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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 9 febbraio 2006 |  | Misure  in  merito  ai  prezzi  massimi  per le chiamate dirette alle numerazioni  per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa  ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata. (Deliberazione n. 8/06/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti del 9 febbraio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;
 Vista  la  delibera  n.  36/02/CONS,  del  6 febbraio 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un  servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
 Vista  la  delibera  n.  180/02/CONS,  del  13 giugno 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un  servizio  di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;
 Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa»,  (nel  seguito  Piano  di  numerazione)  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 1° agosto 2003,  ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il quale  e'  stata  introdotta  la  nuova categoria di numerazioni 12xy destinata  ai  servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all'art.  1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;
 Vista  la  delibera  n.  15/04/CIR,  del  3 novembre  2004, recante «Attribuzione  dei  diritti  d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  288  del 9 dicembre 2004, ed in particolare l'art.  7, comma 7, che prescrive l'adozione, per le chiamate dirette alle  numerazioni  per  servizi di informazione abbonati originate da rete  fissa,  di  un  prezzo  massimo  pari  a  1,5 euro per la quota unitaria e 0,3 euro per la quota fissa alla risposta;
 Vista   la  delibera  n.  12/05/CIR  del  19 maggio  2005,  recante «Modifica  del  calendario  di apertura delle numerazioni per servizi informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale e' stata fissata  al  1° ottobre  2005  la  data di apertura al pubblico delle numerazioni  per  i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre 2005  la  data  di  cessazione  dell'offerta del medesimo servizio su numerazioni  in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;
 Vista la delibera n. 83/05/CIR del 9 dicembre 2005, recante «Misure di  urgenza  in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio  informazioni  elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle  informazioni  sul  prezzo  del  servizio  informazioni  elenco abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
 Considerato  che  l'Autorita' si e' riservata, all'art. 28, comma 6 del  Piano  di  numerazione,  di  rivedere  ed integrare le soglie di prezzo  massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;
 Considerato che i prezzi e le condizioni praticati per il servizio, cosi'  come  comunicati  dai  soggetti  che  offrono  il  servizio di informazioni  elenco  abbonati ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 83/05/CIR  e  pubblicati  sul sito web dell'Autorita', hanno mostrato una  permanenza  dei prezzi per le chiamate da rete fissa sui livelli piu' alti consentiti;
 Considerato  l'approfondimento  condotto sulle tematiche specifiche inerenti   i   prezzi   e  le  condizioni  di  offerta  del  servizio informazioni elenco abbonati per verificare l'eventuale necessita' di interventi regolamentari finalizzati a dare impulso all'insorgenza di dinamiche concorrenziali;
 Considerato  che  l'Autorita' intende avviare l'analisi del mercato dell'originazione  ed  accesso  da  rete mobile verso numerazioni non geografiche,  tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni della  Commissione  europea, nell'ambito della quale saranno valutate le  condizioni  di  interconnessione  per  la raccolta delle chiamate verso la numerazione 12XY originate da rete mobile;
 Sentiti  in  audizione  i  soggetti  che  offrono  il  servizio  di informazioni  elenco  abbonati  e gli operatori di accesso, il giorno 23 gennaio 2006;
 Sentite,  altresi', in audizione le associazioni dei consumatori in data  26 gennaio  2006,  nel corso della quale sono stati tra l'altro evidenziati  i  costi  maggiormente  contenuti ai quali e' offerto il servizio in altri Paesi;
 Ritenuta,  sulla  base  dell'andamento  rilevato dei prezzi e delle posizioni  rappresentate nel corso delle audizioni, l'opportunita' di adottare  un  provvedimento  finalizzato  a  ridurre i prezzi massimi praticati  per  le  chiamate  ai servizi informazioni elenco abbonati effettuate da rete fissa;
 Ritenuto,  inoltre,  opportuno  prevedere  un  prezzo  massimo  per chiamata  da  rete  fissa  per  tariffe  di  tipo  forfetario, ovvero indipendenti  dalla  durata  della chiamata, che non superi il prezzo massimo  consentito dai limiti previsti per il prezzo di una chiamata della durata di un minuto;
 Ritenuto  di  prevedere  un termine congruo, che si stima in trenta giorni,   per   consentire   l'adeguamento  dei  prezzi  al  pubblico attraverso  la  revisione  delle  condizioni  previste  dai  relativi accordi  tra  i  fornitori dei servizi di informazione abbonati e gli operatori di accesso;
 Ritenuto,  infine,  opportuno  precisare,  ai  fini di una maggiore tutela  dell'utenza,  che l'informazione sul prezzo della prestazione di  completamento  della  chiamata, di cui all'art. 7, comma 6, della delibera  n.  15/04/CIR, sia fornita all'utente prima della esplicita accettazione  da  parte dell'utente chiamante e che, entro un termine di  trenta  giorni, stimato necessario per l'adeguamento dei sistemi, tale  accettazione sia concretamente espressa mediante la digitazione di un numero sulla tastiera;
 Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1. Prezzi  massimi  per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi
 di informazione abbonati e originate da rete fissa.
 
 1.  Per  le  chiamate  dirette  alle  numerazioni  per  servizi  di informazione abbonati e originate da rete fissa, i prezzi massimi, al netto  dell'iva,  della  quota  minutaria  e  della  quota fissa alla risposta sono pari rispettivamente a 1,20 euro al minuto e 0,30 euro. Tali  prezzi  massimi  si  applicano  anche  alla  eventuale  fase di completamento della chiamata.
 2.  Per  le  chiamate  dirette  alle  numerazioni  per  servizi  di informazione  abbonati  e  originate  da  rete  fissa,  nel  caso  di tariffazione  forfetaria,  cioe' indipendente dalla durata, il prezzo massimo, al netto dell'iva, e' pari a 1,50 euro.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore  trenta  giorni  dopo la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. Informazione  sul  prezzo  della  prestazione  di completamento della chiamata
 
 1.  L'utente  che  richiede  il  completamento  della  chiamata  e' informato  preliminarmente  del prezzo della prestazione, la quale e' eseguita   solo  dopo  successiva  esplicita  accettazione  da  parte dell'utente.
 2.   Decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente delibera   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana, l'accettazione  esplicita  del  completamento  di  chiamata  da parte dell'utente  avviene  esclusivamente  attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web dell'Autorita'.
 Roma, 9 febbraio 2006 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni Il commissario relatore: Napoli
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