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| Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 70 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione   reciproca   dell'autotrasporto  internazionale  di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto  internazionale  di  viaggiatori  e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1,  a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 29  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5204):
 
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 30 luglio 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   20 settembre   2004   con   pareri  delle
 commissioni I, V, VI e IX.
 Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2004 ed
 il 10 novembre 2005.
 Esaminato  in  aula il 1° dicembre 2005 ed approvato il
 22 dicembre 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3708):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  l'11 gennaio  2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 30 gennaio 2006 (atto
 n. 3708-A) relatore sen. Provera.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006
 |  |  |  | ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA
 SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO
 INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
 
 IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIA   BOSNIA   ERZEGOVINA   successivamente  denominate  le  "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i  trasporti  con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia  con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
 Art. 1
 I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel   territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con  autoveicoli immatricolati  nello  Stato  Contraente  in  cui  il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
 
 1 - TRASPORTO VIAGGIATORI
 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
 Art. 2
 In  accordo  con  quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti,   il   presente   Accordo   si   applica   ai   trasporti internazionali  di  viaggiatori  effettuati  tra  i territori dei due Paesi  anche in transito mediarite autoveicoli destinati al trasporto di  persone  equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
 1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI
 Art. 3
 1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo  e' considerato servizio regolare  il  trasporto  di  viaggiatori  effettuato  con  autobus su itinerario   determinato   secondo   orari  e  tariffe  prestabiliti, previamente pubblicati.
 2.  Con  tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite.
 3.  Ai  fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi  viaggiatore  che  si  presenti nei luoghi di partenza e di fermata  a  condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni  del  presente  Accordo  e  delle  leggi  nazionali  che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
 Art. 4
 I  servizi  regolari  tra  i  due  Paesi  sono istituiti di comune accordo  dalle  Autorita'  competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo   25   del   presente   Accordo   e  sulla  base  delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.
 Art. 5
 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti  Contraenti  per  la  parte  di  percorso  che  si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le Autorita' medesime.
 3.  La  durata  dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
 4.  L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio regolare  in  base  a  domanda  presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.
 5.   La  domanda  deve  contenere  l'indicazione  dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte  le  altre  indicazioni  utili  eventualmente  richieste  dalle Autorita'  competenti  delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata  di  una  planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
 6.  L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a  quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
 7.  Le  domande saranno approvate dalle competenti Autorita' delle Parti  Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione mista.
 8.  Durante  il  trasporto,  a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
 Art. 6
 I  vettori  non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 
 1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO
 Art.7
 1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo, e' considerato servizio regolare  di  transito  il  trasporto  di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra  Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte,
 2.  I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione   rilasciata   dall'Autorita'   competente  del  Paese attraversato,  alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.
 
 1.4 SERVIZI OCCASIONALI
 
 Art. 8
 Agli   effetti  del  presente  Accordo,  e'  considerato  servizio occasionale:
 1.  trasporto  sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un  itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
 2.  viaggi  di  ingresso  a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente  e  ritorno  a  vuoto  nel  Paese  di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
 3.  il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente  per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi  formati  in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
 Art. 9
 1.  I  servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del  presente  Accordo,  anche  se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
 2.  In  tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori,
 3.  L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista.
 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo,  l'Autorita'  competente  del Paese in cui ha sede l'impresa che  deve  effettuare  il  servizio  dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra  Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un  contingente  annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.
 
 1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS
 Art. 10
 1.  Per  tutti  gli  altri  servizi con autobus non previsti negli articoli  precedenti  del  presente  Accordo  e'  necessario ottenere preventivamente   di   volta  in  volta  l'autorizzazione  rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della. Parte Contraente.
 3.  La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio,  dell'itinerario,  della  finalita'  del viaggio stesso, del veicolo  da  utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni che saranno richieste  di  comune  accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
 4.  L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le   domande   ammesse   all'Autorita'  competente  dell'altra  Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  Dopo  aver  ricevuto  il  parere  favorevole  dell'altra Parte Contraente   l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede  l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
 
 II - TRASPORTO Dl MERCI
 Art. 11
 1.  L'impresa  con  sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i   trasporti  tra  i  due  Paesi,  di  un'autorizzazione  rilasciata dall'Autorita'  competente  dell'altro  Paese,  salvo quanto disposto dall'Art.  12  e  salvo  diversa decisione adottata dalla Commissione Mista  sull'esenzione  dell'autorizzazione  nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno.
 2.  Nell'effettuazione  del  trasporto  di  merci  l'ingresso,  il movimento  e  la  permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio  dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo   di  reciprocita',  a  particolari  condizioni,  controlli  e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti  attraverso  il  territorio di uno dei due Stati Contraenti con  destinazione  verso  uno  Stato  terzo senza che vi sia carico o scarico  di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
 Art. 12
 1.  Fatte  salve  le  norme  in  vigore  che regolano l'ingresso e l'eventuale  uscita  del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti  nei  e  dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente.
 1) trasporti funebri;
 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
 3)  i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
 4)  i  trasporti  di  bagagli  per  mezzo  di rimorchi aggiunti ai veicoli  adibiti  ai  trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per  mezzo  di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
 5) i trasporti postali;
 6)  i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali;
 7)  i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati  con  veicoli  speciali  scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
 8)  i  trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
 9)  lo  spostamento  a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio  dell'altro  Stato  Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del  veicolo  in  avaria  dopo  la  riparazione. Il proseguimento del trasporto  con  veicolo  di  sostituzione  si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
 10) trasporti di api e avannotti.
 2.  L'elenco  dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente  articolo,  puo'  avere  variazioni  in  sede di Commissione Mista.
 3.  Nell'effettuazione dei trasporti di' cui al presente articolo, sono  fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.
 Art. 13
 1.  L'autorizzazione  non e' cedibile e' da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza  rimorchi,  autotreno,  autoarticolato),  entro  il  periodo di validita'   indicato   nell'autorizzazione   medesima,  comunque  non superiore ad un anno.
 2.  I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salva  diversa  intesa  delle  Parti  stesse,  non  sono  soggetti ad autorizzazione.
 Art. 14
 1.  Non  e'  permesso  assumere  sul  territorio  dell'altra Parte Contraente  carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di  una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed  un  Paese  terzo  e  viceversa,  salvo  diversa  decisione  della Commissione    Mista   che   stabilisce   apposito   contingente   di autorizzazioni  e  salvo  apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.
 
 III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 Art. 15
 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita'  del  veicola, il contenute dei documenti di circolazione del  veicolo,  l'idoneita'  alla  guida  dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso  i  terzi  e verso i viaggiatoti trasportati, sono determinati, nel  rispetto  delle  disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
 2.  Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni  di  legge  vigenti  nel  Paese  in  cui  si effettua il trasporto.
 Art. 16
 Le  modalita'  per  il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per  la  tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da  scambiare  fra  le  Autorita'  competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
 Art. 17
 1.  I  trasportatori  e  il  personale impiegato sui veicoli con i quali  si  effettua  il  trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a  rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai  trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali vincoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
 2.  Per  le  violazioni  delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
 Art.18
 1.  I  trasportatori  delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto  delle  norme  valutarie  e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
 2. La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
 Art. 19
 1.   Ciascuna   Parte   Contraente  consente  l'ingresso  nel  suo territorio  dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente   in  esenzione  temporanea  dai  diritti  doganali  senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
 2.  Le  Parti  Contraenti  possono  esigere che tali veicoli siano sottoposti  alle  formalita'  doganali  richieste  per  la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
 Art. 20
 1.  Il  conducente  e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono  importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e  dalle  tasse  di  entrata,  una  quantita'  ragionevole di oggetti necessari  ai  loro  bisogni  personali,  per  le normali esigenze di viaggio,  in  misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio  dell'altra  Parte  Contraente, a condizione che non siano ceduti.
 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco,  di  sigari  e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto   delle  disposizioni  doganali  in  vigore  sul  territorio dell'altra Parte Contraente.
 3.  Questi  benefici  sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita'  doganali  e  che  concernono  l'importazione  in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.
 Art. 21
 Sono  ammessi  in  esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata,   senza  proibizioni  ne'  restrizioni,  combustibili  ed  i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal  costruttore  per  il  tipo  di  veicolo  di  cui  trattasi e che tecnologicamente  e'  collegato  con  il sistema di alimentazione del motore.
 Art. 22
 1.  I  pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia'  importato  temporaneamente,  che  effettua  uno  dei  trasporti previsti  dal  presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai  diritti  doganali  e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni,  con  l'osservanza  delle  formalita'  doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
 2.  Per  le  parti  sostituite  e  non  riesportate  e'  dovuto il pagamento  dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente   alle   disposizioni   della  legislazione  del  Paese d'importazione,  dette  parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese  oppure  distrutte  a  spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
 Art. 23
 1.  La  fatturazione  ed  i  pagamenti  per i servizi di trasporto effettuati  in  applicazione  del  presente  Accordo, dovranno essere eseguiti  in  valuta  liberamente  convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
 2.  I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
 3.  Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti  Contraenti,  i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
 Art. 24
 Ferme  restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e'  rilevata,  in  caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo   commesse   nel   territorio  dell'altra  Parte  Contraente, l'Autorita'  competente  della  Parte Contraente nel territorio della quale   il   veicolo   e'  immatricolato  decide  -  su  segnalazione dell'Autorita'    competente    dell'altra    Parte    Contraente   - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:
 1) avvertimento;
 2)  diffida  con  avvertimento  che  in caso di' recidiva si fara' previste dai successivi punti 3) o 4);
 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
 4)   revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto  merci commessa l'infrazione.
 Art. 25
 1.  Le  divergenze  sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni  del  presente  Accordo  verranno  risolte  per  via  di consultazioni  e negoziazioni bilaterali tra le Autorita' dello Parti Contraenti.
 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono per la Repubblica Italiana:
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 
 per la Bosnia Erzegovina
 Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti
 
 Art. 26
 1.   Ai   fini   della  realizzazione  e  dell'applicazione  delle disposizioni  del  presente  Accordo,  nonche'  per  la soluzione dei problemi  correnti  si  istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti  delle  Autorita'  competenti,  con  queste principali funzioni:
 1)  esprimere  pareri  sui  servizi  regolari  di  trasporto  di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
 2)   determinare   di   comune   accordo   i  contingenti  delle autorizzazioni  al  trasporto  di  viaggiatori e merci previste dagli artt.  8,  9,  11  e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
 3)  predisporre  i  modelli  delle autorizzazioni previste dagli articoli. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
 4)  risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
 6)  esaminare  l'opportunita'  di  concordare  con  le Autorita' competenti  per  materia  il  rilascio  di facilitazioni di carattere fiscale,  basate  sul  principio  della  reciprocita',  e  che  siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
 2.  Le  Autorita'  competenti  delle  Parti Contraenti designano i rappresentanti    che    si    riuniranno   in   Commissione   Mista, alternativamente  sul  territorio  dei  due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
 Art. 27
 La  legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte  le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle  convenzioni  internazionali  alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
 Art. 28
 1.  I  conducenti  e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto  di  persone  e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a  rispettare  le  disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative  in  vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto  e  in  particolare  la  normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
 2. Il vettore e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia  in possesso di documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello  Stato,  nonche'  a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
 3.  Le  Parti  Contraenti  si  riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
 DISPOSIZIONI FINALI
 Art. 29
 1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in vigore il primo giorno del primo  mese  successivo alla data della ricezione della seconda delle due  notifiche  con  cui  le  Parti  Contraenti si saranno comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure interne di ratifica all'uopo previste.
 2.  Il  presente  Accordo avra' la durata di un anno e restera' in vigore per successivi periodi di identica durata. Il presente Accordo potra'  essere  denunciato  in  qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto  tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Il presente  Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.
 In   fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 FATTO  a  Sarajevo,  il  28/04/2003, in due esemplari originali in lingua italiana e nelle lingue bosniaca, serba e croata tutti i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per il Governo della                  Per il Consiglio dei Ministri Repubblica Italiana                      di Bosnia Erzegovina
 
 Franco Frattini                           Mladen Ivanic Ministro degli Affari Esteri          Ministro degli Affari Esteri
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