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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 30 dicembre 2005, n. 302 |  | Accordo   collettivo   nazionale   per  la  disciplina  dei  rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non  medico,  operante  negli  ambulatori  direttamente  gestiti  dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
 Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  quarto comma del predetto decreto  del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede, per  l'erogazione  delle prestazioni sanitarie al succitato personale navigante,  la  possibilita'  di  avvalersi  di personale sanitario a rapporto convenzionale;
 Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre  1993,  n.  517,  il  quale stabilisce che i rapporti con il personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono disciplinati  con  regolamento  ministeriale  in  conformita', per la parte  compatibile,  alle  disposizioni  di  cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
 Visto  il  decreto  in data 19 dicembre 1986, con il quale e' stata approvata  la  disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario  non  medico  operante  nei  presidi a diretta gestione del Ministero  per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a  favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e successive modificazioni;
 Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto 1991,  19 febbraio  1992,  21 aprile  1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo 2000  con  i  quali  e'  stata  modificata  ed  integrata la predetta disciplina,   stabilendo,   fra   l'altro,   le   modalita'   per  la rideterminazione,  sulla  base  dei  rispettivi  contratti collettivi nazionali  del  lavoro  del  comparto  «sanita»,  dei  compensi orari onnicomprensivi   spettanti   agli   infermieri  professionali,  agli infermieri   generici,  ai  tecnici  di  radiologia,  ai  tecnici  di laboratorio  medico,  ai  tecnici  terapisti della riabilitazione, ai chimici,  ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il Ministero;
 Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale  «sanita»  riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 20 settembre 2001;
 Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale  «sanita»  riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e relativo  al  biennio  economico  2002-2003,  sottoscritto in data 19 aprile 2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,  n.  446,  che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei  rapporti di lavoro convenzionale instaurati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie locali  e  i  biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il triennio  1998-2000  ed  in particolare, l'articolo 26 concernente il trattamento economico spettante al suddetto personale;
 Ritenuto,  in  relazione  anche  ai  compiti  svolti  dal personale sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del Ministero,  di  correlare, per la parte compatibile, la disciplina di cui   al   decreto   ministeriale   19  dicembre  1986  e  successive modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale del comparto «sanita»;
 Considerato  che  in data 28 ottobre 2004 e' stata raggiunta con le organizzazioni    sindacali    CGIL-FP   NIDIL,   CISL-FPS,   UIL-PA, CONFASL-UNSA,   RdB   CUB   pubblico   impiego,  Federazione  Intesa, S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico utilizzato  a  rapporto  convenzionale  negli  ambulatori  a gestione diretta   del  Ministero  per  l'assistenza  sanitaria  al  personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
 Ritenuto  di  disciplinare  i rapporti in questione per il triennio 2004-2006 in conformita' alla predetta intesa;
 Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;
 
 Adotta
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e gli  infermieri  professionali, gli infermieri generici, i tecnici di radiologia,  i  tecnici  di  laboratorio  medico, i tecnici terapisti della  riabilitazione,  i chimici, i biologi e gli psicologi operanti negli  ambulatori  adiretta  gestione  ministeriale  per l'assistenza sanitaria   e  medico-legale  al  personale  navigante,  marittimo  e dell'aviazione  civile,  per  il  triennio 2004-2006, sottoscritto ai sensi  dell'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  620,  e  dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come modificato dal decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
 2.  All'onere  complessivo derivante dall'applicazione del predetto accordo  si  provvede,  nell'ambito  dell'unita' previsionale di base 2.1.2.14,  a  valere  sugli  ordinari  stanziamenti del capitolo 2421 dello  stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 30 dicembre 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi   alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Si   riporta  il  comma  3  dell'art.  37  della  legge
 23 dicembre  1978,  n.  833,  concernente  «Istituzione del
 Servizio sanitario nazionale»:
 «3.  Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
 delegato   ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro  della
 sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
 mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
 avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
 l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
 navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
 principi  generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
 indicati   nella   presente   legge,   tenuto  conto  delle
 condizioni specifiche di detto personale».
 - Si  trascrive  il  testo dell'art. 6, quarto comma, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
 620,  con il quale e' stato previsto che il Ministero della
 salute  puo'  avvalersi  del personale sanitario a rapporto
 convenzionale:
 «Gli    uffici    svolgono   direttamente   le   funzioni
 medico-legali   ed   assicurano  l'erogazione  delle  altre
 prestazioni  sanitarie  avvalendosi sulla base di direttive
 ministeriali,  emanate  sentito il Comitato di cui all'art.
 11,  anche dei presidi e dei servizi delle Unita' sanitarie
 locali  e  dei presidi e dei servizi multizonali competenti
 per  territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
 convenzioni,   di   strutture  pubbliche  o  private  e  di
 personale sanitario a rapporto convenzionale».
 - Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7,
 del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come
 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
 «7.  Restano  salve  le  norme  previste  dai decreti del
 Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
 e  n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
 del   presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto  del
 Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
 tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
 il   personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale
 navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
 conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
 cui  all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate
 e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
 regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle convenzioni
 bilaterali  di  sicurezza sociale sono imputate, tramite le
 regioni,  ai  bilanci  delle  Unita'  sanitarie  locali  di
 residenza  degli  assistiti. I relativi rapporti finanziari
 sono  definiti  in sede di ripartizione del fondo sanitario
 nazionale».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 Note all'art. 1:
 - Per  il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n.  620/1980, vedi note alle
 premesse.
 - Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  7,  del  decreto
 legislativo  n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
 legislativo  7 dicembre  1997, n. 517, vedi nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | ACCORDO   COLLETTIVO   NAZIONALE   PER  LA  DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON   MEDICO  OPERANTE  NEGLI  AMBULATORI  DIRETTAMENTE  GESTITI  DAL MINISTERO  DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma  7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive  modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale autonomo,  coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute e il   personale   sanitario   non   medico   (infermieri   generici  e professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici terapisti  della  riabilitazione,  chimici,  psicologi e biologi) che opera  negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza    sanitaria   al   personale   navigante,   marittimo   e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620,  del  decreto-legge  2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge   3 settembre   1982,   n.  627,  e  del  decreto  ministeriale 22 febbraio 1984.
 2.  Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio 2004 -  31 dicembre  2006.  Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal giorno successivo  alla  data  di  stipulazione  salvo  diversa prescrizione prevista dallo stesso accordo.
 
 Capo I
 Norme comuni
 
 Art. 2.
 Conferimento dell'incarico
 
 1.  Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini  la  necessita'  di  attribuire  un  incarico di infermiere generico   o   professionale,   tecnico  di  radiologia,  tecnico  di laboratorio,   tecnico   terapista   della  riabilitazione,  chimico, psicologo  o  biologo,  previa  autorizzazione  del  direttore  della Direzione  generale  delle  risorse umane e professioni sanitarie, ne da'  notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo  dell'ufficio  SASN  di  Napoli  o Genova, territorialmente competente  in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto.
 2.   Detto   avviso  e',  altresi',  pubblicato  negli  albi  della capitaneria   di   porto  competente  per  territorio  e  della  sede dell'ufficio  SASN  dove l'incarico deve essere svolto, ed e' inviato per  conoscenza  ai rispettivi Ordini professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
 3.  Gli  aspiranti  all'incarico  devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda  in  carta  semplice,  specificando  i titoli accademici e di servizio  posseduti,  nonche'  altri  titoli  inerenti  al curriculum formativo  e  professionale.  Nella  domanda,  inoltre, devono essere elencati  gli  incarichi  professionali svolti o in corso, l'ente per conto  del  quale  detti  incarichi  vengono  svolti, il luogo ove le relative  prestazioni  vengono  rese  nonche'  l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda,   gli  aspiranti  all'incarico  devono  essere  iscritti  al relativo Ordine professionale, ove esistente.
 5.  Al  momento  del  conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 3.
 6.  L'ufficio  SASN  competente effettua la valutazione comparativa dei  titoli  posseduti  dagli  aspiranti  all'incarico sulla base dei criteri indicati nella tabella A.
 7.  Completata  la  fase  di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette  al  competente  ufficio  della  Direzione  generale  delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle relative  domande,  i  verbali  delle  operazioni compiute, indicando l'aspirante  ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei criteri innanzi elencati.
 8.  Il  direttore  della  predetta  Direzione, se ritiene idonea la proposta  dell'ufficio  SASN  competente,  autorizza  il conferimento dell'incarico.
 9.  Nel  caso  che  due  aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico  sara'  conferito  all'aspirante  che  abbia  riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
 10.  L'incarico  e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera  in  duplice  copia,  una  delle quali deve essere restituita dall'aspirante,  con  la dichiarazione di accettazione della presente normativa,  dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi  stabiliti  per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
 11.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  conferimento dell'incarico,  l'aspirante,  a  pena  di  decadenza, deve rilasciare apposita  dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  e  successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.
 12.  L'incarico  e'  conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico.
 13.  Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e' conferito a  tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del  Ministero  della  salute  -  ufficio  SASN  competente - a mezzo raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  non  venga  notificata all'incaricato la mancata conferma.
 14.   Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma  e'  ammessa opposizione  da  parte  dell'interessato  al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici   giorni   dalla  ricezione  della  relativa  comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
 15.  Il  direttore  della  Direzione generale delle risorse umane e professioni  sanitarie,  sentita  la commissione paritetica di cui al successivo  articolo  14,  emette  provvedimento  definitivo entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione dell'opposizione  dandone  comunicazione  all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
 16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita' previste dal presente articolo.
 17.  In  caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga  alle  procedure  di cui sopra, il Ministero della salute puo' conferire incarichi provvisori.
 18.  L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti,  propone  al  direttore  della Direzione generale delle risorse umane  e  professioni  sanitarie di conferire l'incarico provvisorio, all'aspirante  ritenuto  piu'  idoneo,  individuato  sulla  base  dei criteri  sopra  elencati. Se concorda con tale proposta, il direttore generale  autorizza  il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more  della  pronta  attivazione  delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.
 19.  E' confermato nell'incarico a tempo indeterminato il personale titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.
 
 Art. 3.
 Incompatibilita'
 
 1. L'incarico non puo' essere conferito al personale che:
 a) si  trovi  in  una  qualsiasi  posizione  non  compatibile per specifiche norme di legge;
 b) sia  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  dipendente presso qualsiasi  ente  pubblico  o  privato con divieto di libero esercizio professionale.
 
 Art. 4.
 Compiti del personale incaricato
 
 1.   Il  personale  incaricato,  nello  svolgimento  della  propria attivita',  e'  tenuto  ad  espletare i compiti propri della relativa professione,  nonche' i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.
 
 Art. 5.
 Massimale orario
 
 1.  L'orario  massimo di lavoro del personale incaricato e' fissato in  trentasei  ore  settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente.
 2.  Qualora  per  esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare   occasionalmente   l'orario  massimo  settimanale  previsto dall'incarico,   l'ufficio   SASN   competente  puo'  autorizzare  il prolungamento.
 3.   Ai  biologi,  ai  chimici  e  agli  psicologi  autorizzati  al prolungamento  di  orario  e' corrisposto il compenso orario previsto dall'articolo  26,  commi  1,  2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446.
 4.  Al  restante  personale  autorizzato  a  prolungare l'orario e' corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.
 
 Art. 6.
 Riduzione o soppressione dell'orario - revoca dell'incarico
 
 1.  Per  mutate  esigenze  di  servizio,  qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 9, il  Ministero  della salute, sentita la commissione paritetica di cui al  successivo articolo 14, puo' dar luogo alla riduzione dell'orario di  attivita'  dell'incaricato  o  alla  revoca dell'incarico stesso, dandone  comunicazione  all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un mese.
 2.  Contro  tale  provvedimento  e'  ammessa  opposizione  da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni   quindici   dal   ricevimento  della  comunicazione  scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
 3.  La  sopra  indicata  Direzione  generale  emette  provvedimento definitivo    entro   trenta   giorni   dalla   data   di   ricezione dell'opposizione,  dandone  comunicazione all'ufficio SASN competente che  provvede  a  notificare  il provvedimento all'interessato e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
 
 Art. 7.
 Aumento di orario
 
 1.  Qualora  sia  necessario  procedere  ad  aumenti  di orario, il Ministero  della  salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella,  secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in subordine, secondo  l'anzianita'  del  conseguimento  del  titolo  richiesto per l'incarico,   i  titolari  di  incarico  inferiore  a  trentasei  ore settimanali  in  servizio  nella  struttura ambulatoriale medesima al fine di conferire l'aumento di orario.
 2.  Qualora  gli  interpellati dichiarino la propria disponibilita' all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle  risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario.
 3.   Qualora,   invece,  gli  interpellati  dichiarino  la  propria indisponibilita'  o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario,  il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.
 
 Art. 8.
 M o b i l i t a'
 
 1.   Per  esigenze  di  carattere  organizzativo  e  funzionale  il Ministero  della  salute  -  ufficio SASN competente - puo' avvalersi dell'istituto  della  mobilita'  anche  nell'ipotesi  di  riduzione o soppressione  dell'orario  di attivita' di cui al precedente articolo 6.
 2.  La  procedura  della  mobilita' sara' attivata nel rispetto dei criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente accordo.  Qualora  nel  termine  di trenta giorni non fosse raggiunto alcun  accordo,  la  procedura  della  mobilita'  sara'  attivata  ad iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianita' di servizio.
 3.  Contro  il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle  risorse  umane  e  professioni  sanitarie  -  entro il termine perentorio  di  giorni  quindici  dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
 4.  Il  direttore  della su indicata Direzione generale, sentita la commissione  paritetica  di  cui  al  successivo  articolo 14, emette provvedimento  definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione  dandone  comunicazione  all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
 5.   Nel   caso   di   non   agibilita'   temporanea  del  presidio ambulatoriale,  il Ministero della salute - ufficio SASN competente - assegna  temporaneamente  l'incaricato,  senza danno economico per lo stesso,  ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'.
 6.  Il  provvedimento  di  mobilita'  puo'  essere adottato anche a domanda   dell'incaricato,   valutate   le  prioritarie  esigenze  di servizio.
 7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso delle spese di viaggio.
 
 Art. 9.
 Disciplina dell'assenza dal servizio
 
 1.  Al  personale  incaricato  spetta, per ciascun anno di servizio prestato,  un  periodo  di  permesso  retribuito di giorni trenta non festivi,  purche'  l'assenza  dal  servizio  non  sia superiore ad un totale  di  ore  lavorative  pari  a  cinque  volte  l'impegno orario settimanale.  Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per  i  tecnici  di  radiologia  che  usufruiscono dell'indennita' di rischio  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo 8  del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanita' del 19 dicembre 1986.
 2.  Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile  il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.
 3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata   malattia   o  infortunio,  anche  non  continuativamente nell'arco  di  trenta  mesi,  che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa,  il  Ministero corrisponde l'intero trattamento economico per  i  primi  settantacinque  giorni  e  al  50%  per  i  successivi centocinquanta  giorni.  In  caso  che  la malattia o l'infortunio si protraggano   ulteriormente  il  Ministero  conserva  l'incarico  per ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso.
 4.  Al  personale  incaricato  che  si  assenta  dal  servizio  per documentato  e  accertato  infortunio  sul  lavoro e' riconosciuto un ulteriore  periodo  di  assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi.
 5.  I  giorni  di  assenza  retribuita, di cui ai comma 3 e 4, sono rapportati al numero degli accessi settimanali.
 6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo  osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in  aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio.
 7.  Il  personale  biologo, chimico e psicologo conserva l'incarico con  diritto a compenso, durante i periodi di astensione obbligatoria per  gravidanza  e  puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, salvo  diversa  opzione  per  il trattamento economico previsto dalle rispettive Casse previdenziali.
 8.  Il  restante  personale  sanitario non medico, per il quale non trovano  applicazione  le disposizioni di cui alla legge n. 103/1996, conserva  l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive  integrazioni o modificazioni, con diritto alle indennita' corrisposte dall'I.N.P.S.
 9.  Il  personale  incaricato  conserva  altresi' l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
 a) gravi  e  documentati  motivi  di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno;
 b) partecipazione  ad  esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;
 c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni.
 10.  Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma 3 e 4,  il  personale incaricato, salvo i casi di inderogabile urgenza, deve  inoltrare  istanza  all'ufficio  SASN  competente  almeno sette giorni  prima  dell'assenza,  indicando  la  prevedibile durata ed il nominativo del sostituto.
 11.  L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il provvedimenti di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione.
 12.   Nei   confronti   del  sostituto  non  operano  i  motivi  di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo.
 13.  Al  sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il  prolungamento  di  orario  di  cui  all'articolo  5  del presente accordo.
 14.   Al   personale   incaricato   puo'  essere  concesso,  previa autorizzazione,   il  permesso  di  assentarsi  per  una  durata  non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali.
 15.  I  ritardi  effettuati  nel  limite  massimo giornaliero di 30 minuti  e  annuale  di  9  ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere  recuperati  entro  il mese successivo, previa autorizzazione. Nel  caso  in  cui  il  recupero non venga effettuato, il compenso e' proporzionalmente decurtato.
 
 Art. 10.
 Formazione permanente
 
 1.  Il  personale  incaricato che partecipa ad iniziative formative per   l'acquisizione   dei  crediti  formativi  annuali  obbligatori, stabiliti  dalla  Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi  dell'art.  16-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come modificato dall'art. 14 del decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,  e'  considerato  in attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.
 
 Art. 11.
 Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
 
 1.  La  tutela della salute e dell'integrita' fisica e psichica del personale  sanitario  non  medico  di  cui  al  presente  accordo  e' garantita,  nei  limiti  e con il rispetto della normativa vigente, a mezzo  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza, gia' presente nelle sedi SASN.
 
 Art. 12.
 Cessazione e sospensione dall'incarico
 
 1.  L'incarico  e'  sospeso  in  caso  di  grave inosservanza degli obblighi   derivanti   dall'incarico  che  comporti  disfunzioni  del servizio  con  provvedimento  del  direttore della Direzione generale delle   risorse   umane   e   professioni   sanitarie.   Contro  tale provvedimento  e'  ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni.
 2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.
 3. La cessazione dell'incarico ha luogo:
 a) al  compimento  del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi del  combinato  disposto  dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n  229,  che  e' facolta' del personale  interessato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di   un   biennio   oltre  il  65°  anno  di  eta',  in  applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
 b) per recesso dell'interessato;
 c) per decesso;
 d) per  condanna  passata  in  giudicato  per reato punito con la reclusione;
 e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
 f) per incapacita' fisica sopravvenuta;
 g) per incompatibilita' accertata;
 h) per  recidiva  di  infrazioni  che  hanno  gia' determinato la sospensione del rapporto.
 
 Art. 13.
 Tutela sindacale
 
 1.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto  ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto.  Il  numero  degli  iscritti  viene  rilevato  alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.
 2.   Le  convocazioni  disposte  dal  Ministero  non  decurtano  il monte-ore di cui al primo comma.
 3.  I  permessi  sindacali  devono  essere  richiesti  con  congruo preavviso dalle Organizzazioni sindacali.
 4.  Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei  locali  concordati  con  l'ufficio  SASN competente per 2 ore annue   pro   capite  senza  decurtazione  del  compenso,  garantendo l'erogazione  delle  prestazioni  medico-legali  di cui al successivo comma 6.
 5.  Il  diritto  di  sciopero  del  personale  e' esercitato con un preavviso di almeno quindici giorni.
 6.  In  occasione  di  scioperi  deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:
 a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
 b) visite  periodiche  di  idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;
 c) visite  preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;
 d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea.
 7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente   rappresentative   le   organizzazioni  sindacali  che, relativamente  alla  consistenza  associativa  abbiano  un  numero di iscritti,  risultanti  dalle  deleghe  per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
 8.  Le  quote  sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto  delle  vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di  delega  dell'iscritto  e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso,  dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive  organizzazioni  sindacali  con  le  modalita'  da  queste indicate.
 
 Art. 14.
 Commissione paritetica
 
 1.   Presso  la  sede  centrale  del  Ministero  e'  istituita  con provvedimento  del  direttore  della Direzione generale delle risorse umane  e  delle  professioni sanitarie una commissione paritetica che svolge  i  compiti  ad essa demandati dal presente accordo e che puo' formulare  proposte  per  il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.
 2. La commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di cui  al  presente  accordo  designati  dalle organizzazioni sindacali firmatarie  del  presente  accordo  e  da  un  numero  paritetico  di funzionari  del  Ministero  della  salute,  ivi compreso il direttore generale  della  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e  delle professioni  sanitarie.  Ciascuna organizzazione sindacale firmataria del  presente  accordo  puo' designare un solo rappresentante in seno alla commissione.
 3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce  in  caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.
 4.  La  commissione  e'  presieduta  dal  direttore della Direzione generale  delle  risorse  umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
 5.  La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.
 6.  La  commissione  delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessaria  la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 7. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari.
 
 Capo II
 
 Trattamento  economico  e  previdenziale  degli  infermieri generici, professionali,  tecnici  di  radiologia,  tecnici  di  laboratorio  e
 tecnici terapisti della riabilitazione
 
 Art. 15. Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali, dei  tecnici  di  radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici
 terapisti della riabilitazione.
 
 1.   Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'  corrisposto mensilmente   a   decorrere  dal  1°  gennaio  2004  agli  infermieri professionali,  ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai  tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente  gestiti  dal  Ministero  della  salute per l'assistenza sanitaria  al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla  quota  oraria  attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.
 2.  Tale  compenso  orario,  determinato  con  le  modalita' di cui all'articolo 10,  commi  7  e  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  28 novembre  1990,  n.  384, tenendo conto degli stipendi tabellari  attribuiti  dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001  al  personale  dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria  C  (ex  VI  livello)  e  confluito nella categoria D e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, e' pari ad Euro 13.58.
 3.  Ai  tecnici  di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione    relativa    all'indennita'    di   rischio   di   cui all'articolo 48  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.
 4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o  al  regime  assicurativo  previsto  dalla legge n. 103/1996, salvo diversa opzione.
 
 Art. 16.
 Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici
 
 1.   Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'  corrisposto mensilmente  a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri generici operanti  negli  ambulatori  direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione  civile  un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro  straordinario  diurno  festivo  effettuato  dal personale del comparto  «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.
 2.  Tale  compenso  orario,  determinato  con  le  modalita' di cui all'articolo 10,  commi  7  e  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  28 novembre  1990,  n.  384, tenendo conto degli stipendi tabellari  attribuiti  dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001  e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al personale dipendente del comparto «sanita» inquadrato nella categoria B livello super (ex V livello), e' pari ad Euro 11,76.
 3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o  al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996, salvo diversa opzione.
 
 Capo III
 Trattamento economico dei chimici, biologi e psicologi
 
 Art. 17. Trattamento  economico  e  previdenziale  dei  chimici, dei biologi e
 degli psicologi
 
 1.   Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'  corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed agli  psicologi  operanti  negli  ambulatori direttamente gestiti dal Ministero  della  salute  per  l'assistenza  sanitaria  al  personale navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile  un  compenso orario forfetario,  pari  ad  Euro 12,69,  oltre all'eventuale indennita' di piena  disponibilita'  e al compenso aggiuntivo nella misura e con le modalita'  previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e 9.
 2.   L'ufficio   SASN   competente   versa,  trimestralmente,  alle rispettive  casse  previdenziali  secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto  1995,  n. 335 e nel rispetto delle decorrenze fissate dalla stessa  legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalita' che assicurino  l'individuazione delle somme versate e del lavoratore cui si riferiscono.
 
 Art. 18.
 Trattamento tributario
 
 1.   Gli   emolumenti  corrisposti  al  personale  incaricato  sono assoggettati,  ai  sensi  della  legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.
 2.   Il   personale  incaricato,  gia'  a  rapporto  convenzionale, assoggettato  al  regime tributario previsto per i rapporti di lavoro autonomo, conserva detto regime, salvo diversa opzione.
 
 Art. 19.
 Trattamento previdenziale e tributario nuovi rapporti
 
 1.  Per  i  rapporti instaurati ai sensi del presente accordo sara' applicato il regime previdenziale e tributario previsto in materia di rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.
 
 Art. 20.
 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
 
 1.  Il  Ministero  della  salute  assicura  i lavoratori incaricati contro  i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli   infortuni   subiti  a  causa  ed  in  occasione  dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo.
 2.  Il  contratto  e'  stipulato  senza  franchigia  per i seguenti massimali:
 a) per responsabilita' civile verso i terzi:
 Euro 774.687,00 per sinistro;
 Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata;
 Euro 258.228,00 per danni a cose od animali;
 b) per gli infortuni:
 Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente;
 Euro 78,00  giornaliere  per  un massimo di trecento giorni per invalidita' temporanea.
 3.   Il   personale   incaricato,   che   a   causa  dell'attivita' professionale  espletata  ai  sensi del presente accordo e' esposto a radiazioni   ionizzanti,   e'   assicurato  obbligatoriamente  presso l'I.N.A.I.L.
 
 Art. 21.
 Norma transitoria
 
 1.  I  compensi  gia'  corrisposti sino al 31 dicembre 2003 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi C.C.N.L. di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B.
 
 Art. 22.
 Oneri di spesa
 
 1.  L'onere  complessivo  derivante  dall'applicazione del presente accordo  e'  valutato  in  4.093.064,00  euro per l'anno 2005, di cui 1.386.128,00  euro  per  arretrati, e in 2.706.936,00 euro per l'anno 2006.
 Dichiarazione congiunta
 
 A  seguito  del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti  avvieranno  le  trattative  per  l'eventuale adeguamento della presente  convenzione  alle  condizioni di maggior favore, per quanto compatibili, previste dai suddetti accordi di riferimento. Dichiarazione  SNUBCI-FEDERBIOLOGI,  AUPI,  SICUS  e  Ministero della
 salute
 
 Le  organizzazioni  sindacali dei biologi, chimici e psicologi e il Ministero  della salute prendono atto che sono in corso le trattative congiunte per il rinnovo del contratto unico dei medici, dei biologi, dei  chimici e degli psicologi ambulatoriali che operano nel Servizio sanitario  nazionale e si impegnano a procedere ad analoga trattativa congiunta,  per  gli aspetti giuridici ed economici, in occasione del prossimo  rinnovo  contrattuale  dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.
 Dichiarazione a verbale n. 1
 
 Il Ministero della salute si impegna ad organizzare corsi formativi interni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 Dichiarazione a verbale n. 2
 
 L'AUPI,  organizzazione  sindacale  rappresentante  gli  psicologi, firma   il   presente   contratto   che   non  prevede  una  parcella differenziata  per  l'attivita' di psicoterapia, prendendo atto delle dichiarazioni  della  controparte  che  presso gli uffici SASN non si effettuano prestazioni di psicoterapia.
 Dichiarazione a verbale n. 3
 
 Le  Organizzazioni  sindacali  CGIL-CISL-UIL-RdB  P.I. ritengono la stipula  del  presente accordo come un primo, parziale passo verso la stabilizzazione    (contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo indeterminato) del personale infermieristico e tecnico.
 A  tale  scopo  si  porranno  in  essere  tutte le iniziative utili affinche'   l'iter   di   stabilizzazione   trovi   al   piu'  presto concretizzazione formale.
 Dichiarazione a verbale n. 4
 
 La  RdB  P.I.  firma per senso di responsabilita' nei confronti del personale  destinatario  di  tale  accordo pur non condividendone che parzialmente i contenuti.
 La  scrivente  Organizzazione  sindacale  dichiara  inoltre  il suo impegno  a  favorire l'inserimento del personale sanitario non medico nei  ruoli  del Ministero della salute con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 
 ELENCO  DELLE  PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA  DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CONVENZIONALI  TRA  IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE  GESTITI  DAL  MINISTERO  DELLA  SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA   E  MEDICO-LEGALE  AL  PERSONALE  NAVIGANTE,  MARITTIMO  E DELL'AVIAZIONE   CIVILE  -  DECORRENZA  2004/2006.  (Sottoscritto  il
 28 ottobre 2004).
 
 ===================================================================== Per il Ministero della salute: dott.     | Claudio Mastrocola                       |firmato ===================================================================== Per i rappresentanti delle Organizzazioni| sindacali:                               |CGIL - FP NIDIL --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |CISL - FPS --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |UIL - PA --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |CONFASL - UNSA --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |RdB CUB Pubblico Impiego --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |FLP ---------------------------------------------------------------------
 |FEDERAZIONE INTESA --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |S.N.U.B.C.I. - FEDERBIOLOGI --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |AUPI --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |S.I.C.U.S. --------------------------------------------------------------------- firmato                                  |
 |  |  |  | Allegato A 
 TITOLI  E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
 CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO.
 
 1) Infermieri,  tecnici  di  radiologia,  tecnici  di  laboratorio  e tecnici terapisti della riabilitazione.
 
 =====================================================================
 A) Titoli accademici e di studio (punteggio massimo:    | punti 5):                                                 | =====================================================================
 1) diploma universitario conseguito ai sensi          | dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo         | 30 dicembre 1992, n. 502, con il massimo dei voti         |punti 3,00 ---------------------------------------------------------------------
 2) diplomi ed attestati conseguiti in base al         | precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al      | diploma universitario), con il massimo dei voti           |punti 2,00 ---------------------------------------------------------------------
 3) anzianita' di iscrizione all'albo professionale    | (per anno)                                                |punti 0,20 ---------------------------------------------------------------------
 B) Titoli di servizio (punteggio massimo: punti 25) per | servizio reso nello stesso profilo professionale messo a  | bando o in qualifiche corrispondenti:                     | ---------------------------------------------------------------------
 1) attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta | gestione degli uffici S.A.S.N.: per ogni mese di attivita'| ---------------------------------------------------------------------
 2) attivita' di sostituzione prestata presso un       | ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.: per | ogni mese di attivita'                                    |punti 0,40 ---------------------------------------------------------------------
 3) attivita' prestata presso strutture sanitarie      | pubbliche: per ogni mese di attivita'                     |punti 0,10 ---------------------------------------------------------------------
 4) attivita' prestata presso strutture sanitarie      | private: per ogni mese di attivita'                       |punti 0,05
 
 Il   servizio  reso  nel  corrispondente  profilo  della  categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato al 50% (rispetto ai  punteggi  sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando.
 Per  mese intero di attivita' si intendono anche frazioni superiori a  quindici  giorni.  In  caso  di  servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. =====================================================================
 C) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli    | vari (punteggio massimo: punti 5)                                   | =====================================================================
 - pubblicazioni;                                                | ---------------------------------------------------------------------
 - partecipazione a convegni, congressi e seminari;              | ---------------------------------------------------------------------
 - incarichi di insegnamento;                                    | ---------------------------------------------------------------------
 - corsi di formazione e di aggiornamento professionale;         | ---------------------------------------------------------------------
 - servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili| al profilo a concorso;                                              | ---------------------------------------------------------------------
 - altri titoli (categoria residuale).                           |
 
 2) Biologi, psicologi e chimici.
 
 A) Titoli accademici
 1) Laurea specialistica: =====================================================================
 a) laurea con voto 110 e lode             | ===================================================================== punti 3,00                                      |
 b) laurea con voto 110                    |          punti 1,80
 c) laurea con voto da 100 a 109           |          punti 1,20
 2) Specializzazioni: =====================================================================
 a) per la prima specializzazione o dottorato di     | ricerca                                                   |punti 3,00 =====================================================================
 b) per ogni ulteriore specializzazione:             |punti 1,20 ---------------------------------------------------------------------
 c) specializzazione o dottorato di ricerca          | conseguito con il massimo dei voti (una sola volta):      |punti 0,80
 
 B) Titoli di studio =====================================================================
 1) Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una | delle rispettive discipline:                              | =====================================================================
 a) per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4| giorni                                                    |punti 0,10 ---------------------------------------------------------------------
 b) per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi      |punti 0,40 ---------------------------------------------------------------------
 c) per ogni corso superiore a 250 ore o ad 1 anno (per| anno)                                                     |punti 0,50 ---------------------------------------------------------------------
 fino ad un massimo di 2 punti.                        |
 
 =====================================================================
 C) Titoli professionali (per servizio reso nelle        | rispettive discipline)                                    | =====================================================================
 1) Attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta | gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita'    |punti 0,50 ---------------------------------------------------------------------
 2) Attivita' di sostituzione presso un ambulatorio a  | diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di      | attivita'                                                 |punti 0,40 ---------------------------------------------------------------------
 3) Attivita' professionale prestata con regolare      | contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SASN,| comuni, province, regioni, istituti universitari,         | ministeri, enti privati equiparati ai sensi di legge,     | istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti | ed istituti pubblici di ricerca, strutture private        | accreditate: per ogni mese di attivita'                   |punti 0,15 ---------------------------------------------------------------------
 4) Attivita' professionale prestata con regolare      | contratto di lavoro retribuito, presso strutture private  | per ogni mese di attivita'                                |punti 0,10 ---------------------------------------------------------------------
 5) Attivita' professionale in qualita' di volontario  | presso strutture pubbliche per ogni mese di attivita'     |punti 0,05 ---------------------------------------------------------------------
 Frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono        | computate come mese intero.                               | ---------------------------------------------------------------------
 Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a   | prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e'     | valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu'  | alto.                                                     | ---------------------------------------------------------------------
 6) Idoneita' in pubblici concorsi nelle rispettive    | discipline                                                |punti 0,05 ---------------------------------------------------------------------
 E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute.| ---------------------------------------------------------------------
 D) Anzianita' di iscrizione all'ordine per un massimo di| 10 anni                                                   | ---------------------------------------------------------------------
 Per ogni anno                                         | --------------------------------------------------------------------- punti 0,10                                                | ---------------------------------------------------------------------
 Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione  | all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e'  | frazionabile in dodicesimi.                               | ---------------------------------------------------------------------
 Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono     | computate come mese intero.                               | ---------------------------------------------------------------------
 E) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, | titoli vari (punteggio massimo: punti 5).                 | ---------------------------------------------------------------------
 I titoli non valutabili nei precedenti punti saranno    | valutati con un punteggio massimo                         |   punti 5
 |  |  |  | Allegato B 
 COMPENSI ORARI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELL'ACCORDO
 
 Infermieri   professionali,   tecnici   di  laboratorio,  tecnici  di
 radiologia, tecnici terapisti della riabilitazione
 
 Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 11.45
 Dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2001 Euro 11.73
 Dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 12.79
 Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 13.17
 Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 13.58
 Infermieri generici
 
 Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 10.85
 Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 11.10
 Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 11.42
 Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 11.76
 Biologi - psicologi - chimici
 
 Compenso
 Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 12,51
 Dal 1° gennaio 2000 Euro 12.69 Indennita' di disponibilita'
 Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 2.19
 Dal 1° gennaio 2000 Euro 2.22 Compenso aggiuntivo
 Secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  26,  comma 5,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 446/2001
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