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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 marzo 2006 |  | Determinazione  del  costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura   di   credito   effettuate  dagli  enti  locali,  ai  sensi dell'articolo  1, comma 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 Visto  l'art.  1,  comma,  68,  lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267  ed,  in  particolare l'inserimento  di  un  art.  205-bis  al medesimo testo unico, con il quale  sono  autorizzate e disciplinate le aperture di credito, quale ulteriore forma di finanziamento a disposizione degli enti locali;
 Visto  che  lo  stesso art. 205-bis, comma 5, lettera f) del citato testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che con apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze di concerto  con  il  Ministro  dell'interno debba essere determinata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato con il decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima di  tre  anni,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'ente locale di disciplinare   contrattualmente   le   condizioni  economiche  di  un eventuale  utilizzo  parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso variabile.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui  all'art.  1, regolate a tasso fisso, e' fissato nella misura del tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%.
 2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di  stipula  del  contratto di apertura di credito. I tassi Swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui  all'art.  1, regolate a tasso variabile, e' fissato nella misura del tasso pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.
 2.  Il  tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate3.
 3.  Il  tasso  di  cui al comma 1 e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto si applicano ai contratti  di apertura di credito stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
 Roma, 3 marzo 2006
 Il Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
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