Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005 |
Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola. (Ordinanza n. 3487). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che l'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» ospitera', nella prossima primavera, l'importante manifestazione relativa al campionato mondiale automobilistico di «Formula 1» e che detto evento, che coinvolgera' un numero significativo di spettatori, costituisce per il nostro Paese un riconoscimento a livello mondiale; Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detta struttura e' indispensabile procedere, con urgenza, alla realizzazione di un quadro di interventi attinenti, in particolare, alla messa in sicurezza delle vie per l'accesso e per il deflusso dei presenti in caso di incidente rilevante o di calamita' naturale durante lo svolgimento degli eventi sportivi, nonche' all'adeguamento sismico delle strutture che ospitano i Box, i Paddock e gli Uffici di Direzione la cui costruzione e' avvenuta prima del 1983 ed in tempi diversi; Considerato, altresi', che detto impianto si trova in un'area adiacente la riva destra del torrente Santerno, mentre la viabilita' principale ed il centro della citta' sono ubicati sulla riva sinistra, sicche' si rende opportuno procedere, in relazione all'incremento di presenze in occasione della manifestazione, alla realizzazione di opere per la canalizzazione degli accessi ed il controllo delle aree per gli spettatori, al fine di adeguare l'impianto ai vigenti standards di sicurezza; Visti gli esiti delle riunioni tenutesi in data 21 giugno e 17 novembre 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo e finanziario; Considerato che sussiste una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo e danni a persone o a cose; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilita' in termini di sicurezza dell'autodromo in questione; Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna sulla base della nota del 30 novembre 2005; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone:
Art. 1. 1. Il sindaco di Imola e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticita' citata in premessa. A tal fine il commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, ricorrendo alle procedure di urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale del direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualita' di soggetto attuatore, cui e' affidato il compito di promuovere e curare le occorrenti procedure di affidamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici statali e regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nel limite massimo di tre unita', cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato utilizza gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria per l'anno 2006 a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel limite di 10 milioni di euro, nonche' le ulteriori risorse, ove disponibili, rivenienti dai piani finanziari della societa' cui e' affidata la gestione dell'autodromo. 5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. 2. Il dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi |
|
|
|