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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 febbraio 2006 |  | Individuazione,  per  l'anno  2006,  dei  contributi  annuali  che le regioni  a statuto ordinario sono tenute a versare all'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del  citato  decreto  che  individua  le  risorse  di cui l'ARAN deve avvalersi  per  lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina  delle  modalita'  di  riscossione dei contributi a carico delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del  Ministro  per  la  funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  46,  comma 10,  del decreto legislativo n. 165 del 2001,  secondo  cui  i  contributi  di  cui  al  comma 8  affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;
 Visto  il  decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica  30 aprile  1999  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del   12 novembre   1999,   emanato   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato  dal  decreto  interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art.  3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per l'individuazione della somma da porre a carico delle  regioni  sulla  base  dei  dati  forniti dal conto annuale del personale  in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo   individuale  concordata  tra  l'ARAN  e  l'Organismo  di coordinamento  dei  comitati  di  settore,  ai  sensi  dell'art.  46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visti  i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a  statuto  ordinario  desunti  dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2003 e rilevati sulla base della circolare n. 7 del 29 marzo 2004;
 Considerato  che  le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome  di  Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN  ai  sensi  dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Le  somme  da  porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo  di  contributo  dovuto  all'ARAN,  per  l'anno 2006, ai sensi dell'art.  46,  comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  sono  quelle  evidenziate  nella tabella allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. I  contributi  di  cui  all'art.  1 debbono essere iscritti dalle regioni  in  specifici  capitoli  di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2006, alla contabilita' speciale intestata  all'ARAN  sul  conto n. 149726 istituito presso la Sezione tesoreria  provinciale  dello  Stato  di  Roma,  dandone  contestuale comunicazione all'ARAN.
 In  caso  di  omesso  versamento da parte delle regioni, entro il suddetto  termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze,  su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni  l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in   corso  d'anno  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento   sulla   contabilita'  speciale  n.  149726  ad  essa intestata  presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.
 Roma, 3 febbraio 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 SOMME  DA PORRE A CARICO DELLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 29 DEL 1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
 INTEGRAZIONI
 ---->  Vedere Allegato a pag. 62  <----
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