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| Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006 |  | Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita di una nuova confezione della  specialita' medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim), autorizzata con   procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione  europea. (Deliberazione n. 81/2006). |  | 
 |  |  |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  di una nuova confezione  della  specialita'  medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim) autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/228/003  6  mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 penna  preriempita  (vetro)  (SureClick)  0,6  ml  (10 mg/ml) 1 penna preriempita.
 Titolare A.I.C.: Dompe' Biotec S.p.A.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 gennaio 2006;
 Vista  la  deliberazione n. 1 in data 9 febbraio 2006 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Neupopeg» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC
 
 Alla   specialita'   medicinale   NEUPOPEG   (pegfilgrastim)  nella confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di identificazione nazionale:
 Confezione:
 6   mg   soluzione   per  iniezione  uso  sottocutaneo  1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml) 1 penna preriempita n. 035717026/E (in base 10) 121ZX2 (in base 32).
 Indicazioni    terapeutiche:   riduzione   della   durata   della neutropenia  e  dell'incidenza  di  neutropenia  febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La    specialita'    medicinale   «Neupopeg»   (pegfilgrastim)   e' classificata come segue:
 Confezione:
 6 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 penna preriempita (vetro)  (SureClick)  0,6  ml (10 mg/ml) 1 penna preriempita - AIC n. 035717026/E (in base 10), 121ZX2 (in base 32);
 Classe di rimborsabilita': A nota 30 bis;
 Prezzo ex factory (IVA esclusa) 1000,00 euro;
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1650,40 euro.
 I  prezzi  e  lo  sconto sono allineati alla confezione attualmente autorizzata.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 
 RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
 |  |  |  | Art. 4. Condizioni e modalita' di impiego
 
 Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di  cui  all'allegato  2  alla  determinazione  29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 Nota  30  bis:  La  prescrizione  a  carico  del Servizio sanitario nazionale,  su  diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari  o  delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e' limitata alle seguenti condizioni:
 neutropenia  da  chemioterapia  (con  l'eccezione  della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).
 La  prescrizione non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per altre eventuali indicazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 27 febbraio 2006
 Il direttore generale: Martini
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