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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006 |  | Programmazione  dei  flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione   e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  e successive modificazioni;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo  n.  286  del 1998, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
 Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica dell'immigrazione  e  degli stranieri nel territorio dello Stato, per il  triennio  2004-2006,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2005, n. 169;
 Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri concernente  la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori  extracomunitari  nel  territorio  dello  Stato per l'anno 2005,  del  17  dicembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio  2005,  e  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  del  22 aprile 2005, n. 3426, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;
 Sentito  il  Comitato  per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni  del  testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art.  2-bis  dello  stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005,  che  ha  tenuto  conto  della  relazione del gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 2-bis, comma 3, del testo unico sull'immigrazione;
 Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni, citta' e autonomie locali del 26 gennaio 2006;
 Acquisito  il  parere delle competenti commissioni parlamentari del 1° febbraio 2006;
 Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente qualificati;
 Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi, provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali, professionali e della ricerca;
 Tenuto  conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che  hanno  beneficiato  di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione;
 Considerato  che  l'art.  17,  comma  1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori  di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino  al  terzo  grado  in  linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi  non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
 Considerato  che  l'art.  14,  comma  6, del decreto del Presidente della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  18 ottobre  2004,  n.  334, prevede la conversione  di  permessi  di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio  in  permessi  di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote massime previste;
 Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito  di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale  e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo  i  cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota massima  di  n.  170.000  unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale, tra le regioni e province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  i cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero provenienti dai  Paesi non elencati all'art. 5, entro una quota massima di 78.500 unita',  di cui 45.000 unita' sono riservate agli ingressi per motivi di  lavoro  domestico  o  di  assistenza  alla  persona, 2.500 per il settore  della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato,  2.000  per  la conversione di permessi di soggiorno per studio  in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
 2. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che  abbiano  completato  dei programmi di formazione e di istruzione nel   Paese  di  origine  ai  sensi  dell'art.  23  del  testo  unico sull'immigrazione.
 3. In  caso  di esaurimento della quota riservata prevista all'art. 2,  comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione,  in  base  all'art.  34,  comma 9, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
 4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della quota  per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito l'ingresso  di  3.000  cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attivita'    di    interesse   per   l'economia   nazionale;   liberi professionisti;  soci  e  amministratori di societa' non cooperative; artisti  di  chiara  fama  internazionale  e  di  alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
 2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Per  l'anno  2006  sono  ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unita'.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini  di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia migratoria, come di seguito ripartiti:
 4.500 cittadini albanesi;
 3.500 cittadini tunisini;
 4.000 cittadini marocchini;
 7.000 cittadini egiziani;
 1.500 cittadini nigeriani;
 5.000 cittadini moldavi;
 3.000 cittadini dello Sri Lanka;
 3.000 cittadini del Bangladesh;
 3.000 cittadini filippini;
 1.000 cittadini pakistani;
 100 cittadini somali;
 1.000 cittadini ghanesi;
 1.400  cittadini  di  altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea  che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1. Nell'ambito  della  quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota massima  di  50.000  unita',  da  ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2. La  quota  di  cui  al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali  di  Serbia-Montenegro,  Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco, Moldavia  ed  Egitto  e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.
 |  |  |  | Art. 7. 
 1. Il  termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro  decorre  dal  settimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 8. 
 1. Qualora,  trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in   vigore  del  presente  decreto,  vengano  rilevate  delle  quote significative  non  utilizzate,  e ferma restando la quota massima di cui  all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente  decreto  sulla  base delle necessita' reali riscontrate sul mercato del lavoro.
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
 
 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
 registro n. 2, foglio n. 151
 
 Avvertenza:
 Si  da'  notizia  che  le  richieste  di  nulla-osta al
 lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  15  febbraio  2006, pubblicato in
 questa   stessa   Gazzetta   Ufficiale,   potranno   essere
 presentate  agli  uffici postali abilitati, a partire dalle
 ore 14,30 di martedi' 14 marzo 2006.
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