre 2001:
 i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra  citato  articolo  applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
 ii.  17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra  citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si  applica  l'ulteriore  decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b).
 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  e  sul  sito  Internet  dell'Autorita', affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 30 gennaio 2006
 Il presidente: Ortis
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