Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 28 febbraio 2006, n. 2 |
Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Utilizzazione di zucchero invertito e sciroppi per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi. Campagna 2005-2006. |
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All'A.G.E.A. -- Area coordinamento -- Area organismo pagatore Al Ministero delle attivita' produttive D.G.S.P.C. - Uff. B2 Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Ispettorato centrale repressione frodi Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A. Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri Alla Fagri All'Union zucchero Societa' SFIR Gruppo SADAM Zuccherifici Co.Pro.B./Italia Zuccheri Allo Zuccherificio del Molise Lievitalia S.p.a. Alcoplus S.p.a. DSM Bakery Ingredients Italy S.r.l. All'Italrap
Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 1 ed 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, per la sola campagna di commercializzazione 2005/2006 e per la parte legata all'utilizzazione di zucchero invertito e di sciroppi, che non rientrano nella composizione del prodotto finito, per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue. 1. Le imprese di produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, interessate ad avvalersi del disposto dell'art. 1-bis, del regolamento (CE) n. 314/2002, presentano istanza di riconoscimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 1 dell'art. 1-bis del regolamento (CE) n. 314/2002. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciata il riconoscimento. Restano valide le istanze presentate dalle imprese precedentemente alla pubblicazione della presente circolare. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 1-bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 314/2002 del 20 febbraio 2002, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione dello zucchero trasmettono all'AGEA, almeno dieci giorni prima della consegna dei prodotti, una dichiarazione che contenga: a) la natura e la quantita' dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco; b) le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati; c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione. 3. L'Autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti all'art. 1-bis - paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 314/2002, ivi compreso il controllo della contabilita' indicata nel paragrafo 1 del predetto articolo, e l'AGEA. 4. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. Restano fermi, al riguardo, obblighi e prescrizioni indicati nel regolamento (CE) n. 314/2002. 5. Le procedure operative concernenti le dichiarazioni di consegna ed i controlli sono disposte da AGEA con propria circolare. Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 28 febbraio 2006
Il capo del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari Ambrosio |
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