Le Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo IV, cap. 9, sez. V) prevedono specifiche disposizioni per l'acquisizione di partecipazioni non finanziarie per recupero crediti o in imprese in temporanea difficolta' finanziaria nonche' per la comunicazione delle predette iniziative all'Organo di Vigilanza. Su quest'ultimo aspetto, nell'agosto 2003, sono state modificate le modalita' con cui le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia le iniziative della specie. E' stato previsto l'invio, in luogo della documenta-zione relativa all'operazione - delibera del Consiglio di amministrazione, principali elementi caratterizzanti l'iniziativa (nel caso di interessenze per recupero crediti), piano di risanamento dell'impresa debitrice (con riguardo alle partecipazioni in imprese in temporanea difficolta) - di una comunicazione successiva attestante il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e recante gli elementi necessari ai fini della valutazione dei riflessi delle iniziative sugli equilibri tecnici delle banche (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2003). Alla luce dell'esperienza maturata, la suddetta procedura viene ora ulteriormente modificata in un'ottica di semplificazione operativa e riduzione degli oneri informativi in capo ai soggetti vigilati. In particolare, le iniziative della specie dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia successivamente alla loro realizzazione, non piu' con una specifica informativa, bensi' nell'ambito dell'ordinaria segnalazione relativa agli «Assetti partecipativi Enti (APE)» (i cui schemi saranno opportunamente modificati). Con la segnalazione riferita al 31 marzo 2006 gli intermediari provvederanno, altresi', a trasmettere l'informativa in ordine alle operazioni in essere a tale data. Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2006 Il Governatore: Draghi |